CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22777/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI Letti il ricorso ed il provvedimento impugnato, ed esaminati gli atti; dato atto che si procede con rito camerale non partecipato, in difetto di rituale richiesta di trattazione orale delle parti legittimate, e non essendo apparsa la stessa necessaria in considerazione delle questioni proposte dal ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dm: et.efrk:,12.)t ita.7 iet (5.110.; Aì14; preso atto che nessuno ha concluso per il ricorrente e rilevata la ritualità degli avvisi di rito;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza con la quale, in data 09/12/2014, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato l'imputato colpevole della ricettazione continuata di plurimi veicoli di provenienza delittuosa, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'omessa qualificazione del fatto ex art. 648, quarto comma, cod. pen ed alla mancata esclusione della recidiva, che si assume essere stata erroneamente contestata e non essere configurabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché proposto per motivi in parte privi della necessaria specificità, in parte non consentiti. 1. Il primo motivo è privo della necessaria specificità, poiché si limita a reiterare la richiesta già costituente motivo di gravame, senza considerare le incensurabili argomentazioni poste a fondamento della contestata statuizione. La Corte di appello (f. 5 della sentenza impugnata) ha, infatti, correttamente osservato che ostavano alla auspicata qualificazione del fatto come di "speciale tenuità" il rilevante numero di parti di carrozzeria e meccaniche di veicoli di provenienza delittuosa rinvenuti in disponibilità anche dell'imputato e di strumenti (utilizzati per operare sui veicoli ricettai e procedere al loro smontaggio) caduti in sequestro, che "denotano la natura professionale dell'attività svolta dagli imputati e la non occasionalità della condotta". 2. Il secondo motivo non è consentito. 2.1. La contestata recidiva era già stata configurata e non esclusa dal Tribunale. A fronte di tali statuizioni, sarebbe stato necessario appellare la sentenza di primo grado in ordine ad entrambi i predetti punti, ma l'odierno ricorrente, nell'atto di appello, aveva unicamente chiesto: - la concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. (rectius, attualmente, art. 648, quarto comma, cod. pen.); - la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza; 2- l'adeguamento della pena irrogata alla reale entità della vicenda, "e comunque di voler escludere la contestata recidiva, quantomeno sotto il profilo dell'aumento della pena, atteso che si tratta di precedenti risalenti nel tempo" (così letteralmente l'atto di appello a f. 2). 2.2. Tale ultimo motivo di gravame devolve unicamente il punto "esclusione discrezionale dell'aumento di pena operabile per la contestata e configurata recidiva", e ciò assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di non ammissibilità dell'odierna doglianza. 2.2.1. Peraltro, esso non indica le ragioni per le quali, in ipotesi, la contestata e ritenuta recidiva non dovrebbe essere in diritto configurabile: ciò renderebbe in ogni caso la doglianza priva della necessaria specificità, il che sarebbe doverosamente rilevabile di ufficio in questa sede, secondo quanto stabilito dall'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. 2.3. Appare, quindi, evidente che l'odierna doglianza, che riguarda la correttezza della contestazione e configurazione della recidiva, non la possibilità di non tenerne conto discrezionalmente quod poenam, sia stata inammissibilmente formulata per la prima volta in questa sede, e per tale ragione, considerata anche l'inammissibilità, nel resto, del ricorso, non può essere esaminata. 2.4. D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che l'esclusione della recidiva, in quanto in diritto non configurabile, deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto d'impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265880 - 01). Inoltre, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante o di un'attenuante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, neppure con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Rv. 283803 - 01); infine, si è ritenuto che, in applicazione del principio devolutivo e delle norme che impongono, a pena di inammissibilità, la specificità dei motivi, l'impugnazione della decisione in punto di sussistenza della natura specifica della recidiva non può estendersi al punto relativo ai presupposti per il riconoscimento di tale aggravante (Sez. 5, n. 19776 del 19/04/2024, Rv. 286506 - 01). 2.5. A maggior ragione, deve, quindi, ritenersi che la doglianza inerente unicamente all'aumento di pena che consegue alla configurazione della recidiva e 3che è discrezionalmente possibile non operare (nel caso di specie l'unica formulata nell'interesse dell'imputato in appello), non contestando la correttezza della contestazione o configurazione della recidiva stessa, non comprenda quella inerente alla sua non corretta contestazione o configurazione, di tal che tale ultima doglianza, se proposta (come nel caso di specie) per la prima volta in sede di legittimità, non è consentita. 3. Il ricorrente, a cui carico vanno ravvisati profili di colpa nella determinazione delle rilevate cause di inammissibilità del ricorso, va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come vigente all'esito della declaratoria d'illegittimità costituzionale parziale statuita da Corte cost. n. 186 del 2000) al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione in tale misura equitativamente fissata. P.Q.M