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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2017

Cassazione n. 17216/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16916/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneS.p.A.) -intimata- avverso la sentenza n. 68/2017 dellaCORTE D'APPELLO di POTENZAdepositata il08/06/2017, R.G.N. 91/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’8.6.2017, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta nei confronti dell’INPS e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere l’annullamento di tre intimazioni di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali già oggetto di cartelle esattoriali non tempestivamente opposte; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.4.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331, comma 2°, c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello siccome non notificato all’INPS, nonostante che si vertesse in materia di cause scindibili e il gravame fosse stato ritualmente notificato alla concessionaria dei servizi di riscossione; che, al riguardo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass.

S.U. n. 7514 del 2022); che, conseguentemente, in fattispecie come quella de qua , la legittimazione a contraddire del concessionario dei servizi di riscossione deve reputarsi circoscritta all’eventualità che mediante opposizione agli atti esecutivi si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, giusta il richiamo alle “forme ordinarie” di cui all’art. 29, d.lgs. n. 46/1999; che, nel caso di specie, risultando per tabulasche il gravame avverso la pronuncia di primo grado era stato proposto al fine di ottenere la declaratoria della prescrizione dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), è evidente che l’unico contraddittore legittimato a resistere era l’INPS, nei cui confronti, tuttavia, l’appello non è stato notificato, nonostante l’ordine di rinnovazione disposto dalla Corte territoriale; che a non diverse conclusioni è dato pervenire neppure considerando che, unitamente alla declaratoria dell’avvenuta prescrizione dei crediti, era stata domandata anche quella di nullità della notifica degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), essendo evidente che tale declaratoria era piuttosto finalizzata a sostenere che anteriormente alla notifica delle intimazioni medesime non vi era stato alcun atto validamente interruttivo della prescrizione; che, sebbene possa convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui l'obbligo di cui all’art. 331 c.p.c. di chiamare in causa anche in appello tutte le parti presenti nella prima fase del processo presuppone che i rapporti dedotti in causa siano inscindibili oppure che dipendano logicamente l'uno dall'altro o da un presupposto di fatto comune, non è meno vero che, nel caso di specie, la circostanza pacifica della mancata notificazione dell’appello all’INPS ha determinato (non già l’estinzione, come erroneamente affermato dai giudici di merito, bensì) l’improcedibilità dell’appello e quindi il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di primo grado che concernevano il merito della lite, restando pertanto irrilevante l’avvenuta costituzione del rapporto processuale nei confronti della concessionaria dei servizi di riscossione, da reputarsi per quanto anzidetto soggetto estraneo al merito della lite; che, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va pertanto rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte al quale qui s’è data continuità intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16916/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. , rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] di RiscossioneS.p.A.) -intimata- avverso la sentenza n. 68/2017 dellaCORTE D'APPELLO di POTENZAdepositata il08/06/2017, R.G.N. 91/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’8.6.2017, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione da lui proposta nei confronti dell’INPS e di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere l’annullamento di tre intimazioni di pagamento relative a crediti per contributi previdenziali già oggetto di cartelle esattoriali non tempestivamente opposte; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l’INPS ha resistito con controricorso, mentre la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 13.4.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 331, comma 2°, c.p.c., per avere la Corte di merito dichiarato l’inammissibilità dell’appello siccome non notificato all’INPS, nonostante che si vertesse in materia di cause scindibili e il gravame fosse stato ritualmente notificato alla concessionaria dei servizi di riscossione; che, al riguardo, va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore, restando escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che, conseguentemente, in fattispecie come quella de qua , la legittimazione a contraddire del concessionario dei servizi di riscossione deve reputarsi circoscritta all’eventualità che mediante opposizione agli atti esecutivi si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, giusta il richiamo alle “forme ordinarie” di cui all’art. 29, d.lgs. n. 46/1999; che, nel caso di specie, risultando per tabulasche il gravame avverso la pronuncia di primo grado era stato proposto al fine di ottenere la declaratoria della prescrizione dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata), è evidente che l’unico contraddittore legittimato a resistere era l’INPS, nei cui confronti, tuttavia, l’appello non è stato notificato, nonostante l’ordine di rinnovazione disposto dalla Corte territoriale; che a non diverse conclusioni è dato pervenire neppure considerando che, unitamente alla declaratoria dell’avvenuta prescrizione dei crediti, era stata domandata anche quella di nullità della notifica degli atti prodromici alle intimazioni di pagamento (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), essendo evidente che tale declaratoria era piuttosto finalizzata a sostenere che anteriormente alla notifica delle intimazioni medesime non vi era stato alcun atto validamente interruttivo della prescrizione; che, sebbene possa convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui l'obbligo di cui all’art. 331 c.p.c. di chiamare in causa anche in appello tutte le parti presenti nella prima fase del processo presuppone che i rapporti dedotti in causa siano inscindibili oppure che dipendano logicamente l'uno dall'altro o da un presupposto di fatto comune, non è meno vero che, nel caso di specie, la circostanza pacifica della mancata notificazione dell’appello all’INPS ha determinato (non già l’estinzione, come erroneamente affermato dai giudici di merito, bensì) l’improcedibilità dell’appello e quindi il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza di primo grado che concernevano il merito della lite, restando pertanto irrilevante l’avvenuta costituzione del rapporto processuale nei confronti della concessionaria dei servizi di riscossione, da reputarsi per quanto anzidetto soggetto estraneo al merito della lite; che, corretta negli anzidetti termini la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso va pertanto rigettato, compensandosi tuttavia le spese del giudizio di legittimità per essere l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte al quale qui s’è data continuità intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
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