CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 09961/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9961/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 618/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37518/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il 12/03/1958avverso l ordinanza emessa il 07/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di L *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L *rigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che dovevascontare la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 settembre 2034Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L *sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affetto dapatologie ipertensive cardiologiche e diabetiche pur nella loro obiettiva problematicitànosografica erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * di reclusione di “Sulmona” attestate dalle relazioni sanitare redatte nel corsodella sua lunga carcerazione2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * Di* proponeva ricorso per cassazione articolando un unica censura difensivaCon questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste dal condannato che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di L * con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate patologie che da tempo affliggevano ilricorrente attestate dalla documentazione sanitaria versata in attiSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di L * nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * * era affetto da patologie concomitanti dielevata gravità che potevano essere monitorate soltanto con la sua allocazione in strutturecliniche specializzate anche alla luce del contenuto dell ordinanza emessa dallo stessoTribunale il 23 settembre 2025 che rendeva incontroversa la gravità delle condizioni disalute del ricorrenteLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena anche nelle formedella detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dalTribunale di sorveglianza di L * nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrente la cui problematicità non è in alcun modo controversa Ildetenuto infatti è affetto da conclamate e concomitanti patologie ipertensive cardiologichee diabetiche per effetto delle quali da tempo era sottoposto a un monitoraggio clinicointramurario costanteTanto premesso deve osservarsi che nell ordinanza impugnata venivano correttamentevalutati gli elementi risultanti agli atti con una motivazione congrua e priva di erroneaapplicazione della legge penitenziaria evidenziandosi che le condizioni di salute di* pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità che si è descritto nonconsentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patitaInfatti la grave forma di ipertensione correlata a un diabete mellito e a unarivascolarizzazione miocardica da cui era affetto il ricorrente era sottoposta a unmonitoraggio intramurario costante effettuato presso il centro clinico della * direclusione di * dove il ricorrente era detenuto che doveva ritenersi idoneo asupportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di L * del restoera avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrenterichiamati analiticamente nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di unasituazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte averifica incompatibili benché problematiche con il regime carcerario patito presso la * direclusione di * Tra questi si richiamavano i controlli clinici eseguiti nelle date del 15dicembre 2024 del 23 dicembre 2024 del 13 marzo 2025 dell 11 aprile 2025 del 14maggio 2025 e del 22 maggio 20253 In questa cornice non può non rilevarsi che la situazione clinica di ** non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misurealternative alla detenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni diinfermità fisica incompatibili con lo stato detentivo patito rispetto alle quali il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di rilievo e non ècorroborato dalle allegazioni difensiveOccorre infatti ribadire che le emergenze cliniche – sulle quali ci si è soffermati nelparagrafo precedente richiamando le verifiche nosografiche alle quali il ricorrente sisottoponeva tra il dicembre del 2024 e il maggio del 2025 – non consentivano di esprimereun giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito presso la * di reclusione di* da * * Non può in proposito non richiamarsi quanto riferito apagina 3 del provvedimento impugnato in cui si evidenziava che le patologie dalle quali «èinteressato il condannato possono continuare ad essere controllate e curate all internodell Istituto o comunque mediante visite e consulenze specialistiche effettuate all esterno aisensi dell art 11 O P non necessitando l interessato di trattamenti che potrebbero essergligarantiti soltanto al di fuori del circuito detentivo in regime di libertà»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di L * dunque risulta fondato suuna valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misura alternativaincentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologia fisica opsichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quantoriscontrato con riferimento a * – non si possa agevolmente attuare nello stato didetenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti una sofferenza e un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dalla legittima esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso dispecie tra le altre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n53166 del 17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014* Rv 258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazione anche tenuto contodelle considerazioni espresse nel caso di specie dalle relazioni sanitarie trasmesse dalladirezione della * di reclusione di * nelle date del 31 luglio e del 30 settembre2025 richiamate a pagina 4 della decisione censurataOccorre pertanto ribadire che non possibile esprimere un giudizio sulla compatibilitàdel regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere unaccertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all interno del circuito penitenziariocome costantemente affermato da questa Corte secondo cui l autorità giudiziaria chiamata apronunciarsi «sull applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deveeffettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e lecondizioni complessive di salute di quest ultimo con riguardo sia all astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv 273699014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9961/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 618/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37518/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * il 12/03/1958avverso l ordinanza emessa il 07/10/2025 dal Tribunale di sorveglianza di L *visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L *rigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che dovevascontare la cui scadenza veniva individuata nella data del 24 settembre 2034Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di L *sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affetto dapatologie ipertensive cardiologiche e diabetiche pur nella loro obiettiva problematicitànosografica erano compatibili con il regime carcerario al quale il detenuto era sottopostopresso la * di reclusione di “Sulmona” attestate dalle relazioni sanitare redatte nel corsodella sua lunga carcerazione2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * Di* proponeva ricorso per cassazione articolando un unica censura difensivaCon questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste dal condannato che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di L * con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate patologie che da tempo affliggevano ilricorrente attestate dalla documentazione sanitaria versata in attiSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di L * nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * * era affetto da patologie concomitanti dielevata gravità che potevano essere monitorate soltanto con la sua allocazione in strutturecliniche specializzate anche alla luce del contenuto dell ordinanza emessa dallo stessoTribunale il 23 settembre 2025 che rendeva incontroversa la gravità delle condizioni disalute del ricorrenteLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena anche nelle formedella detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dalTribunale di sorveglianza di L * nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrente la cui problematicità non è in alcun modo controversa Ildetenuto infatti è affetto da conclamate e concomitanti patologie ipertensive cardiologichee diabetiche per effetto delle quali da tempo era sottoposto a un monitoraggio clinicointramurario costanteTanto premesso deve osservarsi che nell ordinanza impugnata venivano correttamentevalutati gli elementi risultanti agli atti con una motivazione congrua e priva di erroneaapplicazione della legge penitenziaria evidenziandosi che le condizioni di salute di* pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità che si è descritto nonconsentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con la detenzione carceraria patitaInfatti la grave forma di ipertensione correlata a un diabete mellito e a unarivascolarizzazione miocardica da cui era affetto il ricorrente era sottoposta a unmonitoraggio intramurario costante effettuato presso il centro clinico della * direclusione di * dove il ricorrente era detenuto che doveva ritenersi idoneo asupportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di L * del restoera avvalorato dagli accertamenti clinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrenterichiamati analiticamente nel provvedimento impugnato da cui emergeva l esistenza di unasituazione nosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte averifica incompatibili benché problematiche con il regime carcerario patito presso la * direclusione di * Tra questi si richiamavano i controlli clinici eseguiti nelle date del 15dicembre 2024 del 23 dicembre 2024 del 13 marzo 2025 dell 11 aprile 2025 del 14maggio 2025 e del 22 maggio 20253 In questa cornice non può non rilevarsi che la situazione clinica di ** non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misurealternative alla detenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni diinfermità fisica incompatibili con lo stato detentivo patito rispetto alle quali il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate è privo di rilievo e non ècorroborato dalle allegazioni difensiveOccorre infatti ribadire che le emergenze cliniche – sulle quali ci si è soffermati nelparagrafo precedente richiamando le verifiche nosografiche alle quali il ricorrente sisottoponeva tra il dicembre del 2024 e il maggio del 2025 – non consentivano di esprimereun giudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito presso la * di reclusione di* da * * Non può in proposito non richiamarsi quanto riferito apagina 3 del provvedimento impugnato in cui si evidenziava che le patologie dalle quali «èinteressato il condannato possono continuare ad essere controllate e curate all internodell Istituto o comunque mediante visite e consulenze specialistiche effettuate all esterno aisensi dell art 11 O P non necessitando l interessato di trattamenti che potrebbero essergligarantiti soltanto al di fuori del circuito detentivo in regime di libertà»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di L * dunque risulta fondato suuna valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misura alternativaincentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologia fisica opsichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quantoriscontrato con riferimento a * – non si possa agevolmente attuare nello stato didetenzione In tali ipotesi pertanto occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti una sofferenza e un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dalla legittima esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi certamente riscontrabile nel caso dispecie tra le altre Sez 1 n 21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n53166 del 17/10/2018 * Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014* Rv 258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazione anche tenuto contodelle considerazioni espresse nel caso di specie dalle relazioni sanitarie trasmesse dalladirezione della * di reclusione di * nelle date del 31 luglio e del 30 settembre2025 richiamate a pagina 4 della decisione censurataOccorre pertanto ribadire che non possibile esprimere un giudizio sulla compatibilitàdel regime carcerario con le condizioni di salute del detenuto senza compiere unaccertamento rigoroso sulla situazione nosografica del soggetto ristretto e sul percorsoterapeutico concretamente praticato nei suoi confronti all interno del circuito penitenziariocome costantemente affermato da questa Corte secondo cui l autorità giudiziaria chiamata apronunciarsi «sull applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deveeffettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e lecondizioni complessive di salute di quest ultimo con riguardo sia all astratta idoneità deipresidi sanitari e terapeutici disponibili sia alla concreta adeguatezza della possibilità di curaed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto valutandoanche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini diaggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del 09/04/2018 * Rv 273699014 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *