CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 00237/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1551/2025 - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] FLORIT SENTENZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2025 la Corte di appello di Messina confermava la decisione con la quale il primo Giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e quattrocento euro di multa per i reati ex artt. 474 e 648 cod. pen. 2.1. Violazione di legge, motivazione apparente e illogica in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi dei reati, in violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria dettati dall’art. 192, comma 2, del codice di rito. 2.2. Violazione di legge e motivazione apparente in relazione al concorso fra i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen., dovendosi ritenere il secondo assorbito nel primo. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, reiterativi di doglianze valutate dalla Corte di merito e correttamente risolte, senza alcuna violazione di legge e con motivazione immune da vizi. elementi indicativi della consapevolezza in capo all’imputato della contraffazione della merce ricevuta, quali la mancanza di documentazione giustificativa (documenti fiscali come fatture o bolle di accompagnamento), la omessa indicazione delle modalità di pagamento della merce, in assenza soprattutto dell’allegazione di dati potenzialmente idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto commerciale lecito e, quindi, della buona fede dell’acquirente della merce, spedita in un pacco a mezzo corriere. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, in questo modo«non si richiede all’imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un’attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento» (Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, cit.; in senso conforme vds., ad es., Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 – 01 nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 33689 del 16/09/2025, Nagler, non mass.). La sentenza impugnata, infine, ha fatto corretta applicazione del diritto vivente in tema di concorso fra i reati previsti dagli artt. 474 e 648 cod. pen. Questi principi sono stati ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità (ex plurimis cfr. Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 – 01; Sez. 2, n. 42934 del 03/10/2012, Cheikh, Rv. 253818 – 01; da ultimo vds. Sez. 2, n. 27750 del 13/06/2025, Gambarrota, non mass.) e il ricorrente neppure ha prospettato nuovi argomenti per disattendere un orientamento