CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2024
Cassazione n. 09935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controavverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion. 497/2024 depositata il 23/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18735/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 9935/2026Data pubblicazione 17/04/20261. Con sentenza n. 1107/21/22, la [OSCURATO:PERSONA] diRoma accolse parzialmente il ricorso della Chiesa ed Ospizio di SanStanislao avverso l’avviso di accertamento n. 9634 per omessoversamento IMU in relazione all’anno di imposta 2014.L’ente ricorrente eccepì violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 in combinato disposto con il d.m. MEFdel 19 novembre 2012 n. 200, difetto di motivazione dell’atto e carenzadei presupposti impositivi.Il giudice di primo grado, premettendo che l’atto impugnato riguardava 40unità immobiliari, con riguardo alle quali veniva accertata una imposta noncorrisposta di Euro 77.813,10, rilevò che, nonostante l’ampiezza del primomotivo di ricorso, l’Ente ecclesiastico si fosse riferito “esclusivamente agliimmobili contraddistinti, nell’atto di accertamento, dai nn. progressivi 11,13, 37 e 39”, destinati a uso religioso e dunque esenti da imposta.La C.T.P. rilevò, tuttavia, che solo per l’unità immobiliare contraddistintadal progressivo 11 – sita in via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 15, piano terzo,contraddistinta in catasto al fg 491, p.lla 128 sub 17 – sussistevano irequisiti per l’esenzione invocata, trattandosi di immobile adibito aconvento di clausura, come dimostrato dalla certificazione anagraficaprodotta dalla parte ricorrente, rilasciata dal Comune di Roma, che attestadell’esistenza di una comunità religiosa ospitata in tali locali.Relativamente alle altre unità immobiliari, la sentenza constatò lamancanza di qualsiasi elemento indiziario atto a dimostrare la fondatezzadella richiesta di esenzione. Quanto all’eccepito difetto di motivazione, laC.T.P. affermò che l’avviso era del tutto “sufficiente ad esporre e portare aconoscenza della parte i presupposti impositivi e il ragionamento che hacondotto al recupero della imposta omessa”, essendo in esso“analiticamente indicate le unità immobiliari, le relative rendite catastali,l'imposta dovuta, quella corrisposta e il residuo debito dovuto”.Numero registro generale 18735/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 9935/2026Data pubblicazione 17/04/2026Avverso la predetta decisione entrambe le parti proposero ricorsi, chefurono disattesi.In particolare, la CGT2 affermò che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. i)d.lgs. n. 504 del 1992 - spettava l’esenzione dall’IMU agli immobiliutilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del testo unicodelle imposte sui redditi di cui al d.P.R. n. 917 del 1986 “destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art.16, lettera a) della L. n. 222/85” (ossia attività di religione o di culto, nellequali si intendono ricomprese quelle dirette all’esercizio del culto e allacura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopimissionari, alla catechesi, all’educazione cristiana).Il giudice di merito richiamò, quindi, l’interpretazione giurisprudenzialeconsolidata della norma esentativa, secondo la quale la sua applicazionepresuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo (naturanon commerciale dell’ente) sia del requisito oggettivo (diretta destinazionedell’immobile allo svolgimento delle attività previste dal medesimo art. 7),essendo invece irrilevante la successiva destinazione degli utilieventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi,riguardante tale aspetto un momento successivo alla produzione degli utilistessi, tale da non far venir meno l’eventuale carattere commercialedell’attività essenziale.Il giudice di merito confermò quindi la decisione di prime cure in relazioneal fabbricato n. 11, essendo stato provato l’uso esclusivo a fini di culto.Diversamente, per gli ulteriori edifici fu respinto l’appello dell’enteecclesiastico, non essendo stata provata anche per questi la sussistenzadello svolgimento delle attività di cui all’art. 7 citato.Avverso la predetta decisione ricorre Chiesa ed Ospizio di [OSCURATO:PERSONA] un motivo.Numero registro generale 18735/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 9935/2026Data pubblicazione 17/04/2026Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’udienza è stata depositata dalla ricorrente memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 504 del1992.Con la suddetta censura, è denunciata la “inammissibilità” dellamotivazione poiché effettuata per relationem alla decisione di prime cure.La Corte di secondo grado avrebbe omesso di fornire l’iter logico giuridico“che non ha permesso (e non permette) di individuare i motivi di rigetto,perpetuando l’errore già denunziato in atti, con conseguente difetto dimotivazione”.Il ricorrente, dopo aver ricostruito il contenuto e l’ambito applicativodell’art. 7, in tesi violato e falsamente applicato, soggiunge che “in realtà,il Giudice di seconde cure ha omesso (nuovamente) di considerare, da unaparte, che l’immobile n. 13 costituisce pertinenza fisica della ChiesaRettoria, dall’altro, che gli immobili nn. 37 e 39 sono adibiti ad abitazionedel [OSCURATO:PERSONA] (che è stato Rettore dell’[OSCURATO:PERSONA] ricorrentee lo era nel 2014, epoca alla quale si riferisce l’accertamento) sui qualicomunque è applicabile il requisito oggettivo per beneficiare dall’esenzioneimpositiva”.Il motivo è infondato.Il ricorrente, pur denunciando in astratto la violazione di una norma dilegge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. censura la decisione, in realtà, pernon aver considerato talune circostanze fattuali e per essere la decisionenulla perché motivata per relationem.Da un lato, dunque, deve osservarsi che nessuna violazione di legge vi èstata nella specie avendo il giudice di merito valutato la sussistenza deiNumero registro generale 18735/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 9935/2026Data pubblicazione 17/04/2026requisiti, oggettivo e soggettivo, entrambi richiesti al fine di beneficiaredell’esenzione.Dietro l’apparente deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n.3) c.p.c. la censura finisce, quindi, per risolversi, nella realtà, in unadiffusa critica all’apprezzamento del compendio istruttorio operato dalgiudice di merito e nella richiesta di una rilettura delle emergenze fattualie probatorie di causa, certamente preclusa in sede di legittimità. Il chedeve valere, tra il resto, anche per il dedotto vincolo pertinenziale nonchéper la destinazione di un cespite ad abitazione privata e personale delRettore.Va, infatti, ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nelladeduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge edimplica, pertanto, un problema interpretativo di quest'ultima, laddovel'allegazione di un'erronea applicazione della legge in ragione della carenteo contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è mediata dallacontestata valutazione delle risultanze di causa ed inerisce, pertanto, allatipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimitàunicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. n. 7871/2025;Cass. n. 25182/2024).La censura in conclusione è disattesa.Dall’altro, in relazione all’ulteriore profilo di doglianza, va evidenziatoche la sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché ilgiudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni dellaconferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità dellequestioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primogrado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenzepossa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentreva cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderirealla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione diNumero registro generale 18735/2024Numero sezionale 2717/2026Numero di raccolta generale 9935/2026Data pubblicazione 17/04/2026infondatezza dei motivi di gravame (tra le tante: 5 Cass., Sez. 1^, 5agosto 2019, n. 20883; Cass., Sez. 3^, 3 febbraio 2021, n. 2397; Cass.,Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36895; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre2021, n. 40697; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2022, n. 478). Nella specie èevidente che la Corte territoriale ha fatto proprio il percorso motivazionaledel giudice di primo grado dando conto della conferma della stessa.In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza. Si dà atto del fatto che, aisensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono ipresupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13,comma 1-bis, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’ente ricorrente alla rifusione dellespese di lite in favore del controricorrente, liquidate in euro 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 25.3.2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]