Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 giugno 2022

Cassazione n. 19194/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7529/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in difetto di elezione di domicilio in Roma, tutti domiciliati per legge ivi presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 82, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].

F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – intimati – Avverso la sentenza n. 1800/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 24 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del ricorso; rilevato che con la sentenza n. 1800/2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore giudiziale nominato ex art. 13 della legge n. 3 del 2012 in procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitori esecutati, avverso il decreto di trasferimento di bene immobile pignorato emesso in favore dell’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] in procedura di espropriazione forzata pendente innanzi tale ufficio, delegata per il compimento delle operazioni di vendita alla professionista [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione uno actu [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo, cui resiste, con rituale e tempestivo controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono attività in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti intimati sopra specificati, tutti creditori nell’espropriazione da cui origina la lite; r.g. n. 7529/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 fissato per la pubblica udienza del 5 aprile 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentre il controricorrente deposita memoria; considerato che preliminare rispetto al vaglio del motivo di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede) appare il rilievo della nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo nei confronti di UBI Banca – Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA], ex actis indicati come creditori intervenuti nella procedura espropriativa, pertanto litisconsorti necessari nell’incidentale giudizio di opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, cfr. Cass. 28/03/2022, n. 9877; Cass.12/06/2020, n. 11268; Cass. 02/12/2014, n. 25427; Cass.05/09/2011, n. 18810; Cass. 24/02/2011, n. 4503; Cass.09/09/1998, n. 8928; Cass. 05/01/1996, n. 47); nei confronti dei testé menzionati istituti di credito il ricorso è stato infatti notificato (a mezzo PEC) rispettivamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori costituiti «nel precedente grado di giudizio», senza che, tuttavia, la costituzione degli stessi nella controversia di opposizione agli atti esecutivi risulti dalla gravata sentenza (in ogni sua parte considerata) ovvero sia stata allegata o documentata dal ricorrente; siffatto vizio dell’attività notificatoria, non integrando fattispecie di inesistenza (non afferendo tale modalità di esecuzione della notifica del ricorso per cassazione agli elementi costitutivi essenziali dell’atto: Cass., Sez.

U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14916 e successive conformi), configura nullità, nel caso non sanata dalla notifica di controricorso da parte di tali soggetti oppure dallo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente; r.g. n. 7529/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 deve pertanto essere ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti delle menzionate parti, da eseguirsi ai rispettivi soggetti personalmente, nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione (cfr. Cass., Sez.

U, 15/01/2015, n. 608; Cass.30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass. 24/06/2020, n. 12410); p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di UBI Banca – Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA], nei sensi e con i modi in narrativa precisati, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7529/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7529/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di liquidatore giudiziale nominato ai sensi dell’art. 13 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in difetto di elezione di domicilio in Roma, tutti domiciliati per legge ivi presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 82, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa – controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – intimati – Avverso la sentenza n. 1800/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 24 gennaio 2019. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 5 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e nei modi previsti dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede l’accoglimento del ricorso; rilevato che con la sentenza n. 1800/2019, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore giudiziale nominato ex art. 13 della legge n. 3 del 2012 in procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, nonché da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitori esecutati, avverso il decreto di trasferimento di bene immobile pignorato emesso in favore dell’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] in procedura di espropriazione forzata pendente innanzi tale ufficio, delegata per il compimento delle operazioni di vendita alla professionista [OSCURATO:PERSONA]; avverso tale pronuncia ricorrono per cassazione uno actu [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo, cui resiste, con rituale e tempestivo controricorso, [OSCURATO:PERSONA], mentre non svolgono attività in grado di legittimità [OSCURATO:PERSONA] e gli altri soggetti intimati sopra specificati, tutti creditori nell’espropriazione da cui origina la lite; r.g. n. 7529/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 fissato per la pubblica udienza del 5 aprile 2022, il ricorso, in assenza di richiesta di discussione orale, è trattato in camera di consiglio, per la quale il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate, mentre il controricorrente deposita memoria; considerato che preliminare rispetto al vaglio del motivo di impugnazione (di cui è, per l’effetto, superfluo dare conto in questa sede) appare il rilievo della nullità delle notificazioni del ricorso introduttivo nei confronti di UBI Banca – Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA], ex actis indicati come creditori intervenuti nella procedura espropriativa, pertanto litisconsorti necessari nell’incidentale giudizio di opposizione agli atti esecutivi (ex plurimis, cfr. Cass. 28/03/2022, n. 9877; Cass.12/06/2020, n. 11268; Cass. 02/12/2014, n. 25427; Cass.05/09/2011, n. 18810; Cass. 24/02/2011, n. 4503; Cass.09/09/1998, n. 8928; Cass. 05/01/1996, n. 47); nei confronti dei testé menzionati istituti di credito il ricorso è stato infatti notificato (a mezzo PEC) rispettivamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratori costituiti «nel precedente grado di giudizio», senza che, tuttavia, la costituzione degli stessi nella controversia di opposizione agli atti esecutivi risulti dalla gravata sentenza (in ogni sua parte considerata) ovvero sia stata allegata o documentata dal ricorrente; siffatto vizio dell’attività notificatoria, non integrando fattispecie di inesistenza (non afferendo tale modalità di esecuzione della notifica del ricorso per cassazione agli elementi costitutivi essenziali dell’atto: Cass., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14916 e successive conformi), configura nullità, nel caso non sanata dalla notifica di controricorso da parte di tali soggetti oppure dallo spontaneo nuovo esperimento di idonea notifica dell’atto introduttivo ad opera del ricorrente; r.g. n. 7529/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 7529/2019 Numero sezionale 701/2022 Numero di raccolta generale 19194/2022 Data pubblicazione 14/06/2022 deve pertanto essere ordinata, ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ., la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti delle menzionate parti, da eseguirsi ai rispettivi soggetti personalmente, nei tempi in dispositivo precisati, con l’effetto, ove recte ottemperato il comando, di sanare l’illustrato vizio ed impedire la decadenza dall’impugnazione (cfr. Cass., Sez. U, 15/01/2015, n. 608; Cass.30/11/2015, n. 24417; Cass. 18/01/2016, n. 710; Cass. 23/04/2019, n. 11187; Cass. 24/06/2020, n. 12410); p. q. m. ordina a parte ricorrente la rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di UBI Banca – Unione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA], nei sensi e con i modi in narrativa precisati, assegnando per l’incombente termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il giorno 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 7529/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f - F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a
Sentenza Cassazione n. 19194/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris