CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18845/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n° 42, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sono rappresentate e difese, giustaprocura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n°57, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec;- controricorrente -avverso la sentenza n. 7017/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,pubblicata il 15/11/2019;Numero registro generale 21434/2020Numero sezionale 2416/2025Numero di raccolta generale 18845/2026Data pubblicazione 10/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/10/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie delle parti.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convennero in giudizio,dinnanzi al Tribunale di Velletri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di alcuniappartamenti ubicati nello stabile condominiale sito in Ariccia, al n. 27della via [OSCURATO:PERSONA], al fine di sentir accertare il loro diritto dicomproprietà, ai sensi dell’art. 1117 cod. civ., di un’area di cortile e diun giardino asseritamente comune.Il Tribunale adito, nel contraddittorio con i convenuti cheresistevano alla pretesa, dichiarò la domanda inammissibile percarenza di un concreto interesse ad agire con sentenza confermatadalla Corte d'appello di Roma con sentenza n. 7017/20219.Avverso quest’ultima sentenza le originarie attrici hannoproposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo;controricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svoltodifese.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di nullità dellaprocura sollevata dai controricorrenti. Invero, la procura specialerisulta materialmente congiunta al ricorso mediante spilli e timbri, recauna data successiva al provvedimento impugnato e anteriore alla datadi redazione del ricorso, riporta correttamente il numero e la data delprovvedimento impugnato, ma indica erroneamente l’organo decisore(la Commissione tributaria regionale e non la Corte d’appello di Roma).Ric. 2020 n. 21434 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -2-Numero registro generale 21434/2020Numero sezionale 2416/2025Numero di raccolta generale 18845/2026Data pubblicazione 10/06/2026Per queste sue caratteristiche di forma e contenuto, la procura ècertamente riferibile all’atto e deve ritenersi valida, per essereirrilevante, quale mero errore materiale, l’indicazione erroneadell’organo decisore del provvedimento impugnato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a seguito dellariforma dell'art. 83 cod. proc. civ. disposta dalla l. n. 141 del 1997, ilrequisito della specialità della procura, richiesto dall'art. 365 cod. proc.civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione, delcontroricorso e degli atti equiparati, è integrato, a prescindere dalcontenuto, già dalla sua collocazione topografica, nel senso che laprocura rilasciata con firma per autentica apposta dal difensore sufoglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tuttoequiparata alla procura redatta a margine o in calce.La collocazione topografica fa sì che la procura debbaconsiderarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se noncontiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, sempre che dal relativo testo sia dato evincereuna positiva volontà del conferente di adire il giudice di legittimità, ilche si verifica certamente quando la procura al difensore formamaterialmente corpo con il ricorso o il controricorso al quale essainerisce, risultando, in tal caso, irrilevanti gli eventuali errori materialicontenuti nel testo circa gli estremi della sentenza impugnata e delrelativo giudizio di merito (Sez. 2, n. 27302 del 30/11/2020; Sez. U,n. 36057 del 09/12/2022).Anche nella fattispecie, infatti, deve darsi attuazione al principiodi conservazione enunciato dall'art. 1367 cod. civ. e dall'art. 159 cod.proc. civ.: nei casi dubbi, pertanto, la procura dev’essere interpretataprodurre i suoi effetti (Sez. U. n.36057/22 cit.).Ric. 2020 n. 21434 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -3-Numero registro generale 21434/2020Numero sezionale 2416/2025Numero di raccolta generale 18845/2026Data pubblicazione 10/06/2026Ciò chiarito e passando all’esame dell’unico motivo, articolato inriferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., le ricorrentidenunziano la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e 24 Cost. peravere la Corte d’appello, confermando la decisione del Tribunale,ritenuto insussistente il loro interesse all’accertamento della naturacondominiale di cortile e giardino.Il motivo è fondato.Nell'impugnata sentenza la ritenuta carenza dell'interesse adagire è stata ravvisata nel solo fatto che le appellanti non avesserodedotto quale fosse il risultato utile e giuridicamente apprezzabileperseguito.La decisione, tuttavia, non è conforme al principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'interesse ad agirecon un'azione di mero accertamento non implica necessariamentel'attuale verificarsi della lesione d'un diritto, essendo sufficiente unostato di incertezza oggettiva sull'esistenza d'un rapporto giuridico esull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti,costituendo già la rimozione della detta incertezza un risultato utile egiuridicamente rilevante e non conseguibile senza l'intervento delgiudice (Cass. Sez. 2, n. 16022 del 14/11/2002 che ha proprioaffermato l’interesse dei ricorrenti condomini all'accertamento inastratto della natura condominiale o meno d'una parte dell'edificio e/odella soggezione di essa al vincolo di destinazione a parcheggio, conconseguenti diritti suscettibili di oneri, fatti valere ai sensi degli artt.1117 ss. cod. civ. e 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765; Sez. 2,n. 17026 del 26/07/2006; Sez. 2, n. 13556 del 26/05/2008;Sez. L, n. 16262 del 31/07/2015; in ultimo, in motivazione, non mass.Sez. 2, n. 19843 del 23/7/2019; Sez. L, n. 17383 del 28/06/2025).Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve esserecassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversaRic. 2020 n. 21434 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -4-Numero registro generale 21434/2020Numero sezionale 2416/2025Numero di raccolta generale 18845/2026Data pubblicazione 10/06/2026composizione, perché provveda al riesame della domanda dellericorrenti in applicazione del principio suesposto.Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spesedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, conrinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma il 14 ottobre 2025.Il PresidenteLorenzo OriliaRic. 2020 n. 21434 sez. 2 - Ad. 14-10-2025 -5-