CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11860/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte d'appello di Caltanissetta; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] vi OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'omessa risposta da parte della Corte d'appello alla deduzione difensiva che prospettava la non punibilità ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen. - per non essersi il ricorrente sottratto ai controlli giacché si era solo recato in un container ricompreso nella stessa particella e, alla vista degli operanti, si era immediatamente avvicinato ad essi - è manifestamente infondato, dal momento che la Corte ha inteso escludere in concreto l'inoffensività della condotta, ricostruendo la ratio sottostante alla previsione dell'illecito, non incentrata sulla radicale sottrazione ai controlli ma sul rispetto del limite imposto, dovendosi inoltre aggiungere che del tutto correttamente è stato escluso che potesse assumere rilevo la conformazione catastale, a fronte del fatto che il ricorrente si era connuque trovato fuori dell'abitazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i