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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 05836/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni, non illogiche, poste alla base della sentenza impugnata (p. 6); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n Rilevato che l'unico motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché inerente al trattamento punitivo, sebbene sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, e perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni, non illogiche, poste alla base della sentenza impugnata (p. 6); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 05836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris