CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 agosto 1984
Cassazione n. 33365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/08/1984 avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 18/01/2022 che ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona in data 01/07/2021 ad esito di giudizio abbreviato, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi 1) (art. 628, commi 2, 3, nn. 1 e 3 bis, 4 cod. pen.), 2) (art. 4, commi 2 e 3, L. n. 110/75) e 3) (art. 336 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente, con un unico motivo, lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 3), nonché il travisamento della prova. 2. Con memoria in data 06/06/2022 il difensore ha presentato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 3. Tanto premesso, il motivo risulta generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi'dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si confronta (pag. 4 della pronuncia impugnata, in cui i giudici di merito danno conto degli elementi del fatto concreto integrativi della fattispecie di cui all'art. 336 cod. pen., ivi compreso anche l'atteggiamento soggettivo dell'imputato, ritenuto pienamente consapevole della qualifica di pubblici ufficiali dei suoi inseguitori). Peraltro, il supposto travisamento della prova risulta basato su assunti che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati processuali, idoneamente svolta dai giudici di merito e logicamente esposta in motivazione. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così