CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 gennaio 2025
Cassazione n. 20972/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] altra parte: Ministero dell'Economia e delle Finanze avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice della riparazione, con l'ordinanza impugnata ha respinto la domanda con la quale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nell'ambito di un procedimento penale in ordine al reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. dal quale è stato definitivamente assolto. 2. Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l'interessato, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. Premette che la vicenda si inserisce nelle emergenze investigative raccolte all'indomani dell'attentato subito da [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1977), alias "[OSCURATO:PERSONA]", figlio del ricorrente, che secondo l'ipotesi accusatoria decretò la ripresa di una faida che sin dal 1993 vedeva contrapposte le famiglie ‘ndranghetiste Pelle/Vottari, da una parte, e Nirta/Strangio, dall'altra. Lamenta che la Corte territoriale, nel respingere l'istanza, abbia erroneamente valorizzato la conversazione telefonica del 27.11.2006 e le visite compiute dal Pelle al caseggiato di contrada Bosco di Benestare (sede dei Vottari), avendo omesso di motivare in punto di configurabilità del dolo o della colpa grave di tali comportamenti rispetto all'emissione della misura custodiale. Osserva che la telefonata in cui il Pelle parla con tale Vincenzo (comunque identificato in [OSCURATO:PERSONA], estraneo al contesto associativo) non è significativa, presentando margini di ambiguità; mentre le visite fatte alla contrada Bosco di Benestare, ove abitavano gli esponenti della cosca Vottari (legata a quella dei Pelle), erano avvenute oltre un anno dopo l'attentato ai danni del figlio dell'istante, Francesco (detto "[OSCURATO:PERSONA]"), e potevano trovare spiegazione in ragioni diverse da quelle attinenti al contesto associativo oggetto di procedimento penale. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto all'emissione della misura custodiale nei confronti dell'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'autorità giudiziaria. Pertanto, è sufficiente considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 2014, Maltese, Rv. 259082 - 01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638 - 01). 3. Da questo punto di vista, l'ordinanza impugnata ha fornito un percorso logico motivazionale intrinsecamente coerente e rispettoso dei principi di diritto connessi all'istituto della riparazione. La Corte territoriale, valutando autonomamente il materiale probatorio utilizzato dai giudici di merito, ha fondatamente ritenuto che il comportamento del Pelle, pur ritenuto privo di rilevanza penale, ha contribuito colposamente in maniera decisiva all'emissione della misura cautelare. Allo scopo sono stati valorizzati specifici comportamenti del Pelle, non esclusi dal giudice della cognizione, con particolare riferimento alla visita compiuta dall'istante alla contrada Bosco del comune di Benestare — dove abitano e si riuniscono molti membri della famiglia Vottari, affiliati ai Pelle (cosca Pelle/Vottari) — ove il ricorrente, come accertato dalla sentenza assolutoria, "venne accolto con evidente tensione e salutato con rispetto dai presenti". Nel corso del trasferimento verso tale destinazione, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] aveva viaggiato, accompagnato dalle sue figlie, nascosto con il capo abbassato sul sedile posteriore. Sul punto, in sede di interrogatorio, il ricorrente aveva addotto una spiegazione (di averlo fatto perché "aveva paura delle frenate") ritenuta plausibilmente risibile e illogica. I giudicanti hanno legittimamente opinato nel senso che tale visita avvenne in un periodo di viva preoccupazione per le possibili vendette trasversali che potevano attingere anche altri membri della famiglia Pelle, nell'ambito di una situazione che aveva visto il figlio di [OSCURATO:PERSONA] gravemente ferito a seguito di un agguato mafioso. In tal senso è stata anche valorizzata la telefonata intercettata tra l'istante e tale Vincenzo, che lo contattava per sapere come stava suo figlio dopo l'attentato, durante la quale [OSCURATO:PERSONA] affermava che una cosa del genere loro non se l'aspettavano e, di seguito, all'invito rivoltogli dall'interlocutore di stare tranquillo e di non farsi prendere dalla pazzia, il Pelle ribatteva: "siamo pazzi...siamo pazzi", aggiungendo che se il figlio non si fosse ripreso sarebbero state "cose amare". Si tratta di elementi che la Corte della riparazione ha congruamente ritenuto significativi e idonei a contribuire a creare l'equivoco circa il coinvolgimento del ricorrente nelle gravi vicende di rilevanza penale connesse all'esistenza e all'agire dell'associazione di tipo mafioso della cosca Pelle/Vottari, ed in particolare in ordine alla sua posizione di affiliato di rilievo nell'ambito di tale sodalizio criminoso. Trattandosi di comportamenti direttamente ascrivibili al Pelle, i giudici territoriali hanno ragionevolmente reputato come il medesimo abbia, con grave imprudenza, contribuito a dare causa alla misura cautelare subita, trattandosi di situazioni atte a determinare interventi coercitivi dell'Autorità. In questa prospettiva, va qui ribadito il costante insegnamento secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024, dep. 2025, Maniscalco, Rv. 287302 - 01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Il ricorrente, quale parte soccombente, va anche condannato alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente, liquidate in mille euro. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente, c