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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 42400/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 26 aprile 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a furti aggravati commessi in luoghi diversi in data 08/09/2014, in data 03/12/2014 e in data 16/12/2015, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la distanza temporale delle condotte e il loro essere palesemente dettate da esigenze contingenti, espressione, quindi, solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, tutti commessi contro il patrimonio, l'identità delle modalità esecutive, e l'assenza di una dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, che sarebbe sintomatica di uno stile di vita improntato al crimine; rilevato che con una memoria depositata in data 08/10/2024 il ricorrente chiede l'assegnazione del ricorso ad altra sezione, ribadendo i motivi di impugnazione ed affermando l'insussistenza delle ragioni della prospettata inammissibilità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, tanto da rendere incredibile che, nel commettere i primi reati di furto, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse a distanza di tre mesi e di oltre un anno, e in luoghi distanti tra loro; ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo e nello spazio dei vari reati sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 26 aprile 2024, ha respinto la sua richiesta di applicare l'istituto della continuazione tra i reati giudicati con tre diverse sentenze, relativi a furti aggravati commessi in luoghi diversi in data 08/09/2014, in data 03/12/2014 e in data 16/12/2015, ritenendo insussistenti i necessari indici rivelatori di un medesimo disegno criminoso, per la distanza temporale delle condotte e il loro essere palesemente dettate da esigenze contingenti, espressione, quindi, solo di una tendenza a delinquere dell'istante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice negato il riconoscimento della continuazione nonostante l'omogeneità dei reati, tutti commessi contro il patrimonio, l'identità delle modalità esecutive, e l'assenza di una dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, che sarebbe sintomatica di uno stile di vita improntato al crimine; rilevato che con una memoria depositata in data 08/10/2024 il ricorrente chiede l'assegnazione del ricorso ad altra sezione, ribadendo i motivi di impugnazione ed affermando l'insussistenza delle ragioni della prospettata inammissibilità; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto la continuazione, quale programmazione unitaria e originaria, almeno generica, dei vari reati, dalla mera inclinazione a reiterare nel tempo delle condotte di reato, anche analoghe, ed ha escluso la sussistenza di una unicità di disegno criminoso quando, come in questo caso, i reati risultino commessi in tempi molto distanti tra loro, tanto da rendere incredibile che, nel commettere i primi reati di furto, il ricorrente avesse programmato, almeno nelle linee essenziali, le condotte successive, commesse a distanza di tre mesi e di oltre un anno, e in luoghi distanti tra loro; ritenuto il ricorso manifestamente infondato anche quanto alla deduzione di un vizio della motivazione, risultando l'ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso che la lontananza nel tempo e nello spazio dei vari reati sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi della insussistenza di una unicità di disegno criminoso, e sintomatici, piuttosto, di una propensione dell'istante alla devianza che si concretizza di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del
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