CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSlNI; Rilevato che l'imputato it-rHaba Charaf ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, comma 1, n. 2 e comma 2, n. 4, 585, cod. pen. (capo C) e art. 4 L. 110 del 1975 (capo D), riducendo, però, l'entità della pena inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e la violazione dell'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. in merito alle dichiarazioni rese dall'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deci