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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 1968

Cassazione n. 14759/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1968 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che, richiamati i motivi svolti nel ricorso, si è associato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. , - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata il 4 novembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.

Igs. n. 159/2011 - per avere contravvenuto, facendo ritorno nel Comune della Spezia, al provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore il 12 gennaio 2016, a lui notificato il 15 gennaio 2016, con il quale era ingiunto di non tornare in detto Comune per il periodo di tre anni - condannandolo alla pena di due mesi di arresto.

2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunziato il vizio di violazione di legge, difettando la prova dell'avvenuta notifica al proprio assistito dell'avviso del procedimento ai sensi dell'art. 7 L.n. 241/90.

2.2. Con il secondo motivo ha denunziato difetto di motivazione in relazione al presupposto di pericolosità cui è subordinata l'applicazione del provvedimento.

3. E' stata depositata memoria difensiva datata 26 febbraio 2022 con la quale la difesa ha rilevato che la contravvenzione de qua si sarebbe prescritta in data 1 aprile 2021.

4. Il primo motivo non può dirsi manifestamente infondato, poiché la Corte di Appello non ha fornito alcuna risposta alla doglianza difensiva concernente la prova dell'avvenuta notifica all'imputato dell'avviso d'avvio del procedimento.

E, difatti, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che tale dato si ricaverebbe da quanto indicato nello stesso ordine del Questore, nel quale l'adempimento si ha per eseguito.

La difesa, tuttavia, non contestava che l'avviso di procedimento fosse stato emesso dal Questore, bensì la sua notifica all'imputato, la cui prova avrebbe dovuto essere acquisita al processo.

Di qui l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente.

5. Tanto, a prescindere dal restante motivo, è sufficiente per pervenire - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, let. a) - alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale contestato, commesso il 1 aprile 2016.

Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di cinque anni, in assenza di sospensioni nel primo e nel secondo grado del giudizio, è venuto a scadenza 11 aprile 2020 e la prescrizione della contravvenzione non risulta essere stata oggetto di rinuncia.6.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 02/03/2022.

Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1968 avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione; letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che, richiamati i motivi svolti nel ricorso, si è associato alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. , - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata il 4 novembre 2020 la Corte di Appello di Genova ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d. Igs. n. 159/2011 - per avere contravvenuto, facendo ritorno nel Comune della Spezia, al provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal Questore il 12 gennaio 2016, a lui notificato il 15 gennaio 2016, con il quale era ingiunto di non tornare in detto Comune per il periodo di tre anni - condannandolo alla pena di due mesi di arresto. 2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunziato il vizio di violazione di legge, difettando la prova dell'avvenuta notifica al proprio assistito dell'avviso del procedimento ai sensi dell'art. 7 L.n. 241/90. 2.2. Con il secondo motivo ha denunziato difetto di motivazione in relazione al presupposto di pericolosità cui è subordinata l'applicazione del provvedimento. 3. E' stata depositata memoria difensiva datata 26 febbraio 2022 con la quale la difesa ha rilevato che la contravvenzione de qua si sarebbe prescritta in data 1 aprile 2021. 4. Il primo motivo non può dirsi manifestamente infondato, poiché la Corte di Appello non ha fornito alcuna risposta alla doglianza difensiva concernente la prova dell'avvenuta notifica all'imputato dell'avviso d'avvio del procedimento. E, difatti, la Corte territoriale si è limitata ad affermare che tale dato si ricaverebbe da quanto indicato nello stesso ordine del Questore, nel quale l'adempimento si ha per eseguito. La difesa, tuttavia, non contestava che l'avviso di procedimento fosse stato emesso dal Questore, bensì la sua notifica all'imputato, la cui prova avrebbe dovuto essere acquisita al processo. Di qui l'ammissibilità del profilo di critica introdotto dal ricorrente. 5. Tanto, a prescindere dal restante motivo, è sufficiente per pervenire - a mente degli artt. 129 cod. proc. pen e 620 cod. proc. pen, comma 1, let. a) - alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contravvenzionale contestato, commesso il 1 aprile 2016. Per esso, infatti, il termine massimo di prescrizione di cinque anni, in assenza di sospensioni nel primo e nel secondo grado del giudizio, è venuto a scadenza 11 aprile 2020 e la prescrizione della contravvenzione non risulta essere stata oggetto di rinuncia.6. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 02/03/2022. Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 14759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris