CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 1958
Cassazione n. 02710/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 24/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da avverso l'ordinanza, pronunciata in data 8.11.2021, del magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva respinto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il rifiuto della direzione dell'istituto di autorizzare un colloquio telefonico col fratello Carmelo, a recupero di un colloquio non effettuato nel settembre 2020; rilevato che il ricorrente ha denunciato violazione di legge, con riguardo al diniego del colloquio telefonico con un fratello e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il reclamo era stato proposto nell'immediatezza del rifiuto dell'amministrazione; ritenuto che il ricorso è generico,* in quanto non si confronta con le ragioni poste a giustificazione del rifiuto del colloquio, negato in ragione ad un motivato parere contrario della DDA; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 13 ottobre 202