CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 26964/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] A MONTECALVARIO, 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali- nonché contro DELLA CORTE NICOLINA; - intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.4076/2016 pubblicata in data 16 novembre 2016; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], accettata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nelle more del giudizio; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 41/2022 RG 29532-2017 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma