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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18599/2024

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02181/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 51-54; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2963/11/2021 depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 09720179018663421000 fondata su due cartelle di pagamento.

2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’intimazione di pagamento innanzi alla CTP di Roma che, con la sentenza n. [OSCURATO:PERSONA] E ALTRO 9180/2019 depositata in data 26/05/2019 accoglieva solo parzialmente il ricorso.

3. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

La CTR del Lazio con la sentenza 2963/11/2021 del 10/06/2021 rigettava l’appello.

4. Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a due diversi motivi.

L’Agenzia delle entrate – Riscossione, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata.

Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20/06/2024.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 e 2719 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

In proposito rappresenta il ricorrente di aver contestato fin dal ricorso in primo grado l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento all’origine dell’intimazione impugnata e che, a fronte della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e della produzione delle relate di notifica in copia fotostatica, avrebbe efficacemente e tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie agli originali e che il disconoscimento sarebbe stato rinnovato a fronte del deposito della medesima documentazione nel giudizio di secondo grado.

Deduce, ancora, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato inidoneo il disconoscimento opposto dal Casalboni e, pertanto, avrebbe in modo illegittimo valutato le copie delle relate quale prova delle notifiche.

1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata, con motivazione che va esente da censure e a fronte di un disconoscimento sintetico e generico, ha fatto retta applicazione dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte: la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante», ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez.

III, 03/04/2014, n. 7775); ed ancora: l a contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazionespecifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez.

II, 30/10/2018, n. 27633).Si consideri, poi, con specifico riguardo al disconoscimento delle relate di notifica delle cartelle esattoriali che «nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti lanotifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della suanotifica» (Cass. civ., sez.

V, 11/10/2018, n. 25292) ed infine che «in tema dinotifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso» (Cass. civ., sez.

V, 26/10/2020, n. 23426).

2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 26 d.P.R. 29/09/1973, n. 602 e 60, comma 1, lettera b-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere validamente perfezionatasi la notifica delle cartelle esattoriali dal momento che le cartelle sarebbero state consegnate a persona diversa dal destinatario e, tuttavia, nella fattispecie mancherebbe prova dell’inoltro e della ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente ha riportato del tutto parzialmente la relata nell’atto di impugnazione non consentendo alla Corte di apprezzare in senso compiuto le modalità con le quali è avvenuta la notifica e, per questa via, la fondatezza delle doglianze.

In proposito si consideri il costante orientamento di questa Corte secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la ritualenotifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria latrascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso» (Cass. civ., sez.

V, 30/11/2018, n. 31038).

Il ricorrente non ha nemmeno allegato le relate in contestazione al ricorso né ha indicato in modo specifico in quale parte del fascicolo cartaceo le stesse siano reperibili.

3. Il ricorso va, allora, respinto.

Nulla in ordine alle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 02181/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 51-54; –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 2963/11/2021 depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 09720179018663421000 fondata su due cartelle di pagamento. 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso l’intimazione di pagamento innanzi alla CTP di Roma che, con la sentenza n. [OSCURATO:PERSONA] E ALTRO 9180/2019 depositata in data 26/05/2019 accoglieva solo parzialmente il ricorso. 3. Il contribuente proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La CTR del Lazio con la sentenza 2963/11/2021 del 10/06/2021 rigettava l’appello. 4. Contro tale sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], in base a due diversi motivi. L’Agenzia delle entrate – Riscossione, pur avendo ricevuto rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio del 20/06/2024. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2712 e 2719 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. In proposito rappresenta il ricorrente di aver contestato fin dal ricorso in primo grado l’inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento all’origine dell’intimazione impugnata e che, a fronte della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione e della produzione delle relate di notifica in copia fotostatica, avrebbe efficacemente e tempestivamente disconosciuto la conformità delle copie agli originali e che il disconoscimento sarebbe stato rinnovato a fronte del deposito della medesima documentazione nel giudizio di secondo grado. Deduce, ancora, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente considerato inidoneo il disconoscimento opposto dal Casalboni e, pertanto, avrebbe in modo illegittimo valutato le copie delle relate quale prova delle notifiche. 1.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, con motivazione che va esente da censure e a fronte di un disconoscimento sintetico e generico, ha fatto retta applicazione dei principi di diritto più volte affermati da questa Corte: la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali «impugno e contesto» ovvero «contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante», ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez. III, 03/04/2014, n. 7775); ed ancora: l a contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazionespecifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cass. civ., sez. II, 30/10/2018, n. 27633).Si consideri, poi, con specifico riguardo al disconoscimento delle relate di notifica delle cartelle esattoriali che «nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti lanotifica, l'agente della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o della suanotifica» (Cass. civ., sez. V, 11/10/2018, n. 25292) ed infine che «in tema dinotifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata dinotifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso» (Cass. civ., sez. V, 26/10/2020, n. 23426). 2. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 26 d.P.R. 29/09/1973, n. 602 e 60, comma 1, lettera b-bis, d.P.R. 29/09/1973, n. 600 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata avrebbe errato nel ritenere validamente perfezionatasi la notifica delle cartelle esattoriali dal momento che le cartelle sarebbero state consegnate a persona diversa dal destinatario e, tuttavia, nella fattispecie mancherebbe prova dell’inoltro e della ricezione da parte del destinatario della raccomandata informativa. 2.1. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente ha riportato del tutto parzialmente la relata nell’atto di impugnazione non consentendo alla Corte di apprezzare in senso compiuto le modalità con le quali è avvenuta la notifica e, per questa via, la fondatezza delle doglianze. In proposito si consideri il costante orientamento di questa Corte secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, ove sia contestata la ritualenotifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio di autosufficienza, è necessaria latrascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso» (Cass. civ., sez. V, 30/11/2018, n. 31038). Il ricorrente non ha nemmeno allegato le relate in contestazione al ricorso né ha indicato in modo specifico in quale parte del fascicolo cartaceo le stesse siano reperibili. 3. Il ricorso va, allora, respinto. Nulla in ordine alle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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