CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 1958
Cassazione n. 41867/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23.11.1958 avverso la sentenza del 25 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, quanto al primo motivo, la Corte d'appello ha evidenziato che il ricorrente non aveva provato la sussistenza degli elementi costitutivi della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen; con riferimento alla assenza di dolo generico, infine, il giudice del gravame ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità in materia; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il P