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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20315/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • v/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 3 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Crotone il 22 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di nove mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011.

Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali, che convergevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01).

Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, sui quali riferiva il teste [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare del fatto che l'imputato, il 17 ottobre 2017, era alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata DR499M3, pur essendo privo della patente di guida.

Ritenuto che la patente di guida era stata revocata a Scerra in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, applicatagli dal Tribunale di Crotone con decreto emesso il 29 ottobre 2015.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila aro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • v/ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 3 ottobre 2023, con la quale la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata, emessa dal Tribunale di Crotone il 22 aprile 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di nove mesi di arresto per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011. Ritenuto che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Catanzaro, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali, che convergevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01). Ritenuto che il compendio probatorio, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti nell'immediatezza dei fatti, sui quali riferiva il teste [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], non potendosi dubitare del fatto che l'imputato, il 17 ottobre 2017, era alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata DR499M3, pur essendo privo della patente di guida. Ritenuto che la patente di guida era stata revocata a Scerra in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni, applicatagli dal Tribunale di Crotone con decreto emesso il 29 ottobre 2015. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila aro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20315/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris