Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15049/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'ordinanza del 25/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoprovvedimento gravato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto un’istanza diriconoscimento di indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da AlbertoCHINDAMO, per complessivi 1.095 giorni di detenzione in carcere, liquidatosecondo il criterio aritmetico, con riferimento al suo fermo, non convalidato,seguito da una prima ordinanza impositiva della misura cautelare per i delitti dicui all’art. 416 bis, cod. pen. [capo 1)] e agli artt. 110, cod. pen. e 2, 4 e 7legge 2 ottobre 1967, n. 895, con l’aggravante mafiosa.

Il titolo, riemesso aisensi dell’art. 27, cod. proc. pen. dal giudice competente, veniva annullato dalTribunale adito per il riesame.

Il CHINDAMO, giudicato con le forme del ritoabbreviato, veniva condannato in primo grado per entrambi i reati e il giudicene disponeva l’arresto con nuova ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 275,comma 1-bis, cod. proc. pen.

Il secondo titolo, eseguito il 09/11/2018, eraconfermato dal Tribunale per il riesame, dichiarata la inammissibilità delricorso avverso l’ordinanza confermativa.

La Corte d’appello, infine, assolvevail CHINDAMO dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, disponendonela scarcerazione.2.

La Corte della riparazione, ritenuta ammissibile l’istanza, hapreliminarmente distinto i due periodi di detenzione patiti dal CHINDAMO.Rispetto al primo, decorrrente dal decreto di fermo sino all’annullamento insede cautelare dell’ordinanza impositiva della misura, ha ritenuto ricorrere unaipotesi di detenzione ingiusta ai sensi dell’art. 314 comma 2, cod. proc. pen.,per essersi formato un giudicato cautelare quanto alla insussistenza deipresupposti di applicazione della misura restrittiva.

In particolare, secondoquanto scrive la Corte, il Tribunale del riesame aveva ritenuto che, dalledichiarazioni del collaboratore di giustizia LENTINI, valorizzate dal GIP, nonpotesse ricavarsi lo stabile inserimento del CHINDAMO nella cosca facente capoa Marco FERRENTINO, evidenziando altresì che, all’apoca dei fatti, egli era unragazzino di appena 14 anni, il che ne rendeva poco plausibile un ruolo divertice nell’organizzazione criminosa.Quanto, invece, al secondo periodo, la Corte della riparazione ha precisatoche gli elementi a sostegno del titolo, coincidenti con quelli fondanti il giudiziodi condanna in primo grado, erano gli stessi che avevano condotto allapronuncia definitiva di insussistenza dei gravi indizi di reità, nell’ambito delprimo procedimento cautelare, il giudizio di condanna essendosi basato su unadiversa interpretazione del contenuto della conversazione del 08/05/2015,progr. 2296 tra LAMANNA e PAPANDREA.

Ciò anche alla luce delle dichiarazionidel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che la Corte ha ritenuto non costituire un quid novirispetto al primo titolo.

Cosicché, l’assoluzione sarebbe derivata dalla disaminadella stessa piattaforma probatoria di cui al titolo cautelare originario,diversamente valutato in sede di giudizio di cognizione.

In definitiva, la Corteha, anche per tale periodo escluso la rilevabilità di un comportamento ostativodell’interessato, stante la coincidenza degli elementi valutati dal giudice dellacautela e da quello dell’assoluzione.3.

L’Avvocatura distrettuale di Stato di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,chiedendo l’annullamento della suindicata ordinanza o, in subordine, larideterminazione del quantum debeatur, affidando l’impugnazione a due motivi.3.1.

Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento allaqualificazione del secondo periodo cautelare quale ipotesi di ingiustizia formale.La Corte della riparazione non avrebbe considerato che, nella specie, si eratrattato di due, autonomi titoli cautelari, sul secondo dei quali si era formato ilrelativo giudicato nell’incidente cautelare che ne era derivato.

Cosicché, nellaprospettazione di parte ricorrrente, sarebbe irrilevante la circostanza che lasentenza assolutoria avesse fatto proprie le ragioni della prima ordinanza diannullamento del Tribunale del riesame, quest’ultima dovendo considerarsisuperata dalla condanna di primo grado e dalla nuova ordinanza di custodiaemessa all’esito di tale giudizio.Sotto altro profilo, l’impugnante ha precisato che questi ultimiprovvedimenti sarebbero stati adottati sulla base di nuovi elementi, emersinelle indagini, alla luce di integrazioni probatorie disposte nel corso del giudiziopenale (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vincenzo ALBANESE eGiuseppe DAMASI) che hanno consentito al giudicante di discostarsi dallaprecedente decisione del Tribunale del riesame.

Pertanto, la Corte dellariparazione avrebbe omesso di considerare come nuovo elemento proprio lasentenza di condanna di primo grado, che aveva legittimato il nuovo titolocautelare, non ostandovi il precedente giudicato cautelare.

Cosicché, avrebbedovuto essere valutato l’eventuale comportamento ostativo del richiedente.3.2.

Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione proprio conriferimento alla sussistenza di tale condizione negativa: una volta sussunta lafattispecie nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare l’eventuale sussistenza di uncomportamento del richiedente, ostativo alla insorgenza del diritto azionato.

E,dall’ordinanza e dagli atti, secondomil deducente, emergerebero elementi a talfine rilevanti, eziologicamente collegati alla detenzione subita, siccomeingeneranti la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito penale, tenutoconto della presunzione di attuale operatività della cosca mafiosa CHINDAMO-ricorso sono stati indicati taluni elementi che si assume non essere smentitinella sentenza assolutoria, rilevanti per ritenere un contributo dell’istanterispetto alla sua detenzione: oltre ai vincoli di parentela stretta con i verticidella cosca citata e della cosca LAMARI, entrambe attive e operative, si èrilevato che la difesa non aveva offerto elementi attestanti la recisione di talilegami; sussisterebbero, anzi, elementi contrari all’assunto di una recisione ditali rapporti, avuto riguardo alla vasta considerazione di cui godeva ilCHINDAMO in ambienti criminali, alimentata anche da frequentazioni ambigue;egli, inoltre, aveva contatti diretti con esponenti, anche di spicco, dellacriminalità organizzata, era conosciuto e stimato da molti sodali e, unitamenteal cugino Marco FERRENTINO e a Nicola LENTINI, quest ’ultimo membro dellacosca CHINDAMO-FERRENTINO, era dedito alla commissione di truffe,confermate anche dal collaboratore FURULI; inoltre, egli era intervenuto asedare un diverbio insorto nel contesto sopra descritto, avendo puremanifestato, in sede di colloquio carcerario con i familiari, la solapreoccupazione di esser stato considerato promotore del sodalizio, senza maidirsi estraneo a esso.In via subordinata, parte ricorrente ha dedotto vizio di motivazione anche inordine alla mancata considerazione di tali elementi quantomeno in termini dicolpa lieve, rilevante ai fini di una taxatio sul quantum della liquidazione.4.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, hadepositato memoria, con la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento gravato.5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] CHINDAMO ha depositato memoria, con la quale hachiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.6.

L’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente hadepositato memoria, con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnatein ricorso, rilevando che, per mero errore materiale, l’organo giudicantesarebbe stato indicato nella Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], invece che nellaCorte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va accolto nei termini che di seguito si vanno a esporre.2.

Il tema devoluto con il primo motivo inerisce alla diversità dei titoli in forza deiquali il CHINDAMO ha patito un’ingiusta detenzione nell’ambito del medesimoprocedimento penale e, dunque, attinge anche la diversità dei presupposti che hannolegittimato l’adozione degli stessi, culminati in due contrastanti esiti del rispettivoincidente cautelare, poiché il primo titolo è stato annullato e il secondo confermatodal Tribunale del riesame, essendosi formati, dunque, due difformi giudicati cautelari.Sul punto, questa Sezione della Corte di legittimità ha da tempo precisato, conriferimento al medesimo tema della diversità dei titoli cautelari, ma nella ipotesi diordinanza resa ai sensi dell’art. 276, cod. proc. pen. (per violazione delle prescrizioniinerenti ad altra misura cautelare), che il diritto alla riparazione non sussiste per ilperiodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitivadisposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, intal caso, il requisito della ingiustizia della privazione della libertà personale (Sez. 4, n.30578 del 7/6/2016, Lombardo, Rv. 267542 – 01).Trattasi di un principio che deriva direttamente da quelli di tutela della libertàpersonale e di solidarietà, alla cui stregua vanno indennizzate tutte le ipotesi dicustodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste (Sez.

U, n. 25084 del 30/5/2006,Pellegrino, Rv. 234144 – 01) e che trova riscontro anche nella giurisprudenza dellaCorte di Strasburgo.

Infatti, la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. –che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, allacustodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima masostanzialmente ingiusta – non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimentodell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima, senzaescludere, negli altri casi, che gli Stati membri possano limitarla, nel caso in cuil’interessato abbia tenuto un comportamento eziologicamente collegato allaprivazione della sua libertà (Sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021, Nasone, Rv. 2809029 –01; n. 35689 del 9/7/2009, Farris, Rv. 245311 – 01; Corte EDU n. 32075/2009 del10 aprile 2012, Lorenzetti c.

Italia, in cui si è, per l’appunto, riconosciuta la coerenzaconvenzionale della valutazione, effettuata nell’ambito di un procedimento relativoalla richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare, del contributo che lapersona prosciolta ha dato alla nascita di indizi nei suoi confronti, la stessa noncollidendo con la presunzione di innocenza, vertendo su un oggetto diverso dallaresponsabilità penale della persona).È lo stesso dato testuale, peraltro, a confermare la necessità di taleinterpretazione, atteso che l’indennizzo non può essere riconosciuto a chi ha dato oconcorso a dare causa alla “custodia cautelare” subita, cioè alla privazione della sualibertà in forza di un titolo che, al momento della sua emissione, era sostenuto dapresupposti rivelatisi solo all’esito del giudizio insussistenti.

Il che consente diaffermare che il contributo causale dell’interessato riguarda la privazione della libertàrispetto a tutte le vicende che si dipanano dal momento del suo arresto, senza chepossa configurarsi alcun effetto, per così dire “domino” dell’assenza di uncomportamento ostativo al momento dell’adozione della misura non detentivarispetto a un titolo adottato sulla scorta di ulteriori presupposti (in quel caso, laviolazione del divieto imposto con la misura non coercitiva).Pertanto, la necessità di valutare l’eventuale ricorrenza di un comportamentodoloso o gravemente colposo dell'interessato, che sia stato concausa dell'errore nelquale è caduta l'A.G., permane anche con riferimento alle vicende successiveall’applicazione del titolo originario, sebbene tale comportamento debba esserericercato in stretto rapporto all'atto giudiziario dal quale è derivata la privazione dellalibertà rivelatasi ingiusta ex post (in motivazione, sez. 4, n, 57203 del 21/9/2017,Paraschiva) e ciò anche in relazione ai diversi segmenti nei quali si articola la vicendacautelare (da ultimo, Sez. 4, n. 41404 del 08/10/2024, Elbaza, Rv. 287094 – 01).3.

Nel caso all’esame, il secondo periodo detentivo, l’unico attinto dal ricorso, èderivato da un’ordinanza adottata contestualmente alla sentenza di condanna all’esitodel giudizio di primo grado e, dunuqe, esso è strettamente correlato a tale pronuncia,la cui rilevanza per dirimere la questione controversa va apprezzata sotto diversiprofili.3.1.

Intanto, occorre verificare se la sentenza di condanna costituisca ex seelemento di novità rispetto all’incidente cautelare conclusosi con l’affermazione diinsussistenza dei presupposti di cui all’art. 273, cod. proc. pen.

E, sotto tale aspetto,può dirsi pacifico che la sentenza di condanna costituisca di per sé fatto nuovo, taleda consentire l’emissione di una misura coercitiva personale, non ostandovi laformazione di un giudicato cautelare precedente, costituendo addirittura, quando siarelativa a uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneoa fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia incarcere (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Rv. 281055 – 01; Sez. 6, n. 36539 del22/05/2025, Rv. 288927 – 01, in cui si è affermato, con riferimento al giudizioabbreviato, che le valutazioni espresse in sede cautelare, anche nel caso in cuiabbiano condotto all'annullamento dell'ordinanza per carenza dei gravi indizi dicolpevolezza, non vincolano il giudice del merito, né gli impongono un obbligoqualificato di motivazione, rinviandosi a Sez.

U, n. 20 del 1993, Rv. 195352 – 01 e n.11 del 1994, Rv. 198213 – 01).

Ciò in quanto la preclusione processuale conseguentealle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dallaCorte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello, è di portata piùridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allostato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questionidedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazioneavverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286199 – 01).3.2.

Inoltre, la misura emessa ai sensi del richiamato art. 275, comma 1-bis deveconsiderarsi "nuova", anche laddove il titolo originario sia stato caducato per motiviinerenti alla dichiarata insussistenza, in sede di riesame, delle esigenze cautelari,sicché avverso di essa è esperibile l'istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc.pen. (in motivazione, Sez.

U, n. 44060 del 11/07/2024, Caruso, Rv. 287319 – 01, inrelazione alla diversa questione inerente al mezzo d’impugnazione esperibile avversol’ordinanza disposta ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen.).

Il rinvio aquell’arresto, in questa sede, trova giustificazione soprattutto nel fatto che ilSupremo consesso della nomofilachia ha ivi precisato che il provvedimento ai sensidell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. è adottato facoltativamente dal giudice, alquale è imposto solo di osservare determinati criteri ai fini della valutazione dellasussistenza delle esigenze cautelari "contestualmente" a una sentenza di condanna.E, a ben vedere, la pronuncia di condanna costituisce uno dei presupposti perl’attivazione del potere cautelare del giudice del merito, la cui valutazione, purfacoltativa, è circoscritta alle sole esigenze cautelari, laddove il tema della gravitàindiziaria è interamente assorbito dall’affermazione di sussistenza dei reati.4.

Alla luce di quanto precede deve ritenersi la fondatezza della prima censura,con assorbimento di quelle ulteriori.Intanto, va rilevato un difetto di chiarezza espositiva nell’ordinanza impugnata:alla pag. 8 della stessa, infatti, la Corte, pur dando atto delle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], non ha precisato in maniera congrua se le stesse fosserostate acquisite dopo l’annullamento del titolo da parte del Tribunale del riesame.

Ilche risulta dirimente per fondare l’assunto dell’identità della piattaforma probatoria,sul quale il giudice della riparazione sembra aver imperniato la sua decisione.Indeterminatezza che connota, a bene vedere, l’intero ragionamento svolto dalgiudice della riparazione riguardo al periodo in contestazione, quello cioè inerente allaseconda ordinanza impositiva della misura cautelare.

Sembra, infatti, emergere, dallamotivazione censurata, che la Corte territoriale abbia ravvisato, anche conriferimento a tale secondo periodo di detenzione, un’ipotesi di c.d. ingiustizia formalee, sul punto, giovano alcune precisazioni.4.1.

Intanto, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento del presupposto di cuiall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità delprovvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenutosenza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280c.p.p., sia accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudicedella riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudicecautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4,n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 – 01).4.2.

Ove ciò ricorra, spetta al giudice della riparazione verificare se gli elementi asostegno della domanda cautelare siano rimasti invariati, anche ai fini del successivogiudizio sulla sussistenza o meno della condizione negativa di cui all’art. 314, comma1, cod. proc. pen. poiché, anche nel caso di ingiustizia formale ai sensi della comma 2della citata norma, deve sì essere verificata la ricorrenza di un comportamentoostativo all’insorgenza del diritto azionato, in coerenza con la natura solidaristicadell’istituto, ma esso non potrà concretamente operare quale presupposto negativoove l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso ilprovvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.U, n. . 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663 – 01).Le applicazioni pratiche dei principi fissati dal ddiritto vivente testè richiamatohanno permesso di affermare che la sola circostanza che il titolo restrittivo non siastato revocato in fase cautelare non è di per sé idonea a considerare la detenzioneingiusta ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi tener conto,invece, delle ragioni e della piattaforma indiziaria, alla stregua delle quali il giudicecompetente ha rigettato l’originaria domanda cautelare (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in cui si è precisato che il giudice, ondeaccertare la ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, aborigine, delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, non deve sostituire lapropria valutazione a quella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto avalutare se la decisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza dellecondizioni di applicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi illotempore nella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di unaloro diversa valutazione; principio affermato in fattispecie relativa a processocelebrato con le forme del giudizio abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto immune dacensure la decisione che aveva respinto la richiesta di indennizzo, sul rilievo che nonintegra, ex se, ingiustizia formale ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,per assenza, fin dall'origine, dei gravi indizi di colpevolezza, la circostanza che ilmedesimo compendio indiziario, fondante l'intervento cautelare, sia stato ritenutoinsufficiente per l'affermazione di responsabilità).4.3.

La giurisprudenza, dunque, superando il contrario, risalente indirizzo, è ormaicostante nel riconoscere che l’illegittimità del titolo può essere accertata ancheall’esito del giudizio di merito: e, tra i casi esemplificativi, possono richiamarsil’applicazione di una misura cautelare in difetto di una condizione di procedibilità, lacui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragionedella diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso delgiudizio cautelare (Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 – 01; n.39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408 – 01); la mancata conferma della misurada parte del giudice competente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1976del 09/01/2024, Cirillo, Rv. 285699 – 01, in un caso in cui la Corte ha annullatol’ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamentericondotta la fattispecie a un'ipotesi di ingiustizia sostanziale, senza considerare lavalenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato,dall'identità della domanda cautelare); la derubricazione del reato contestato, all'esitodel giudizio di merito, con applicazione di pena inferiore alla durata della custodiacautelare sofferta (Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270099 – 01);ancora, la riqualificazione del fatto in sede di merito, con derubricazione del reatocontestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena nonavrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, con conseguentedichiarazione di prescrizione (Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli,Rv. 253319 – 01).Pertanto, può affermarsi che il riferimento all'accertamento con «decisioneirrevocabile» deve essere esteso anche alle ipotesi di accertamento con decisioneirrevocabile assunta all'esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essaemerga certa la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità dellamisura (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, cit., pag. 9 della motivazione).In quella sede, si è peraltro ribadito (con rinvio a Sez. 4 n. 43458 del 2013,Taliento, Rv. 257194 – 01, in motivazione) che una diversa interpretazionecozzerebbe con i principi affermati dal diritto vivente in punto di rilevanza, ai fini delriconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post(il riferimento è a Sez.

U, n. 20 dei 12/10/1993, Durante, Rv. 195354 – 01), oltre arisultare distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamenteevidenziato anche dal giudice delle leggi (il riferimento è a Corte cost. nn. 231 e 413del 2004).5.

Operata tale premessa, i principi sopra richiamati devono tuttavia essereadattati alla specifictà del caso all’esame.Infatti, il ragionamento svolto dal giudice della riparazione si fonda sull’assuntodella perdurante rilevanza, ai fini scrutinati, del giudicato cautelare formatosi conriferimento al primo titolo.Trattasi di affermazione non corretta alla stregua dei principi richiamati al §3.Quel giudicato, infatti, è stato superato dall’affermazione di penale responsabilitàcontenuta nella sentenza di condanna di primo grado, senza che possa giovare incontrario la circostanza che la Corte dell’assoluzione, nel riformare il verdetto dicondanna in senso assolutorio, abbia eventualmente operato un rinvio alleconsiderazioni svolte dal Tribunale nell’ambito del primo giudizio cautelare.Nella specie, è dunque improprio il richiamo alla insussistenza dei presupposti dicui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., atteso che il canone di giudizio che hasorretto la condanna, a sua volta presupposto per l’adozione del secondo titolo, non èquello della gravità indiziaria, bensì quello dell’art. 533, comma 1, stesso codice, cioèdella colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.Peraltro, la verifica dell’esistenza di una decisione irrevocabile sulla insussistenzaab origine delle condizioni di applicazione della misura cautelare non può, nel casoall’esame, prescindere dalla considerazione del quid novi rappresentato proprio dallasentenza di condanna in primo grado che, secondo i principi sopra richiamati, èidonea a superare il precedente epilogo cautelare.

Al contrario, la Corte dellariparazione, pur avendo correttamente operato la distinzione tra i due diversi periodidi detenzione subiti dal CHINDAMO nell’ambito del medesimo procedimento penale,non ha operato anche il necessario distinguo tra i due diversi titoli impositivi.

Si è,invero, limitata a estendere le considerazioni correttamente operate con riguardo alprimo titolo cautelare anche al secondo, senza considerarne le peculiarità come sopraevidenziate, tenuto conto che l’esito decisorio costituisce presupposto per l’emissionedel secondo titolo cautelare, che la valutazione giudiziale é normativamente orientataalla sola verifica delle esigenze cautelari, sia pure alla stregua dell’esito delprocedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti (elementi tuttiintesi a dimostrare la sussistenza di una delle esigenze indicate dall’art. 274, comma1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) e che la seconda ordinanza era stata confermatanell’incidente cautelare che ne era seguito.6.

Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’annullamento dell’ordinanza,limitatamente al secondo periodo di restrizione della libertà subita dal CHINDAMO,con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un rinnovato scrutinio chetenga conto dei principi di diritto sopra richiamati e delle peculiarità della fattispecieall’esame come sopra evidenziate, mandandosi al giudice del rinvio di provvederealtresì alla regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le partirelativamente al presente giudizio di legittimità.Così è deciso, 18/03/2026La Consigliera est.

Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'ordinanza del 25/09/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostitutoprovvedimento gravato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto un’istanza diriconoscimento di indennizzo per la detenzione ingiustamente subita da AlbertoCHINDAMO, per complessivi 1.095 giorni di detenzione in carcere, liquidatosecondo il criterio aritmetico, con riferimento al suo fermo, non convalidato,seguito da una prima ordinanza impositiva della misura cautelare per i delitti dicui all’art. 416 bis, cod. pen. [capo 1)] e agli artt. 110, cod. pen. e 2, 4 e 7legge 2 ottobre 1967, n. 895, con l’aggravante mafiosa. Il titolo, riemesso aisensi dell’art. 27, cod. proc. pen. dal giudice competente, veniva annullato dalTribunale adito per il riesame. Il CHINDAMO, giudicato con le forme del ritoabbreviato, veniva condannato in primo grado per entrambi i reati e il giudicene disponeva l’arresto con nuova ordinanza, pronunciata ai sensi dell’art. 275,comma 1-bis, cod. proc. pen. Il secondo titolo, eseguito il 09/11/2018, eraconfermato dal Tribunale per il riesame, dichiarata la inammissibilità delricorso avverso l’ordinanza confermativa. La Corte d’appello, infine, assolvevail CHINDAMO dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto, disponendonela scarcerazione.2. La Corte della riparazione, ritenuta ammissibile l’istanza, hapreliminarmente distinto i due periodi di detenzione patiti dal CHINDAMO.Rispetto al primo, decorrrente dal decreto di fermo sino all’annullamento insede cautelare dell’ordinanza impositiva della misura, ha ritenuto ricorrere unaipotesi di detenzione ingiusta ai sensi dell’art. 314 comma 2, cod. proc. pen.,per essersi formato un giudicato cautelare quanto alla insussistenza deipresupposti di applicazione della misura restrittiva. In particolare, secondoquanto scrive la Corte, il Tribunale del riesame aveva ritenuto che, dalledichiarazioni del collaboratore di giustizia LENTINI, valorizzate dal GIP, nonpotesse ricavarsi lo stabile inserimento del CHINDAMO nella cosca facente capoa Marco FERRENTINO, evidenziando altresì che, all’apoca dei fatti, egli era unragazzino di appena 14 anni, il che ne rendeva poco plausibile un ruolo divertice nell’organizzazione criminosa.Quanto, invece, al secondo periodo, la Corte della riparazione ha precisatoche gli elementi a sostegno del titolo, coincidenti con quelli fondanti il giudiziodi condanna in primo grado, erano gli stessi che avevano condotto allapronuncia definitiva di insussistenza dei gravi indizi di reità, nell’ambito delprimo procedimento cautelare, il giudizio di condanna essendosi basato su unadiversa interpretazione del contenuto della conversazione del 08/05/2015,progr. 2296 tra LAMANNA e PAPANDREA. Ciò anche alla luce delle dichiarazionidel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] che la Corte ha ritenuto non costituire un quid novirispetto al primo titolo. Cosicché, l’assoluzione sarebbe derivata dalla disaminadella stessa piattaforma probatoria di cui al titolo cautelare originario,diversamente valutato in sede di giudizio di cognizione. In definitiva, la Corteha, anche per tale periodo escluso la rilevabilità di un comportamento ostativodell’interessato, stante la coincidenza degli elementi valutati dal giudice dellacautela e da quello dell’assoluzione.3. L’Avvocatura distrettuale di Stato di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso,chiedendo l’annullamento della suindicata ordinanza o, in subordine, larideterminazione del quantum debeatur, affidando l’impugnazione a due motivi.3.1. Con il primo, ha dedotto vizio della motivazione con riferimento allaqualificazione del secondo periodo cautelare quale ipotesi di ingiustizia formale.La Corte della riparazione non avrebbe considerato che, nella specie, si eratrattato di due, autonomi titoli cautelari, sul secondo dei quali si era formato ilrelativo giudicato nell’incidente cautelare che ne era derivato. Cosicché, nellaprospettazione di parte ricorrrente, sarebbe irrilevante la circostanza che lasentenza assolutoria avesse fatto proprie le ragioni della prima ordinanza diannullamento del Tribunale del riesame, quest’ultima dovendo considerarsisuperata dalla condanna di primo grado e dalla nuova ordinanza di custodiaemessa all’esito di tale giudizio.Sotto altro profilo, l’impugnante ha precisato che questi ultimiprovvedimenti sarebbero stati adottati sulla base di nuovi elementi, emersinelle indagini, alla luce di integrazioni probatorie disposte nel corso del giudiziopenale (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Vincenzo ALBANESE eGiuseppe DAMASI) che hanno consentito al giudicante di discostarsi dallaprecedente decisione del Tribunale del riesame. Pertanto, la Corte dellariparazione avrebbe omesso di considerare come nuovo elemento proprio lasentenza di condanna di primo grado, che aveva legittimato il nuovo titolocautelare, non ostandovi il precedente giudicato cautelare. Cosicché, avrebbedovuto essere valutato l’eventuale comportamento ostativo del richiedente.3.2. Con il secondo motivo, ha dedotto vizio della motivazione proprio conriferimento alla sussistenza di tale condizione negativa: una volta sussunta lafattispecie nell’ambito dell’istituto di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen.,la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare l’eventuale sussistenza di uncomportamento del richiedente, ostativo alla insorgenza del diritto azionato. E,dall’ordinanza e dagli atti, secondomil deducente, emergerebero elementi a talfine rilevanti, eziologicamente collegati alla detenzione subita, siccomeingeneranti la falsa apparenza della configurabilità dell’illecito penale, tenutoconto della presunzione di attuale operatività della cosca mafiosa CHINDAMO-ricorso sono stati indicati taluni elementi che si assume non essere smentitinella sentenza assolutoria, rilevanti per ritenere un contributo dell’istanterispetto alla sua detenzione: oltre ai vincoli di parentela stretta con i verticidella cosca citata e della cosca LAMARI, entrambe attive e operative, si èrilevato che la difesa non aveva offerto elementi attestanti la recisione di talilegami; sussisterebbero, anzi, elementi contrari all’assunto di una recisione ditali rapporti, avuto riguardo alla vasta considerazione di cui godeva ilCHINDAMO in ambienti criminali, alimentata anche da frequentazioni ambigue;egli, inoltre, aveva contatti diretti con esponenti, anche di spicco, dellacriminalità organizzata, era conosciuto e stimato da molti sodali e, unitamenteal cugino Marco FERRENTINO e a Nicola LENTINI, quest ’ultimo membro dellacosca CHINDAMO-FERRENTINO, era dedito alla commissione di truffe,confermate anche dal collaboratore FURULI; inoltre, egli era intervenuto asedare un diverbio insorto nel contesto sopra descritto, avendo puremanifestato, in sede di colloquio carcerario con i familiari, la solapreoccupazione di esser stato considerato promotore del sodalizio, senza maidirsi estraneo a esso.In via subordinata, parte ricorrente ha dedotto vizio di motivazione anche inordine alla mancata considerazione di tali elementi quantomeno in termini dicolpa lieve, rilevante ai fini di una taxatio sul quantum della liquidazione.4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Ferdinando LIGNOLA, hadepositato memoria, con la quale ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento gravato.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] CHINDAMO ha depositato memoria, con la quale hachiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.6. L’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero resistente hadepositato memoria, con la quale ha insistito nelle conclusioni già rassegnatein ricorso, rilevando che, per mero errore materiale, l’organo giudicantesarebbe stato indicato nella Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], invece che nellaCorte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto nei termini che di seguito si vanno a esporre.2. Il tema devoluto con il primo motivo inerisce alla diversità dei titoli in forza deiquali il CHINDAMO ha patito un’ingiusta detenzione nell’ambito del medesimoprocedimento penale e, dunque, attinge anche la diversità dei presupposti che hannolegittimato l’adozione degli stessi, culminati in due contrastanti esiti del rispettivoincidente cautelare, poiché il primo titolo è stato annullato e il secondo confermatodal Tribunale del riesame, essendosi formati, dunque, due difformi giudicati cautelari.Sul punto, questa Sezione della Corte di legittimità ha da tempo precisato, conriferimento al medesimo tema della diversità dei titoli cautelari, ma nella ipotesi diordinanza resa ai sensi dell’art. 276, cod. proc. pen. (per violazione delle prescrizioniinerenti ad altra misura cautelare), che il diritto alla riparazione non sussiste per ilperiodo di detenzione subito a seguito di aggravamento di misura non coercitivadisposto in conseguenza della trasgressione alle prescrizioni imposte, difettando, intal caso, il requisito della ingiustizia della privazione della libertà personale (Sez. 4, n.30578 del 7/6/2016, Lombardo, Rv. 267542 – 01).Trattasi di un principio che deriva direttamente da quelli di tutela della libertàpersonale e di solidarietà, alla cui stregua vanno indennizzate tutte le ipotesi dicustodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste (Sez. U, n. 25084 del 30/5/2006,Pellegrino, Rv. 234144 – 01) e che trova riscontro anche nella giurisprudenza dellaCorte di Strasburgo. Infatti, la previsione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. –che esclude dall'equa riparazione colui che abbia dato causa, per colpa grave, allacustodia cautelare subita, in caso di detenzione preventiva formalmente legittima masostanzialmente ingiusta – non si pone in contrasto con l'art. 5 della Convenzioneeuropea dei diritti dell'uomo perché quest'ultima norma impone il riconoscimentodell'indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima, senzaescludere, negli altri casi, che gli Stati membri possano limitarla, nel caso in cuil’interessato abbia tenuto un comportamento eziologicamente collegato allaprivazione della sua libertà (Sez. 4, n. 6903 del 2/2/2021, Nasone, Rv. 2809029 –01; n. 35689 del 9/7/2009, Farris, Rv. 245311 – 01; Corte EDU n. 32075/2009 del10 aprile 2012, Lorenzetti c. Italia, in cui si è, per l’appunto, riconosciuta la coerenzaconvenzionale della valutazione, effettuata nell’ambito di un procedimento relativoalla richiesta di riparazione per ingiusta custodia cautelare, del contributo che lapersona prosciolta ha dato alla nascita di indizi nei suoi confronti, la stessa noncollidendo con la presunzione di innocenza, vertendo su un oggetto diverso dallaresponsabilità penale della persona).È lo stesso dato testuale, peraltro, a confermare la necessità di taleinterpretazione, atteso che l’indennizzo non può essere riconosciuto a chi ha dato oconcorso a dare causa alla “custodia cautelare” subita, cioè alla privazione della sualibertà in forza di un titolo che, al momento della sua emissione, era sostenuto dapresupposti rivelatisi solo all’esito del giudizio insussistenti. Il che consente diaffermare che il contributo causale dell’interessato riguarda la privazione della libertàrispetto a tutte le vicende che si dipanano dal momento del suo arresto, senza chepossa configurarsi alcun effetto, per così dire “domino” dell’assenza di uncomportamento ostativo al momento dell’adozione della misura non detentivarispetto a un titolo adottato sulla scorta di ulteriori presupposti (in quel caso, laviolazione del divieto imposto con la misura non coercitiva).Pertanto, la necessità di valutare l’eventuale ricorrenza di un comportamentodoloso o gravemente colposo dell'interessato, che sia stato concausa dell'errore nelquale è caduta l'A.G., permane anche con riferimento alle vicende successiveall’applicazione del titolo originario, sebbene tale comportamento debba esserericercato in stretto rapporto all'atto giudiziario dal quale è derivata la privazione dellalibertà rivelatasi ingiusta ex post (in motivazione, sez. 4, n, 57203 del 21/9/2017,Paraschiva) e ciò anche in relazione ai diversi segmenti nei quali si articola la vicendacautelare (da ultimo, Sez. 4, n. 41404 del 08/10/2024, Elbaza, Rv. 287094 – 01).3. Nel caso all’esame, il secondo periodo detentivo, l’unico attinto dal ricorso, èderivato da un’ordinanza adottata contestualmente alla sentenza di condanna all’esitodel giudizio di primo grado e, dunuqe, esso è strettamente correlato a tale pronuncia,la cui rilevanza per dirimere la questione controversa va apprezzata sotto diversiprofili.3.1. Intanto, occorre verificare se la sentenza di condanna costituisca ex seelemento di novità rispetto all’incidente cautelare conclusosi con l’affermazione diinsussistenza dei presupposti di cui all’art. 273, cod. proc. pen. E, sotto tale aspetto,può dirsi pacifico che la sentenza di condanna costituisca di per sé fatto nuovo, taleda consentire l’emissione di una misura coercitiva personale, non ostandovi laformazione di un giudicato cautelare precedente, costituendo addirittura, quando siarelativa a uno dei reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., elemento idoneoa fondare la presunzione di pericolosità che impone la misura della custodia incarcere (Sez. 1, n. 13407 del 08/01/2021, Rv. 281055 – 01; Sez. 6, n. 36539 del22/05/2025, Rv. 288927 – 01, in cui si è affermato, con riferimento al giudizioabbreviato, che le valutazioni espresse in sede cautelare, anche nel caso in cuiabbiano condotto all'annullamento dell'ordinanza per carenza dei gravi indizi dicolpevolezza, non vincolano il giudice del merito, né gli impongono un obbligoqualificato di motivazione, rinviandosi a Sez. U, n. 20 del 1993, Rv. 195352 – 01 e n.11 del 1994, Rv. 198213 – 01). Ciò in quanto la preclusione processuale conseguentealle pronunce emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, dallaCorte di cassazione o dal Tribunale in sede di riesame o di appello, è di portata piùridotta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché limitata allostato degli atti, sia perché non copre le questioni deducibili, ma solo le questionidedotte e decise, ancorché implicitamente, nel procedimento di impugnazioneavverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 12745 del06/12/2023, dep. 2024, Rv. 286199 – 01).3.2. Inoltre, la misura emessa ai sensi del richiamato art. 275, comma 1-bis deveconsiderarsi "nuova", anche laddove il titolo originario sia stato caducato per motiviinerenti alla dichiarata insussistenza, in sede di riesame, delle esigenze cautelari,sicché avverso di essa è esperibile l'istanza di riesame ai sensi dell’art. 309 cod. proc.pen. (in motivazione, Sez. U, n. 44060 del 11/07/2024, Caruso, Rv. 287319 – 01, inrelazione alla diversa questione inerente al mezzo d’impugnazione esperibile avversol’ordinanza disposta ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen.). Il rinvio aquell’arresto, in questa sede, trova giustificazione soprattutto nel fatto che ilSupremo consesso della nomofilachia ha ivi precisato che il provvedimento ai sensidell’art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen. è adottato facoltativamente dal giudice, alquale è imposto solo di osservare determinati criteri ai fini della valutazione dellasussistenza delle esigenze cautelari "contestualmente" a una sentenza di condanna.E, a ben vedere, la pronuncia di condanna costituisce uno dei presupposti perl’attivazione del potere cautelare del giudice del merito, la cui valutazione, purfacoltativa, è circoscritta alle sole esigenze cautelari, laddove il tema della gravitàindiziaria è interamente assorbito dall’affermazione di sussistenza dei reati.4. Alla luce di quanto precede deve ritenersi la fondatezza della prima censura,con assorbimento di quelle ulteriori.Intanto, va rilevato un difetto di chiarezza espositiva nell’ordinanza impugnata:alla pag. 8 della stessa, infatti, la Corte, pur dando atto delle dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], non ha precisato in maniera congrua se le stesse fosserostate acquisite dopo l’annullamento del titolo da parte del Tribunale del riesame. Ilche risulta dirimente per fondare l’assunto dell’identità della piattaforma probatoria,sul quale il giudice della riparazione sembra aver imperniato la sua decisione.Indeterminatezza che connota, a bene vedere, l’intero ragionamento svolto dalgiudice della riparazione riguardo al periodo in contestazione, quello cioè inerente allaseconda ordinanza impositiva della misura cautelare. Sembra, infatti, emergere, dallamotivazione censurata, che la Corte territoriale abbia ravvisato, anche conriferimento a tale secondo periodo di detenzione, un’ipotesi di c.d. ingiustizia formalee, sul punto, giovano alcune precisazioni.4.1. Intanto, deve ribadirsi che, ai fini del riconoscimento del presupposto di cuiall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., è necessario che l'illegittimità delprovvedimento che ha disposto la misura cautelare, in quanto adottato o mantenutosenza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280c.p.p., sia accertata con decisione irrevocabile che non può provenire dal giudicedella riparazione, il quale non è investito della questione, ma solo dal giudicecautelare, sollecitato tramite impugnazione, o dallo stesso giudice del merito (Sez. 4,n. 5455 del 23/01/2019, Cotza, Rv. 275022 – 01).4.2. Ove ciò ricorra, spetta al giudice della riparazione verificare se gli elementi asostegno della domanda cautelare siano rimasti invariati, anche ai fini del successivogiudizio sulla sussistenza o meno della condizione negativa di cui all’art. 314, comma1, cod. proc. pen. poiché, anche nel caso di ingiustizia formale ai sensi della comma 2della citata norma, deve sì essere verificata la ricorrenza di un comportamentoostativo all’insorgenza del diritto azionato, in coerenza con la natura solidaristicadell’istituto, ma esso non potrà concretamente operare quale presupposto negativoove l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità dellamisura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso ilprovvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione (Sez.U, n. . 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, Rv. 247663 – 01).Le applicazioni pratiche dei principi fissati dal ddiritto vivente testè richiamatohanno permesso di affermare che la sola circostanza che il titolo restrittivo non siastato revocato in fase cautelare non è di per sé idonea a considerare la detenzioneingiusta ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., dovendosi tener conto,invece, delle ragioni e della piattaforma indiziaria, alla stregua delle quali il giudicecompetente ha rigettato l’originaria domanda cautelare (Sez. 4, n. 28441 del03/07/2025, Fiore, Rv. 288517 – 01, in cui si è precisato che il giudice, ondeaccertare la ricorrenza di un'ipotesi di ingiustizia formale per insussistenza, aborigine, delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, non deve sostituire lapropria valutazione a quella contenuta nella decisione irrevocabile, ma è tenuto avalutare se la decisione nella quale risulti accertata l'originaria insussistenza dellecondizioni di applicabilità del vincolo sia stata adottata in base agli stessi elementi illotempore nella disponibilità del giudice della cautela, unicamente in ragione di unaloro diversa valutazione; principio affermato in fattispecie relativa a processocelebrato con le forme del giudizio abbreviato, in cui la Corte ha ritenuto immune dacensure la decisione che aveva respinto la richiesta di indennizzo, sul rilievo che nonintegra, ex se, ingiustizia formale ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,per assenza, fin dall'origine, dei gravi indizi di colpevolezza, la circostanza che ilmedesimo compendio indiziario, fondante l'intervento cautelare, sia stato ritenutoinsufficiente per l'affermazione di responsabilità).4.3. La giurisprudenza, dunque, superando il contrario, risalente indirizzo, è ormaicostante nel riconoscere che l’illegittimità del titolo può essere accertata ancheall’esito del giudizio di merito: e, tra i casi esemplificativi, possono richiamarsil’applicazione di una misura cautelare in difetto di una condizione di procedibilità, lacui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragionedella diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso delgiudizio cautelare (Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089 – 01; n.39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408 – 01); la mancata conferma della misurada parte del giudice competente ai sensi dell’art. 27 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1976del 09/01/2024, Cirillo, Rv. 285699 – 01, in un caso in cui la Corte ha annullatol’ordinanza di rigetto della richiesta di riparazione per essere stata erroneamentericondotta la fattispecie a un'ipotesi di ingiustizia sostanziale, senza considerare lavalenza di tale provvedimento, caratterizzato, rispetto a quello non confermato,dall'identità della domanda cautelare); la derubricazione del reato contestato, all'esitodel giudizio di merito, con applicazione di pena inferiore alla durata della custodiacautelare sofferta (Sez. 4, n. 26261 del 23/11/2016, dep. 2017, Rv. 270099 – 01);ancora, la riqualificazione del fatto in sede di merito, con derubricazione del reatocontestato nell'incidente cautelare in altro meno grave, i cui limiti edittali di pena nonavrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, con conseguentedichiarazione di prescrizione (Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli,Rv. 253319 – 01).Pertanto, può affermarsi che il riferimento all'accertamento con «decisioneirrevocabile» deve essere esteso anche alle ipotesi di accertamento con decisioneirrevocabile assunta all'esito del giudizio di merito sempre che, naturalmente, da essaemerga certa la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità dellamisura (Sez. 4, n. 28441 del 03/07/2025, Fiore, cit., pag. 9 della motivazione).In quella sede, si è peraltro ribadito (con rinvio a Sez. 4 n. 43458 del 2013,Taliento, Rv. 257194 – 01, in motivazione) che una diversa interpretazionecozzerebbe con i principi affermati dal diritto vivente in punto di rilevanza, ai fini delriconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post(il riferimento è a Sez. U, n. 20 dei 12/10/1993, Durante, Rv. 195354 – 01), oltre arisultare distonica con il fondamento solidaristico dell'istituto ripetutamenteevidenziato anche dal giudice delle leggi (il riferimento è a Corte cost. nn. 231 e 413del 2004).5. Operata tale premessa, i principi sopra richiamati devono tuttavia essereadattati alla specifictà del caso all’esame.Infatti, il ragionamento svolto dal giudice della riparazione si fonda sull’assuntodella perdurante rilevanza, ai fini scrutinati, del giudicato cautelare formatosi conriferimento al primo titolo.Trattasi di affermazione non corretta alla stregua dei principi richiamati al §3.Quel giudicato, infatti, è stato superato dall’affermazione di penale responsabilitàcontenuta nella sentenza di condanna di primo grado, senza che possa giovare incontrario la circostanza che la Corte dell’assoluzione, nel riformare il verdetto dicondanna in senso assolutorio, abbia eventualmente operato un rinvio alleconsiderazioni svolte dal Tribunale nell’ambito del primo giudizio cautelare.Nella specie, è dunque improprio il richiamo alla insussistenza dei presupposti dicui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., atteso che il canone di giudizio che hasorretto la condanna, a sua volta presupposto per l’adozione del secondo titolo, non èquello della gravità indiziaria, bensì quello dell’art. 533, comma 1, stesso codice, cioèdella colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.Peraltro, la verifica dell’esistenza di una decisione irrevocabile sulla insussistenzaab origine delle condizioni di applicazione della misura cautelare non può, nel casoall’esame, prescindere dalla considerazione del quid novi rappresentato proprio dallasentenza di condanna in primo grado che, secondo i principi sopra richiamati, èidonea a superare il precedente epilogo cautelare. Al contrario, la Corte dellariparazione, pur avendo correttamente operato la distinzione tra i due diversi periodidi detenzione subiti dal CHINDAMO nell’ambito del medesimo procedimento penale,non ha operato anche il necessario distinguo tra i due diversi titoli impositivi. Si è,invero, limitata a estendere le considerazioni correttamente operate con riguardo alprimo titolo cautelare anche al secondo, senza considerarne le peculiarità come sopraevidenziate, tenuto conto che l’esito decisorio costituisce presupposto per l’emissionedel secondo titolo cautelare, che la valutazione giudiziale é normativamente orientataalla sola verifica delle esigenze cautelari, sia pure alla stregua dell’esito delprocedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti (elementi tuttiintesi a dimostrare la sussistenza di una delle esigenze indicate dall’art. 274, comma1, lett. b) e c), cod. proc. pen.) e che la seconda ordinanza era stata confermatanell’incidente cautelare che ne era seguito.6. Dall’accoglimento del primo motivo deriva l’annullamento dell’ordinanza,limitatamente al secondo periodo di restrizione della libertà subita dal CHINDAMO,con rinvio alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per un rinnovato scrutinio chetenga conto dei principi di diritto sopra richiamati e delle peculiarità della fattispecieall’esame come sopra evidenziate, mandandosi al giudice del rinvio di provvederealtresì alla regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le partirelativamente al presente giudizio di legittimità.Così è deciso, 18/03/2026La Consigliera est. Il PresidenteGABRIELLA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15049/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris