CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 02279/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il motivo di ricorso avverso la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il fatto di cui all'art. 7, della n. 401 del 1989, per aver violato il provvedimento DASPO n. 5 del 2019 emesso nei suoi confronti dal questore della provincia di Trapani, contravvenendo il divieto, contenuto nello stesso provvedimento, di accedere al piazzale Genna di Marsala - con cui si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza - risulta non specifico, in quanto prospetta deduzioni prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; che, in ogni caso, la Corte di merito ha chiarito che l'imputazione riportava tutti gli elementi del fatto poi ritenuto nella sentenza impugnata. Ritenuto che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27.09.2024