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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08601/2026

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on sedelegale in Baranzate (Mi) in [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] inpersona del legale rappresentante p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] nato aReggio Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata e difesa nel presente giudiziogiusta procura speciale rep. n. 424572 del 15.4.2021 per Notaio MariaBufano in Milano dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 58P05 I838Y -[OSCURATO:TELEFONO]) difensore antistatario elettivamente domiciliata ai finidelle notificazioni e comunicazioni nel suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., società con unico socio soggettaall’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legalein Roma, Via A. Bergamini n. 50, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in personadel [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Gagliardi, giusta procura per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Rep. n. 16314, Racc. 10949, rappresentata e difesa, come da procurarilasciata su foglio separato, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026giuseppe.ferrari @ pavia.pecavvocati.it e numero di [OSCURATO:TELEFONO], aiquali dichiara di volere ricevere avvisi e comunicazioni inerenti al presentegiudizio), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via DiRipetta n. 142.Controricorrenteavverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano n° 577 depositata il 17febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con decreto n° 2378 dell’11 febbraio 2014 (notificato il successivo 25marzo) Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria per la costruzione el’esercizio dell’autostrada A08 Milano–Laghi, disponeva l’occupazioned’urgenza, ex art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, di un’area diproprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – estesa mq 2.155 (poirisultati in corso di causa mq 2.535) e sita in Comune di Baranzate, di cuial foglio 66, mappale 3 – finalizzata alla realizzazione della "Viabilità diadduzione al sistema di autostradale esistente A8 - A52 Rho - Monza Lotto3 Variante di Baranzate".Il 3 aprile 2014 seguiva l’immissione in possesso.Con successivo decreto n° 1876 del 29 gennaio 2019, notificato il 16maggio dello stesso anno, Autostrade procedeva all’esproprio del fondoallibrato al citato foglio 66, mappale 335 derivato dal mappale 3 (di 2.176mq), 336 (di 25 mq), 337 (di mq 232), 338 (di 18 mq) e 3 (residuo di mq84), e determinava le indennità di occupazione ed espropriazione.2.- Con un primo ricorso alla Corte d’appello di Milano, iscritto al n°4335/2016 di RG l’Immobiliare chiedeva la determinazione dell’indennitàdi occupazione.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte istruiva la causa a mezzo di c.t.u., che veniva rinnovata conconferimento dell’incarico ad un secondo c.t.u. (architetto GiovanniColombo) a causa del decesso del primo consulente (architetto DonataAlmici) prima del completamento delle indagini commessegli.Con un secondo ricorso sempre diretto alla Corte d’appello predetta, cheprendeva il n° 2311/2019 di RG, l’Immobiliare chiedeva la determinazionedell’indennità di esproprio e la Corte disponeva anche qui c.t.u. affidataall’architetto [OSCURATO:PERSONA].3.- Riuniti i ricorsi, la Corte adita li decideva con l’ordinanza indicata inepigrafe, con la quale dichiarava che Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. eraobbligata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s. euro 216.735,75, a titolo di indennità di occupazione d’urgenzapreordinata all’espropriazione, con interessi legali dal 3 aprile 2014, edeuro 492.143,42, per indennità di esproprio, con interessi legali dal 16maggio 2019.Spese compensate per tre quarti e per il residuo quarto a carico diAutostrade.4.- Ricorre per cassazione la società ablata, affidando il gravame a seimotivi, illustrati da memoria, nella quale preliminarmente chiede chequesta Corte esamini il secondo, il terzo ed il sesto e, ove li ritengafondati, decida la causa nel merito, dichiarando assorbiti i restanti.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch’esso illustrato da memoria,concludendo in via preliminare per l’inammissibilità dell’impugnazione enel merito per la sua infondatezza.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 32, 37e 38 del d.P.R. n° 327/2001 (in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.),Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026degli arti. 194, 195, 196 e 101 del codice di rito e dell'art. 24 Cost. (inrelazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.).La Corte d’appello avrebbe determinato il valore venale complessivo delcompendio immobiliare, comprensivo del fabbricato produttivo di sei pianicon superficie coperta di 11.769 mq, in base ai valori medi risultantidall’Osservatorio del mercato immobiliare per il secondo semestre 2014(euro 900,00 al mq: misura intermedia tra 800,00 e 1.000,00), comeconvenuto in sede di c.t.u.

Colombo in data 24 ottobre 2018 tra tutti iconsulenti, moltiplicando tale valore per la superficie coperta delfabbricato (11.769 mq).Nondimeno, avrebbe illegittimamente applicato un ulteriore coefficiente diabbattimento dello 0,5715 al valore di euro 900,00/mq, che, per contro,era già comprensivo dello stato di conservazione ed obsolescenzaespresso dal mercato.Questo secondo coefficiente, inoltre, sarebbe stato applicato anche all’areadi sedime, che invece non andava soggetta a vetustà.Da ultimo, l’applicazione dell’ulteriore coefficiente per l’obsolescenzasarebbe in contrasto con quanto concordato tra tutti i consulenti in sede dic.t.u. e, dunque, “a sorpresa”.6.- Il mezzo è inammissibile, tendendo ad ottenere una rimeditazione delmerito della decisione assunta dalla Corte d’appello.Quest’ultima, infatti, ha tenuto conto delle osservazioni dell’espropriata(sentenza pagina 9-11) – secondo la quale ai valori OMI non andavaapplicata alcuna ulteriore riduzione per la vetustà degli immobili,tantomeno al terreno che non è non soggetto ad obsolescenza – dandoadeguata risposta ai rilievi della Immobiliare.La Corte, infatti, ha fatto osservare che le parti erano d’accordonell’assumere i valori OMI quale base di partenza per eventuali ulteriorivalutazioni e che il coefficiente di ulteriore devalutazione rispetto allequotazioni OMI si giustificava in ragione della inidoneità dei lavori (diNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026ordinaria manutenzione) svolti sullo stabile ad abbatterne la vetustà e delfatto che le stesse quotazioni OMI non prevedevano stime specifiche per latipologia catastale in esame.Così facendo il giudice del merito si è attenuto all’indirizzo di legittimità,secondo il quale le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova,ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà divalutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nellacomune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 cod. proc.civ., sono idonee a condurre ad indicazioni di massima (ex multis: Cass.,sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197).Infine, la Corte ha rilevato che la mancata applicazione del coefficiente divetustà al suolo (come pretendeva l’ablata) implicava la stima del cespitesecondo il metodo analitico-ricostruttivo, che le parti avevano, per contro,concordemente scartato.Nessuna violazione degli artt. 32, 37 e 38 del d.P.R. n° 327/2001 è,dunque, sussistente, in quanto il mezzo in esame non pone una questionedi interpretazione delle citate norme, ma piuttosto una erroneaapplicazione di criteri discrezionali di individuazione del giusto indennizzo.Del pari insussistente è la violazione delle norme processuali, sia perché –come si desume dalla lettura della sentenza (pagine 9-11 sopra citate) –l’eventuale applicazione di “ulteriori valutazioni” di aggiustamento dellequotazioni OMI era stata fatta ben presente dal c.t.u. alle parti.7.- Col secondo mezzo l’Immobiliare si duole della violazione dell’art. 33del d.P.R. n° 327/2001 (primo profilo, paragrafi n° 1-2.7 del ricorso) e,quindi, della violazione dell’art. 132 del cod. proc. civ. (secondo profilo,paragrafi n° 2.8-2.8.3).L’esproprio parziale dell’area aveva determinato la necessità di realizzareun nuovo accesso al fondo residuo e, dato che il piano stradale era statocollocato a 2,70 metri di altezza dal suolo, la rampa occorrente per ilnuovo accesso era stata costruita con una pendenza del 20%, di granNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026lunga superiore a quella consentita dalla normativa, pari al 10%, conconseguente riduzione del valore del cespite rimanente, per il quale nonavrebbe mai potuto essere autorizzata alcuna delle attività commerciali eproduttive che esso poteva ospitare in precedenza nel rispetto dellacategoria D8 di destinazione.La Corte, per contro, avrebbe, da un lato, erroneamente determinato ilvalore del fondo restante calcolandolo al momento dell’immissione inpossesso (11 febbraio o 3 aprile 2014), anziché al momento del decreto diesproprio (29 gennaio 2019); dall’altro, anziché attribuire all’ablata lariduzione di valore pari al 50%, le avrebbe riconosciuto il solo importo dieuro 190 mila, corrispondenti alle spese per la costruzione di una nuovarampa a norma di legge, realizzabile in virtù di una futura ed ipoteticatransazione tra le parti.Col secondo profilo la ricorrente fa osservare che la Corte territoriale, ondegiustificare la liquidazione di euro 190 mila per la costruzione della nuovarampa, aveva dedotto che le aree nude edificabili avevano un valoresuperiore a quelle non edificabili: passaggio logico incomprensibile, cherenderebbe la motivazione apparente e, dunque, omessa.Inoltre, la Corte, dapprima avrebbe espresso l’auspicio della transazioneprospettata dal c.t.u., ma poi, sostituendosi alle parti, avrebbe – del tuttoillogicamente – dato preferenza alla soluzione risarcitoria, liquidando peròi menzionati euro 190 mila, quali costi occorrenti per la costruzione dellanuova rampa.8.- Il mezzo è infondato in tutti i profili.Questa Corte, infatti, ha già chiarito (Cass., sez.

I, 25 luglio 2018, n°19758, con menzione di altro precedente) che le domande di opposizionealla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione hanno causaepetendi diverse, costituite l’una dalla ablazione del bene espropriato el’altra dalla privazione del godimento di quello occupato.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026Sicché anche la determinazione dell’indennizzo dell’una (occupazione) edell’altro (esproprio) segue regole differenti.La Corte ha, dunque, correttamente individuato il giorno in cui dovevaessere quantificata l’indennità di esproprio ai fini della liquidazione diquella di occupazione, identificando detta data con quella di immissione inpossesso (3 aprile 2014: ordinanza pagina 13), in quanto la data deldecreto di esproprio 29 gennaio 2019 (ordinanza pagina 16) rileva soloper il calcolo di quest’ultima indennità.D’altra parte, è evidente che nei casi in cui il procedimento espropriativonon si concluda nei termini o non si concluda affatto, l’indennità dioccupazione deve necessariamente essere calcolata con riferimento alladata di immissione nel possesso dei cespiti, posto che in tale ipotesipotrebbe anche non pervenirsi alla liquidazione di un’indennità diespropriazione.In conclusione, la tesi della ricorrente finisce per ancorare la data diriferimento per la liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione secundumeventum, ossia alla conclusione del procedimento espropriativo, con tuttele conseguenze che ne derivano in punto di certezza del diritto.Quanto alla rampa d’accesso, la Corte non ha affatto rimesso le parti aduna futura ed ipotetica transazione sul punto, ma ha recepito leconclusioni del proprio Ausiliare (architetto Perugia), facendo osservareche esse erano conformi, in punto di fattibilità della nuova rampa, anche aquelle assunte dai due precedenti consulenti (architetto Colombo earchitetto Almici).Pertanto, premesso – secondo la Corte – che “il prezzo di mercato èinfluenzato non solo dalla situazione di fatto esistente ma anche dallapossibilità concreta di aumentare l’appetibilità del bene, eseguendo sullostesso un intervento migliorativo” (ordinanza pagina 14), essa haassegnato alla Quadrifoglio l’importo di euro 190 mila, occorrente,secondo le consulenze, per la costruzione della nuova rampa, escludendoNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026quindi che il cespite (a causa della rampa con pendenza fuori norma)avesse subito una diminuzione di valore (da indennizzare) pari al 50%.Il percorso logico è fondato su apprezzamenti discrezionali e, come tali,interamente rimessi al giudice del merito, senza possibilità dicontestazione in sede di legittimità.Infine, quanto al passaggio motivazionale che, a dire della ricorrente,sarebbe incomprensibile, osserva il Collegio che la Corte hasemplicemente voluto trarre (peraltro con un inciso) un argomento diconferma della possibilità di considerare, ai fini della liquidazionedell’indennizzo espropriativo, anche i possibili interventi migliorativiapportabili al fondo e, nel fare ciò, ha sottolineato che anche le areeedificabili vengono valutate secondo i loro utilizzi e miglioramenti futuri.In conclusione, il mezzo va respinto in ogni sua parte.9.- Con la terza doglianza l’Immobiliare deduce la violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 33, 49 e 50 del d.P.R. n° 327/2001.L’occupazione temporanea avvenuta con decreto dell’11 febbraio 2014avrebbe determinato l’impossibilità di fruire non solo della parte di terrenooccupata, ma anche della residua porzione non oggetto di occupazione(dal 30 gennaio 2014 al 29 gennaio 2019), rimasta interclusa durantel’esecuzione dei lavori.La Corte, per contro, aveva rigettato tale domanda, sul rilievo che il dannosubito dal proprietario a carico della parte non occupata del suolo ed acausa dell’occupazione temporanea dell’altra parte, sarebbe stato ristoratodall'indennità pari alla differenza tra il valore dell'area intera e il valoredell'area residua commisurata al tempo in cui era durata l'occupazione.Così decidendo la Corte avrebbe confuso l’indennità per la perditatemporanea della porzione residua (non occupata) del suolo conl’indennità dovuta per la definitiva perdita di valore della rimanenza nonespropriata del fondo, così fondando la decisione su una motivazioneNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026illogica e applicando falsamente gli artt. 33, 49 e 50 del d.P.R. n°327/2001.10.- Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha confuso le due indennità, ma ha semplicementechiarito che l’indennità per l’occupazione doveva essere liquidata in base aquella di espropriazione e che quest’ultima teneva già conto delladiminuzione di valore dell’area residua, sicché la prima conteneva anche ilristoro per la compressione del valore del cespite derivantedall’occupazione (ordinanza pagine 13-14).Nel resto il mezzo sembra rimproverare alla Corte di non aver liquidato undanno da minor sfruttamento della parte rimanente dell’area, senzaconsiderare, però, che l’indennità di esproprio (e, di riflesso, quella dioccupazione) non ristora il pregiudizio imprenditoriale eventualmentederivato all’ablato, ma solo ed unicamente la perdita di valore del fondo.11.- Col quarto mezzo la ricorrente, sulla base dell’art. 360 n° 3 e 4 cod.proc. civ., deduce, ancora, la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 33del d.P.R. n° 327/2001.La Corte, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe respinto ladomanda di indennizzo per l’avanzamento della fascia di rispetto stradale– che, dopo l’esproprio, comprenderebbe gran parte del residuocompendio immobiliare – osservando che già una parte dell’area “ricadevain fascia di rispetto, pertanto tale minusvalenza, che inciderebbeulteriormente sul valore dell'area residua, già incideva anche sul valoredell'area intera prima dell'esproprio” e che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R.n° 327/2001, “per la determinazione dell'indennità non si tiene conto deglieffetti derivanti dalla realizzazione dell'opera per cui è stato dispostol'esproprio”.Quest’ultimo snodo logico sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 33 cit.,come interpretato da questa Corte, secondo la quale l'avanzamento dellafascia di rispetto (che comporta un vincolo diNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026inedificabilità non indennizzabile), non esclude il diritto del proprietario diessere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua, quandorisultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa, ivi compreseanche quelle per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sia sullepiù ridotte superfici rimaste sia con riferimento ai fabbricati già edificati.12.- Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha deciso la questione inmodo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il mezzo non offreelementi per mutare tale orientamento.Questa Corte, infatti, ha già chiarito che lo spostamento della fascia dirispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietàdell’ablato, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di persé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzodovuto al privato, in applicazione estensiva dell'art. 33 d.P.R. n°327/2001, per il deprezzamento dell'area residua mediante il computodelle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate lepossibilità di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacitàedificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà(Cass., sez.

I, 30 giugno 2020, n° 13203).Ora, da un lato il motivo contiene solo una generica enunciazione di unpregiudizio al godimento del suolo residuo a seguito dello spostamentodella fascia di rispetto; dall’altro, non tiene conto che l’ordinanza (sebbenenel paragrafo dedicato all’esclusione dell’aumento del dieci percento:pagina 16) ha espressamente qualificato l’intera area come inedificabile,giacché “prima dell’emanazione del decreto n. 2378/2014 era destinata inparte alla mobilità, in parte a fascia di rispetto stradale e in parte in fasciadi tutela dei corpi idrici”.Ne deriva che il mezzo si appalesa del tutto inammissibile.13.- Col quinto motivo l’Immobiliare, in base all’art. 360 n° 4 del codicedi rito, si duole della violazione dell’art. 112 dello stesso codice e, in baseall’art. 360 n° 3, della violazione dell’art. 32 del d.P.R. n° 327/2001.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026La ricorrente aveva domandato anche il ristoro degli oneri per laricostruzione delle opere demolite (tra le quali la recinzione del fondo edun cancello) e l’indennità di soprasuolo e sottosuolo (pavimentazione ecanali di scolo delle acque).La Corte d’appello nella motivazione avrebbe riconosciuto l’indennità per laricostruzione dei manufatti demoliti (tra i quali recinzione e cancello), manel dispositivo non avrebbe provveduto, donde la violazione dell’art. 112cod. proc. civ.Per altro verso, la Corte avrebbe negato l’indennizzo per le opere delsoprasuolo e del sottosuolo, sul rilievo (illogico) che l’area sarebbe stata“valutata quale pertinenza di un complesso produttivo”, con laconseguenza che il suo valore sarebbe “già comprensivo di una soluzionedi finitura non certo paragonabile a quella del nudo terreno”.Tale decisione, inoltre, violerebbe l’art. 32 del TUE, poiché la sola naturapertinenziale dell'area non poteva valere ad escluderne il valore aggiunto,per essere stata pavimentata, urbanizzata, canalizzata e resa percorribilecon automezzi pesanti.14.- Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.Per ciò che concerne il primo profilo (la mancata statuizione nel dispositivodella condanna dell’Ente espropriante al pagamento), la Corte haquantificato l’indennità di esproprio in euro 492.143,42, pari alladifferenza tra euro 4.142.806,34 (valore dell’area intera alla data deldecreto di esproprio) ed euro 3.650.662,92 (valore dell’area residua alladata del decreto di esproprio) “nell’ipotesi sopra considerata dal CTU sub.Bb)”.Ora, come ben fa notare Autostrade a pagina 15 del controricorso, se silegge la pagina 9 dell’ordinanza, nella quale è riportato il punto Bb (ipotesidi costruzione di una nuova rampa a norma), si può osservare che ilvalore del fondo nel 2019 è stato stimato in euro 3.650.662,92 ed è datodai seguenti addendi e sottraendi: “4.142.806,34 (valore dell’area intera)Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026– € 64.018,15 (valore dell’area espropriata, commisurata alla suaestensione) – € 220.125,21 (valore delle opere sussistenti e demolite daricostruire) – € 190.000 (costo da sostenere per il rifacimento di unarampa di accesso adeguata al passaggio dei mezzi pesanti”.In conclusione, l’indennizzo di euro 492.193,42, assegnato per la perditadella proprietà, tiene conto del valore del cancello e della recinzione, conla conseguenza che la denuncia di omessa statuizione è del tuttoinfondata.Quanto alle altre opere del soprasuolo e del sottosuolo, il motivo tende adottenere da questa Corte una diversa valutazione delle risultanzeistruttorie operata dal giudice del merito ed è, pertanto inammissibile.La Corte, infatti, ha ben chiarito – con un giudizio insindacabile nellapresente sede (ordinanza pagina 12) – che “l’area è stata valutata qualepertinenza di un complesso produttivo, e quindi il suo valore è giàcomprensivo di una soluzione di finitura non certo paragonabile a quelladel nudo terreno”.15.- Col sesto mezzo l’ablata denuncia, in base all’art. 360 n° 4 cod.proc. civ., la violazione dell’art. 112 dello stesso codice e, in base all’art.360 n° 3, la violazione dell’art. 28 del TUE.La Corte avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda dellaricorrente di deposito delle indennità presso il Ministero dell’economia edelle finanze, donde la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quantol’ordinanza gravata aveva semplicemente dichiarato che l’espropriante eraobbligata a pagare le somme liquidate, senza condanna al deposito, conconseguente preclusione dell’azione esecutiva.L’omissione, inoltre, violerebbe gli artt. 26 e 28 del TUE, in quantol’Amministrazione espropriante dovrebbe essere condannata al deposito enon, invece, al pagamento diretto dell’indennizzo a favore dell’ablato.16.- Mezzo inammissibile per carenza di interesse, in quanto – comeriferisce Autostrade alle pagine 16-17 del controricorso (senza che laNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026ricorrente abbia replicato sul punto, nella memoria illustrativa) – ildeposito della somma è stato eseguito.17.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna allarifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, per la cuiliquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dald.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminato della lite – si rimanda aldispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto.

P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
on sedelegale in Baranzate (Mi) in [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] inpersona del legale rappresentante p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA] nato aReggio Calabria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata e difesa nel presente giudiziogiusta procura speciale rep. n. 424572 del 15.4.2021 per Notaio MariaBufano in Milano dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 58P05 I838Y -[OSCURATO:TELEFONO]) difensore antistatario elettivamente domiciliata ai finidelle notificazioni e comunicazioni nel suo domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., società con unico socio soggettaall’attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede legalein Roma, Via A. Bergamini n. 50, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in personadel [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA]Gagliardi, giusta procura per [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],Rep. n. 16314, Racc. 10949, rappresentata e difesa, come da procurarilasciata su foglio separato, dall’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026giuseppe.ferrari @ pavia.pecavvocati.it e numero di [OSCURATO:TELEFONO], aiquali dichiara di volere ricevere avvisi e comunicazioni inerenti al presentegiudizio), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via DiRipetta n. 142.Controricorrenteavverso l’ordinanza della Corte d’appello di Milano n° 577 depositata il 17febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con decreto n° 2378 dell’11 febbraio 2014 (notificato il successivo 25marzo) Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria per la costruzione el’esercizio dell’autostrada A08 Milano–Laghi, disponeva l’occupazioned’urgenza, ex art. 22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001 n° 327, di un’area diproprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – estesa mq 2.155 (poirisultati in corso di causa mq 2.535) e sita in Comune di Baranzate, di cuial foglio 66, mappale 3 – finalizzata alla realizzazione della "Viabilità diadduzione al sistema di autostradale esistente A8 - A52 Rho - Monza Lotto3 Variante di Baranzate".Il 3 aprile 2014 seguiva l’immissione in possesso.Con successivo decreto n° 1876 del 29 gennaio 2019, notificato il 16maggio dello stesso anno, Autostrade procedeva all’esproprio del fondoallibrato al citato foglio 66, mappale 335 derivato dal mappale 3 (di 2.176mq), 336 (di 25 mq), 337 (di mq 232), 338 (di 18 mq) e 3 (residuo di mq84), e determinava le indennità di occupazione ed espropriazione.2.- Con un primo ricorso alla Corte d’appello di Milano, iscritto al n°4335/2016 di RG l’Immobiliare chiedeva la determinazione dell’indennitàdi occupazione.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte istruiva la causa a mezzo di c.t.u., che veniva rinnovata conconferimento dell’incarico ad un secondo c.t.u. (architetto GiovanniColombo) a causa del decesso del primo consulente (architetto DonataAlmici) prima del completamento delle indagini commessegli.Con un secondo ricorso sempre diretto alla Corte d’appello predetta, cheprendeva il n° 2311/2019 di RG, l’Immobiliare chiedeva la determinazionedell’indennità di esproprio e la Corte disponeva anche qui c.t.u. affidataall’architetto [OSCURATO:PERSONA].3.- Riuniti i ricorsi, la Corte adita li decideva con l’ordinanza indicata inepigrafe, con la quale dichiarava che Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]. eraobbligata a pagare a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.a.s. euro 216.735,75, a titolo di indennità di occupazione d’urgenzapreordinata all’espropriazione, con interessi legali dal 3 aprile 2014, edeuro 492.143,42, per indennità di esproprio, con interessi legali dal 16maggio 2019.Spese compensate per tre quarti e per il residuo quarto a carico diAutostrade.4.- Ricorre per cassazione la società ablata, affidando il gravame a seimotivi, illustrati da memoria, nella quale preliminarmente chiede chequesta Corte esamini il secondo, il terzo ed il sesto e, ove li ritengafondati, decida la causa nel merito, dichiarando assorbiti i restanti.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso, anch’esso illustrato da memoria,concludendo in via preliminare per l’inammissibilità dell’impugnazione enel merito per la sua infondatezza.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in AdunanzaCamerale ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE5.- Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 32, 37e 38 del d.P.R. n° 327/2001 (in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.),Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026degli arti. 194, 195, 196 e 101 del codice di rito e dell'art. 24 Cost. (inrelazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.).La Corte d’appello avrebbe determinato il valore venale complessivo delcompendio immobiliare, comprensivo del fabbricato produttivo di sei pianicon superficie coperta di 11.769 mq, in base ai valori medi risultantidall’Osservatorio del mercato immobiliare per il secondo semestre 2014(euro 900,00 al mq: misura intermedia tra 800,00 e 1.000,00), comeconvenuto in sede di c.t.u. Colombo in data 24 ottobre 2018 tra tutti iconsulenti, moltiplicando tale valore per la superficie coperta delfabbricato (11.769 mq).Nondimeno, avrebbe illegittimamente applicato un ulteriore coefficiente diabbattimento dello 0,5715 al valore di euro 900,00/mq, che, per contro,era già comprensivo dello stato di conservazione ed obsolescenzaespresso dal mercato.Questo secondo coefficiente, inoltre, sarebbe stato applicato anche all’areadi sedime, che invece non andava soggetta a vetustà.Da ultimo, l’applicazione dell’ulteriore coefficiente per l’obsolescenzasarebbe in contrasto con quanto concordato tra tutti i consulenti in sede dic.t.u. e, dunque, “a sorpresa”.6.- Il mezzo è inammissibile, tendendo ad ottenere una rimeditazione delmerito della decisione assunta dalla Corte d’appello.Quest’ultima, infatti, ha tenuto conto delle osservazioni dell’espropriata(sentenza pagina 9-11) – secondo la quale ai valori OMI non andavaapplicata alcuna ulteriore riduzione per la vetustà degli immobili,tantomeno al terreno che non è non soggetto ad obsolescenza – dandoadeguata risposta ai rilievi della Immobiliare.La Corte, infatti, ha fatto osservare che le parti erano d’accordonell’assumere i valori OMI quale base di partenza per eventuali ulteriorivalutazioni e che il coefficiente di ulteriore devalutazione rispetto allequotazioni OMI si giustificava in ragione della inidoneità dei lavori (diNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026ordinaria manutenzione) svolti sullo stabile ad abbatterne la vetustà e delfatto che le stesse quotazioni OMI non prevedevano stime specifiche per latipologia catastale in esame.Così facendo il giudice del merito si è attenuto all’indirizzo di legittimità,secondo il quale le quotazioni OMI non costituiscono fonte tipica di prova,ma strumento di ausilio ed indirizzo per l'esercizio della potestà divalutazione estimativa, sicché, quali nozioni di fatto che rientrano nellacomune esperienza, utilizzabili dal giudice ai sensi dell’art. 115 cod. proc.civ., sono idonee a condurre ad indicazioni di massima (ex multis: Cass.,sez. trib., 9 febbraio 2018, n° 3197).Infine, la Corte ha rilevato che la mancata applicazione del coefficiente divetustà al suolo (come pretendeva l’ablata) implicava la stima del cespitesecondo il metodo analitico-ricostruttivo, che le parti avevano, per contro,concordemente scartato.Nessuna violazione degli artt. 32, 37 e 38 del d.P.R. n° 327/2001 è,dunque, sussistente, in quanto il mezzo in esame non pone una questionedi interpretazione delle citate norme, ma piuttosto una erroneaapplicazione di criteri discrezionali di individuazione del giusto indennizzo.Del pari insussistente è la violazione delle norme processuali, sia perché –come si desume dalla lettura della sentenza (pagine 9-11 sopra citate) –l’eventuale applicazione di “ulteriori valutazioni” di aggiustamento dellequotazioni OMI era stata fatta ben presente dal c.t.u. alle parti.7.- Col secondo mezzo l’Immobiliare si duole della violazione dell’art. 33del d.P.R. n° 327/2001 (primo profilo, paragrafi n° 1-2.7 del ricorso) e,quindi, della violazione dell’art. 132 del cod. proc. civ. (secondo profilo,paragrafi n° 2.8-2.8.3).L’esproprio parziale dell’area aveva determinato la necessità di realizzareun nuovo accesso al fondo residuo e, dato che il piano stradale era statocollocato a 2,70 metri di altezza dal suolo, la rampa occorrente per ilnuovo accesso era stata costruita con una pendenza del 20%, di granNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026lunga superiore a quella consentita dalla normativa, pari al 10%, conconseguente riduzione del valore del cespite rimanente, per il quale nonavrebbe mai potuto essere autorizzata alcuna delle attività commerciali eproduttive che esso poteva ospitare in precedenza nel rispetto dellacategoria D8 di destinazione.La Corte, per contro, avrebbe, da un lato, erroneamente determinato ilvalore del fondo restante calcolandolo al momento dell’immissione inpossesso (11 febbraio o 3 aprile 2014), anziché al momento del decreto diesproprio (29 gennaio 2019); dall’altro, anziché attribuire all’ablata lariduzione di valore pari al 50%, le avrebbe riconosciuto il solo importo dieuro 190 mila, corrispondenti alle spese per la costruzione di una nuovarampa a norma di legge, realizzabile in virtù di una futura ed ipoteticatransazione tra le parti.Col secondo profilo la ricorrente fa osservare che la Corte territoriale, ondegiustificare la liquidazione di euro 190 mila per la costruzione della nuovarampa, aveva dedotto che le aree nude edificabili avevano un valoresuperiore a quelle non edificabili: passaggio logico incomprensibile, cherenderebbe la motivazione apparente e, dunque, omessa.Inoltre, la Corte, dapprima avrebbe espresso l’auspicio della transazioneprospettata dal c.t.u., ma poi, sostituendosi alle parti, avrebbe – del tuttoillogicamente – dato preferenza alla soluzione risarcitoria, liquidando peròi menzionati euro 190 mila, quali costi occorrenti per la costruzione dellanuova rampa.8.- Il mezzo è infondato in tutti i profili.Questa Corte, infatti, ha già chiarito (Cass., sez. I, 25 luglio 2018, n°19758, con menzione di altro precedente) che le domande di opposizionealla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione hanno causaepetendi diverse, costituite l’una dalla ablazione del bene espropriato el’altra dalla privazione del godimento di quello occupato.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026Sicché anche la determinazione dell’indennizzo dell’una (occupazione) edell’altro (esproprio) segue regole differenti.La Corte ha, dunque, correttamente individuato il giorno in cui dovevaessere quantificata l’indennità di esproprio ai fini della liquidazione diquella di occupazione, identificando detta data con quella di immissione inpossesso (3 aprile 2014: ordinanza pagina 13), in quanto la data deldecreto di esproprio 29 gennaio 2019 (ordinanza pagina 16) rileva soloper il calcolo di quest’ultima indennità.D’altra parte, è evidente che nei casi in cui il procedimento espropriativonon si concluda nei termini o non si concluda affatto, l’indennità dioccupazione deve necessariamente essere calcolata con riferimento alladata di immissione nel possesso dei cespiti, posto che in tale ipotesipotrebbe anche non pervenirsi alla liquidazione di un’indennità diespropriazione.In conclusione, la tesi della ricorrente finisce per ancorare la data diriferimento per la liquidazione dell’indennizzo per l’occupazione secundumeventum, ossia alla conclusione del procedimento espropriativo, con tuttele conseguenze che ne derivano in punto di certezza del diritto.Quanto alla rampa d’accesso, la Corte non ha affatto rimesso le parti aduna futura ed ipotetica transazione sul punto, ma ha recepito leconclusioni del proprio Ausiliare (architetto Perugia), facendo osservareche esse erano conformi, in punto di fattibilità della nuova rampa, anche aquelle assunte dai due precedenti consulenti (architetto Colombo earchitetto Almici).Pertanto, premesso – secondo la Corte – che “il prezzo di mercato èinfluenzato non solo dalla situazione di fatto esistente ma anche dallapossibilità concreta di aumentare l’appetibilità del bene, eseguendo sullostesso un intervento migliorativo” (ordinanza pagina 14), essa haassegnato alla Quadrifoglio l’importo di euro 190 mila, occorrente,secondo le consulenze, per la costruzione della nuova rampa, escludendoNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026quindi che il cespite (a causa della rampa con pendenza fuori norma)avesse subito una diminuzione di valore (da indennizzare) pari al 50%.Il percorso logico è fondato su apprezzamenti discrezionali e, come tali,interamente rimessi al giudice del merito, senza possibilità dicontestazione in sede di legittimità.Infine, quanto al passaggio motivazionale che, a dire della ricorrente,sarebbe incomprensibile, osserva il Collegio che la Corte hasemplicemente voluto trarre (peraltro con un inciso) un argomento diconferma della possibilità di considerare, ai fini della liquidazionedell’indennizzo espropriativo, anche i possibili interventi migliorativiapportabili al fondo e, nel fare ciò, ha sottolineato che anche le areeedificabili vengono valutate secondo i loro utilizzi e miglioramenti futuri.In conclusione, il mezzo va respinto in ogni sua parte.9.- Con la terza doglianza l’Immobiliare deduce la violazione dell’art.132 cod. proc. civ. e dell’art. 33, 49 e 50 del d.P.R. n° 327/2001.L’occupazione temporanea avvenuta con decreto dell’11 febbraio 2014avrebbe determinato l’impossibilità di fruire non solo della parte di terrenooccupata, ma anche della residua porzione non oggetto di occupazione(dal 30 gennaio 2014 al 29 gennaio 2019), rimasta interclusa durantel’esecuzione dei lavori.La Corte, per contro, aveva rigettato tale domanda, sul rilievo che il dannosubito dal proprietario a carico della parte non occupata del suolo ed acausa dell’occupazione temporanea dell’altra parte, sarebbe stato ristoratodall'indennità pari alla differenza tra il valore dell'area intera e il valoredell'area residua commisurata al tempo in cui era durata l'occupazione.Così decidendo la Corte avrebbe confuso l’indennità per la perditatemporanea della porzione residua (non occupata) del suolo conl’indennità dovuta per la definitiva perdita di valore della rimanenza nonespropriata del fondo, così fondando la decisione su una motivazioneNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026illogica e applicando falsamente gli artt. 33, 49 e 50 del d.P.R. n°327/2001.10.- Il motivo è infondato.La Corte di merito non ha confuso le due indennità, ma ha semplicementechiarito che l’indennità per l’occupazione doveva essere liquidata in base aquella di espropriazione e che quest’ultima teneva già conto delladiminuzione di valore dell’area residua, sicché la prima conteneva anche ilristoro per la compressione del valore del cespite derivantedall’occupazione (ordinanza pagine 13-14).Nel resto il mezzo sembra rimproverare alla Corte di non aver liquidato undanno da minor sfruttamento della parte rimanente dell’area, senzaconsiderare, però, che l’indennità di esproprio (e, di riflesso, quella dioccupazione) non ristora il pregiudizio imprenditoriale eventualmentederivato all’ablato, ma solo ed unicamente la perdita di valore del fondo.11.- Col quarto mezzo la ricorrente, sulla base dell’art. 360 n° 3 e 4 cod.proc. civ., deduce, ancora, la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 33del d.P.R. n° 327/2001.La Corte, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe respinto ladomanda di indennizzo per l’avanzamento della fascia di rispetto stradale– che, dopo l’esproprio, comprenderebbe gran parte del residuocompendio immobiliare – osservando che già una parte dell’area “ricadevain fascia di rispetto, pertanto tale minusvalenza, che inciderebbeulteriormente sul valore dell'area residua, già incideva anche sul valoredell'area intera prima dell'esproprio” e che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R.n° 327/2001, “per la determinazione dell'indennità non si tiene conto deglieffetti derivanti dalla realizzazione dell'opera per cui è stato dispostol'esproprio”.Quest’ultimo snodo logico sarebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 33 cit.,come interpretato da questa Corte, secondo la quale l'avanzamento dellafascia di rispetto (che comporta un vincolo diNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026inedificabilità non indennizzabile), non esclude il diritto del proprietario diessere indennizzato per il deprezzamento dell'area residua, quandorisultino alterate le possibilità di utilizzazione della stessa, ivi compreseanche quelle per la perdita della capacità edificatoria realizzabile sia sullepiù ridotte superfici rimaste sia con riferimento ai fabbricati già edificati.12.- Il motivo è inammissibile, in quanto la Corte ha deciso la questione inmodo conforme alla giurisprudenza di legittimità e il mezzo non offreelementi per mutare tale orientamento.Questa Corte, infatti, ha già chiarito che lo spostamento della fascia dirispetto autostradale all'interno dell'area residua rimasta in proprietàdell’ablato, pur traducendosi in un vincolo assoluto di inedificabilità, di persé non indennizzabile, può rilevare nella determinazione dell'indennizzodovuto al privato, in applicazione estensiva dell'art. 33 d.P.R. n°327/2001, per il deprezzamento dell'area residua mediante il computodelle singole perdite ad essa inerenti, qualora risultino alterate lepossibilità di utilizzo della stessa ed anche per la perdita di capacitàedificatoria realizzabile sulle più ridotte superfici rimaste in proprietà(Cass., sez. I, 30 giugno 2020, n° 13203).Ora, da un lato il motivo contiene solo una generica enunciazione di unpregiudizio al godimento del suolo residuo a seguito dello spostamentodella fascia di rispetto; dall’altro, non tiene conto che l’ordinanza (sebbenenel paragrafo dedicato all’esclusione dell’aumento del dieci percento:pagina 16) ha espressamente qualificato l’intera area come inedificabile,giacché “prima dell’emanazione del decreto n. 2378/2014 era destinata inparte alla mobilità, in parte a fascia di rispetto stradale e in parte in fasciadi tutela dei corpi idrici”.Ne deriva che il mezzo si appalesa del tutto inammissibile.13.- Col quinto motivo l’Immobiliare, in base all’art. 360 n° 4 del codicedi rito, si duole della violazione dell’art. 112 dello stesso codice e, in baseall’art. 360 n° 3, della violazione dell’art. 32 del d.P.R. n° 327/2001.Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026La ricorrente aveva domandato anche il ristoro degli oneri per laricostruzione delle opere demolite (tra le quali la recinzione del fondo edun cancello) e l’indennità di soprasuolo e sottosuolo (pavimentazione ecanali di scolo delle acque).La Corte d’appello nella motivazione avrebbe riconosciuto l’indennità per laricostruzione dei manufatti demoliti (tra i quali recinzione e cancello), manel dispositivo non avrebbe provveduto, donde la violazione dell’art. 112cod. proc. civ.Per altro verso, la Corte avrebbe negato l’indennizzo per le opere delsoprasuolo e del sottosuolo, sul rilievo (illogico) che l’area sarebbe stata“valutata quale pertinenza di un complesso produttivo”, con laconseguenza che il suo valore sarebbe “già comprensivo di una soluzionedi finitura non certo paragonabile a quella del nudo terreno”.Tale decisione, inoltre, violerebbe l’art. 32 del TUE, poiché la sola naturapertinenziale dell'area non poteva valere ad escluderne il valore aggiunto,per essere stata pavimentata, urbanizzata, canalizzata e resa percorribilecon automezzi pesanti.14.- Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile.Per ciò che concerne il primo profilo (la mancata statuizione nel dispositivodella condanna dell’Ente espropriante al pagamento), la Corte haquantificato l’indennità di esproprio in euro 492.143,42, pari alladifferenza tra euro 4.142.806,34 (valore dell’area intera alla data deldecreto di esproprio) ed euro 3.650.662,92 (valore dell’area residua alladata del decreto di esproprio) “nell’ipotesi sopra considerata dal CTU sub.Bb)”.Ora, come ben fa notare Autostrade a pagina 15 del controricorso, se silegge la pagina 9 dell’ordinanza, nella quale è riportato il punto Bb (ipotesidi costruzione di una nuova rampa a norma), si può osservare che ilvalore del fondo nel 2019 è stato stimato in euro 3.650.662,92 ed è datodai seguenti addendi e sottraendi: “4.142.806,34 (valore dell’area intera)Numero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026– € 64.018,15 (valore dell’area espropriata, commisurata alla suaestensione) – € 220.125,21 (valore delle opere sussistenti e demolite daricostruire) – € 190.000 (costo da sostenere per il rifacimento di unarampa di accesso adeguata al passaggio dei mezzi pesanti”.In conclusione, l’indennizzo di euro 492.193,42, assegnato per la perditadella proprietà, tiene conto del valore del cancello e della recinzione, conla conseguenza che la denuncia di omessa statuizione è del tuttoinfondata.Quanto alle altre opere del soprasuolo e del sottosuolo, il motivo tende adottenere da questa Corte una diversa valutazione delle risultanzeistruttorie operata dal giudice del merito ed è, pertanto inammissibile.La Corte, infatti, ha ben chiarito – con un giudizio insindacabile nellapresente sede (ordinanza pagina 12) – che “l’area è stata valutata qualepertinenza di un complesso produttivo, e quindi il suo valore è giàcomprensivo di una soluzione di finitura non certo paragonabile a quelladel nudo terreno”.15.- Col sesto mezzo l’ablata denuncia, in base all’art. 360 n° 4 cod.proc. civ., la violazione dell’art. 112 dello stesso codice e, in base all’art.360 n° 3, la violazione dell’art. 28 del TUE.La Corte avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda dellaricorrente di deposito delle indennità presso il Ministero dell’economia edelle finanze, donde la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quantol’ordinanza gravata aveva semplicemente dichiarato che l’espropriante eraobbligata a pagare le somme liquidate, senza condanna al deposito, conconseguente preclusione dell’azione esecutiva.L’omissione, inoltre, violerebbe gli artt. 26 e 28 del TUE, in quantol’Amministrazione espropriante dovrebbe essere condannata al deposito enon, invece, al pagamento diretto dell’indennizzo a favore dell’ablato.16.- Mezzo inammissibile per carenza di interesse, in quanto – comeriferisce Autostrade alle pagine 16-17 del controricorso (senza che laNumero registro generale 14846/2021Numero sezionale 4401/2025Numero di raccolta generale 8601/2026Data pubblicazione 07/04/2026ricorrente abbia replicato sul punto, nella memoria illustrativa) – ildeposito della somma è stato eseguito.17.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna allarifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, per la cuiliquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dald.m. n° 147 del 2022, ed al valore indeterminato della lite – si rimanda aldispositivo che segue.Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a caricodella ricorrente, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allaresistente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro6.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsoforfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta.Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n°115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ovedovuto.Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025, nella camera di consigliodella prima sezione civile.Il presidenteMarco Marulli
Sentenza Cassazione n. 08601/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris