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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13105/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Modena ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Modena in data 11/12/2015, con condanna alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida.

La Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo di difensore, lamentando quanto segue:

1. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 597, comma 1, cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello esercitato la propria cognizione su un punto della sentenza di primo grado sul quale non era stata proposta impugnazione con conseguente violazione del diritto di difesa;

2. Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Bologna ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omesso avviso al conducente, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., a seguito di travisamento delle prove in atti;

3. Nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità con riferimento agli artt. 191 cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; 182, comma 2, cod. proc. pen.; 180 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto deducibile la nullità a regime intermedio conseguente alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. unicamente con l'atto di opposizione a decreto penale in luogo del chiaro disposto normativo che, invece, stabilisce che il limite processuale entro il quale possano essere dedotte le nullità prima del giudizio coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado.

Nullità della sentenza sul punto per carenza di motivazione.

Con successiva memoria difensiva la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso, pur prendendo atto della intervenuta prescrizione del reato.

3. Si osserva come il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione.

Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa.

Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti della ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511).

Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva").

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputata.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al prefetto di Modena per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Modena ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies cod. strada, commesso in Modena in data 11/12/2015, con condanna alla pena di mesi otto di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, disponendo la revoca della patente di guida. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo di difensore, lamentando quanto segue: 1. Nullità della sentenza ai sensi degli artt. 597, comma 1, cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per avere la Corte d'appello esercitato la propria cognizione su un punto della sentenza di primo grado sul quale non era stata proposta impugnazione con conseguente violazione del diritto di difesa; 2. Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d'appello di Bologna ritenuto infondata l'eccezione di nullità per omesso avviso al conducente, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., a seguito di travisamento delle prove in atti; 3. Nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità ed inutilizzabilità con riferimento agli artt. 191 cod. proc. pen., 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; 182, comma 2, cod. proc. pen.; 180 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale ritenuto deducibile la nullità a regime intermedio conseguente alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. unicamente con l'atto di opposizione a decreto penale in luogo del chiaro disposto normativo che, invece, stabilisce che il limite processuale entro il quale possano essere dedotte le nullità prima del giudizio coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado. Nullità della sentenza sul punto per carenza di motivazione. Con successiva memoria difensiva la difesa insiste nell'accoglimento del ricorso, pur prendendo atto della intervenuta prescrizione del reato. 3. Si osserva come il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo maturato il termine massimo di anni cinque dalla data di consumazione. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine massimo di prescrizione e non presentando l'impugnazione profili d'inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. E' il caso di aggiungere che risulta non necessario ogni altro approfondimento riguardo alle doglianze proposte dalla difesa. Invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti della ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, anche di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/ 2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511). Per altro verso, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, della causa di estinzione del reato della prescrizione (così Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275:"In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva"). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto reato e la estraneità ad esso dell'imputata. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Si revoca la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Si dispone la comunicazione della presente sentenza al Prefetto di Modena ai sensi dell'art. 224 cod. strada, per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della sanzione amministrativa accessoria applicata. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al prefetto di Modena per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds Così deciso il 28 febbraio 202
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