CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 22629/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4931-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 4931/2019 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 167/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 1274/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO La Corte d'appello di Ancona con la sentenza in atti ha rigettato il gravame proposto, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza del tribunale di Ancona che aveva respinto la loro domanda ed affermato che la polizza numero 9.006.851 stipulata dagli appellati al fine di assicurarsi la provvista necessaria al pagamento del TFR al personale dipendente della [OSCURATO:PERSONA], da loro diretta, comportasse il diritto dei dipendenti a vedersi liquidati in aggiunta gli incrementi (interessi) prodotti sui premi versati. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i dipendenti sopra indicati deducendo tre motivi di ricorso ai quali hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolari della Agenzia indicata. 3.- Entrambe le parti hanno depositato memoria. 4.- Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione alla fattispecie in esame dell'art. 2120 c.c. nonché degli artt. 1 e segg. della l. n. 297/1982 e s.m.i. in combinato disposto con gli artt. 1882 e segg. c.c., nonché ulteriore violazione di legge in relazione agli artt. 1321 e 1322 c.c. con riguardo alla loro funzione di salvaguardia dell'autonomia contrattuale delle parti allorquando la sentenza afferma che – a fronte della funzione della polizza assicurativa di consentire al datore di lavoro la costituzione delle disponibilità economiche occorrenti per far fronte al trattamento di fine rapporto dovuto ai propri dipendenti, nella misura prevista dalla legge - esula da tale finalità l’attribu zione ai dipendenti di trattamenti eccedenti quello spettante in base alla legge n. 297/1982”.2.- Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per falsa applicazione, in sede di esame dei documenti di polizza e dai verbali di successiva consegna, della medesima alla fattispecie in esame dell'art.1362 comma 1 c.c. con riguardo al primario canone ermeneutico relativo alla formulazione letterale della disposizione contrattuale, nonché dell'art.1362, comma 2 in tema di condotta delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto ed ancora dell'art. 1363 c.c. in ordine alla necessaria interpretazione delle clausole contrattuali le une per mezzo delle altre, in senso sistematico ed ancora dell'art. 1370 c.c. del principio di interpretazione della clausola in senso meno favorevole alla parte ( in questo caso alle parti: la compagnia assicurativa ed il datore di lavoro) rispetto all'altra parte che subisce tali clausole, quindi i dipendenti beneficiari nella controversia in esame; nonché infine violazione di legge in relazione agli artt. 1321 e 1322 c.c. con riguardo alla loro funzione di salvaguardia dell'autonomia contrattuale delle parti allorquando la sentenza rifiuta l'esame di documenti contrattuali prodotti dalle parti e mutila conseguentemente l'esercizio dell’ autonomia negoziale delle parti medesime. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1411 e 1882 c.c. nonché per quanto occorrere possa art. 1920 c.c., allorquando la sentenza impugnata manca il corretto governo dei principi di diritto sopra richiamati; sia in tema di osservanza del percorso logico ed argomentativo indicato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di ricostruzione delle pattuizioni intervenute in tema di assolvimento dell'obbligo ex art. 2120 c.c. a mezzo di apposita polizza assicurativa, sia in ordine all'applicazione degli ordinari canoni ermeneutici delle disposizioni contrattuali rilevanti e giunge a ledere conseguentemente le prerogative proprie del terzo beneficiario del contratto di assicurazione stipulato. 4. I motivi di ricorso vanno decisi unitariamente per connessione. Essi attengono all’interpretazione della polizza stipulata dal datore di lavoro per il pagamento del TFR. Si discute in particolare della pretesa dei ricorrenti di farsi assegnare oltre al TFRprevisto dalla polizza anche i rendimenti prodotti sui versamenti operati dal datore di lavoro.5.- La Corte di appello nel confermare la sentenza di primo grado che rigettava la pretesa dei lavoratori, ha affermato che per decidere la controversia occorresse interpretare il contratto ed allo scopo si dovesse indagare quale fosse stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole come peraltro provvede testualmente l'art.1362 c.c.; ha ricordato che la funzione pratica della polizza evincibile dall'art.1 fosse quella di consentire all'Agenzia la costituzione delle disponibilità economiche occorrenti per far fronte al trattamento di fine rapporto dovuto ai propri dipendenti nella misura prevista dalla legge ed ovviamente comprensiva della rivalutazione prevista dal comma 4 dell'art.2120 c.c.; ha osservato che esulasse da tale finalità l'attribuzione ai dipendenti di trattamenti eccedenti quello spettante in base alla legge 297/1982; ha evidenziato che il giudice di prime cure avesse a tal fine valutato esattamente le modalità di costituzione della provvista di cui all'art. 5 e di erogazione degli importi di cui agli artt.7 e 10; ha infine rilevato che l'interpretazione letterale proposta dai ricorrenti non fosse risolutiva poiché la prestazione assicurata ai dipendenti era costituita dal TFR maturato a norma di legge ed altresì ha osservato che gli ulteriori elementi a supporto dell'interpretazione proposta dagli appellanti, costituiti dal verbale di consegna e dalle norme interne, non avrebbero portata decisiva poiché non integrano il contenuto del contratto e neppure costituiscono modalità di esecuzione del contratto valorizzabili ex artt. 1362 comma 2 c.c.; ed ha aggiunto che non può configurarsi una violazione dell'art.1411 cod. civ., atteso che, una volta escluso che i benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto. 6.- Tanto premesso, occorre anzitutto rilevare che alla luce delle premesse ed al contrario di quanto si afferma in ricorso, la Corte d’appello non ha omesso di considerare nessun documento negoziale, posto che essa ha valutato ai fini interpretativi anche il verbale di consegna e le norme interne; senza però riconoscere loro valore decisivo nella soluzione della causa in senso favorevole ai ricorrenti avendo la Corte deciso sulla base della comune intenzione dei contraenti, alla luce della valutazione logica e complessiva dei documenti contrattuali. 7. Occorre comunque rilevare che l'interpretazione degli atti negoziali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. Si è, in particolare, precisato come la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non possa limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, denunciare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 19089 del 2018; n. 28319 del 2017; n. 15471 del 2017; n. 25270 del 2011; n. 15890 del 2007; n. 9245 del 2007). 8. Nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a contrapporre alla lettura data dai giudici di appello una lettura alternativa dei documenti contrattuali che mira a valorizzare alcuni elementi letterali contenuti nel verbale di consegna e nelle norme interne (secondo cui le prestazioni sono costituite dai rendimenti); che tuttavia, come già osservato dalla Corte di merito, non avrebbero comunque portata decisiva ai fini della soluzione della questione, attesa la coesistenza di ulteriori elementi letterali e finalistici contrastanti, desumibili da altre previsioni contrattuali (laddove si prevede invece che la polizza è stipulata per il pagamento del TFR). Sicchè, in ogni caso, al contrario di quanto preteso in ricorso, anche nella prospettiva dedotta dai ricorrenti, non s i potrebbe comunque individuare un univoco significato sul piano letterale, e riprenderebbe vigore il criterio fondamentale e prevalente della ricostruzione della comune intenzione delle parti, così come individuato dalla Corte di merito in conformità alla giurisprudenza consolidata, in mancanza di una chiara ed univoca pattuizione a sostegno della tesi sostenuta dai ricorrenti. La quale non risulta coerente neppure sotto il profilo sostanziale, dal momento che neppure si intuisce il significato causale dell’attribuzione di una simile prestazione in capo ai dipendenti . 9.- Nella stessa direzione qui sostenuta sono tutti i precedenti di questa Corte i quali confermano che nella decisione della questione non bisogna fermarsi al criterio letterale secondo una scelta ermeneutica che deve essere operata dal giudice di merito. In tal senso le Sez. Un. n. 21553 del 12/10/2009 hanno infatti affermato che “In materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla legge n. 297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, purchè esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale. Deve, pertanto, escludersi che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l'effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorchè, in ragione della struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del trattamento di fine rapporto. “ Nello stesso senso si è pronunciata la Cass. n. 10624/2015 e di recente l’ordinanza n. 4352 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la quale premesso che in generale la normativa di cui alla l. n. 297 del 1982 non preclude che possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, purché ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale; ha tuttavia ribadito in causa analoga, che deve escludersi che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l'effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorchè, in ragione della struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del trattamento di fine rapporto. 10.- La sentenza della Corte di appello di Ancona appare del tutto conforme a questi precedenti di legittimità avendo accertato da una parte che la prestazione assicurativa attivata dall'Agenzia fosse finalizzata all'interesse dell'Agenzia medesima a precostituirsi la provvista per far fronte alla futura liquidazione del trattamento di fine rapporto dovuta ai propri dipendenti e, dall’altra parte, che non vi fossero previsioni negoziali idonee a garantire ai medesimi dipendenti prestazioni aggiuntive rispetto a quella dovuta per legge e derivanti dal proficuo investimento delle somme versate dal datore di lavoro.Se anche è vero quindi che la giurisprudenza citata non esclude, in tesi, l’attribuzione di utilità aggiuntive ai dipendenti in sede di stipula di una polizza per il pagamento del TFR , in quanto previste dalle parti; tuttavia, nel caso in esame la Corte di merito ha accertato, in modo logico e conforme a legge, considerando tutti i documenti contrattuali, che l’intenzione comune dei contraenti fosse quella di apprestare i fondi soltanto per il pagamento del TFR . Per l’attribuzione delle ulteriori utilità sarebbe stata in effetti necessaria una chiara riformulazione complessiva del testo della polizza e comunque mancherebbe una causa negoziale per l’attribuzione dell e prestazioni in oggetto ai dipendenti, su cui nulla si evince in proposito dai documenti considerati. 21.- Per tutte le ragioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto. 22.- Le spese del presente giudizio , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale , a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrent i al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p