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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 31238/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata.

A [OSCURATO:PERSONA]

1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Brindisi applicava ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza della diminuente di cui all'art. 589bis co. 7 cod. pen. e l'aumento ai sensi dell'art. 589co bis cod. pen., operata la diminuzione per il rito, la pena di anni tre di reclusione, con revoca della patente di guida, per il delitto previsto e punito dall'art. 589 bis comma 2 e comma 8 c.p. (omicidio stradale pluriaggravato) in relazione agli artt. 186 comma 2 lett. e) e 187 comma 1 decreto legislativo 285/1992, perché, po- nendosi alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze ad ef- fetto stupefacente (con tasso alcolemico di 1,73 grammi/litro rilevato dall'esame del sangue e positività all'uso di cannabinoidi) percorreva la strada provinciale 54 che collega i comuni di Manduria e [OSCURATO:PERSONA] con direzione di marcia verso quest'ultimo centro allorquando, giunta in prossimità di una curva sinistrorsa posta al culmine di una intersezione con una strada poderale e poi con una linea ferroviaria e con un passaggio a livello da attraversare, e marciando ad una velo- cità di circa 79 km/h certamente non adeguata alle caratteristiche peculiari della strada e comunque eccedente il limite consentito di 70 km/h stabilito dall'ente gestore (benché inferiore alla velocità di massima percorrenza della curva calco- lata sulla base del raggio di curvatura) e, nonostante la presenza di adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale (con plurimi segnali che annunciavano, a varie distanze dal passaggio a livello, l'approssimarsi allo stesso, la presenza della curva e l'intersezione con la linea ferrata e prescrivevano il limite di velo- cità) assumeva una condotta di guida pericolosa e perdeva il controllo del veicolo che, fuoriuscendo dalla carreggiata, proseguiva per la tangente alla curva e colli- deva con un muro in cemento che era collocato a circa 3,8 metri dal ciglio della strada (a protezione del segnale luminoso del passaggio a livello e delle barriere); e pertanto, per colpa generica (imprudenza ed imperizia) e per colpa specifica: in violazione delle norme del codice della strada (ed in particolare in violazione dell'art. 140 comma 1 che prescrive l'obbligo di comportarsi in modo da non co- stituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo da salvaguar- dare, in ogni caso, la sicurezza stradale ed in violazione dell'art. 141 commi 1, 2 e 3 che prescrivono al conducente del veicolo di regolare la velDcità in modo che, avuto riguardo alle condizioni della strada ed ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e che prescrivono di conservare sempre il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre di sicurezza necessarie nonché in violazione dell'art. 142 commi 1 e 5 che prescri- vono l'obbligo di rispettare il limite di velocità imposto dall'ente regolatore); ed in violazione degli artt. 186 comma 2 lett. e) e 187 comma 1 dello stesso codice della strada che prescrivono il divieto di porsi alla guida di veicoli a motore in condizioni di ebbrezza alcolica e di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze ad effetto stupefacente, cagionava una collisione frontale dell'autovettura da lei con- dotta con il muro in cemento e quindi una decelerazione imprcvvisa ed una successiva rototraslazione del veicolo e conseguenze lesive immediate sui corpi dei passeggeri che si trovavano all'interno del veicolo; ed in particolare cagionava: - la morte di LACORTE Laura (che si trovava, con le cinture di sicurezza re- golarmente allacciate, sul sedile posteriore dell'autovettura) a seguito di violento trauma cervicale e toracico (morte avvenuta sul posto e nell'immediatezza dell'e- vento di sinistro); - lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] Alessia (che si trovava sul sedile ante- riore a lato del posto di guida, con le cinture di sicurezza regolarmente allacciate) che rendevano necessario l'accesso al [OSCURATO:PERSONA] del presidio ospedaliero A. Penino di Brindisi ed il successivo ricoveropresso l'Unità di Ortopedia; come da re- ferti medici "trauma cranico non commotivo, ferita lacero contusa regione occipi- tale destra, trauma emitorace destro, frattura completa del pilastro anteriore e posteriore della cavità acetabolare destra"; con l'aggravante di aver cagionato per colpa la morte di una persona e lesioni personali ad altra persona, in Oria, in data 15/8/2021.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., ccd. proc. pen. difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza.

L'ufficio requirente lamenta che il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nel pronun- ciare la sentenza di applicazione della pena che viene impugnata con il presente ricorso, ha erroneamente assunto come richiesta delle parti quella (datata 7/9/2022 e depositata presso la cancelleria in data 12(9/2022), che era stata rigettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non quella successiva del 23/1/2023.

Evidenzia il PM ricorrente che l'art. 448 cc. 2 bis cod. proc. pen.. (comma introdotto dall'art. 1 comma 50 della legge 23.6.2017 n. 103) prevede che il pub- blico ministero ed il difensore dell'imputato possano proporre ricorso per cassa- zione nel caso di difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 484 comma 2 bis c.p.p., il pubblico ministero chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - ammissibile in quanto ex art. 448 co. 2 cod. proc. pen. ci si duole del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza- è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribu- nale di Brindisi per nuovo giudizio.

2. Ed invero, come si evince dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha rite- nuto di accedere in ragione della natura del vizio lamentato- 11 GIP brindisino ha erroneamente assunto come richiesta delle parti quella (datata 7/9/2022 e depositata presso la cancelleria G.I.P. in data 12/9/2022) con la quale il pubblico ministero ed il difensore dell'imputata avevano chiesto congiuntamente l'applicazione, per il delitto contestato di omicidio stradale pluriaggravato di cui all'art. 589bis co. 2 cod. pen., della pena finale di anni tre di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 7 bis della citata disposizione (non essendo l'evento conseguenza esclusiva dell'azione del colpevole) ed aumento della pena ai sensi del comma 8 (per la pluralità di eventi lesivi di morte di una persona e lesioni gravi di altra persona) con ulteriore riduzione per il rito.

Tuttavia, quella richiesta congiunta delle parti era stata già oggetto di deliba- zione da parte di altro G.I.P. dello stesso Tribunale il quale, con ordinanza emessa in data 11/1/2023, aveva ritenuto che non fosse possibile riconoscere l'attenuante prevista dal comma 7 bis dell'art. 589 bis c.p. ed aveva quindi rigettato la richiesta di patteggiamento trasmettendo gli atti al pubblico ministero.

Conseguentemente, il difensore dell'imputata riproponeva altra istanza di ap- plicazione della pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione previo riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. (per la gio- vane età e per lo stato di incensuratezza dell'imputata) ed aumento per la speciale ipotesi di concorso formale prevista dall'art. 589 bis comma 8 c.p. e riduzione per il rito.

Su questa nuova istanza del difensore, depositata nella segreteria della Pro- cura della Repubblica in data 19/1/2023, interveniva in pari data il consenso del pubblico ministero con successiva trasmissione alla cancelleria del G.I.P. in data 23/1/2023.

Con decreto in data 24/1/2023, il nuovo G.I.P. al quale veniva assegnato il procedimento, fissava udienza in camera di consiglio per la data del 28/2/2023.

Alla predetta udienza il pubblico ministero presente ed il difensore si riporta- vano alla richiesta di applicazione pena (quella del 19/1/2023) e ne chiedevano l'accoglimento.Il G.I.P. pronunciava la sentenza oggi impugnata dalla cui lettura emerge con evidenza il vizio del difetto di correlazione tra la richiesta delle parti di applicazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione (depositata nella cancelleria del G.I.P. in data 23/1/2023) ed il contenuto della sentenza che applicava la pena di anni tre di reclusione (evidentemente assumendo per errore la precedente istanza di patteggiamento datata 7/9/2022 e depositata nella cancelleria del G.I.P. in data 12/9/2022 ma già rigettata dall'altro G.I.P. con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Brindisi applicava ai sensi degli artt.444 e ss. cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza della diminuente di cui all'art. 589bis co. 7 cod. pen. e l'aumento ai sensi dell'art. 589co bis cod. pen., operata la diminuzione per il rito, la pena di anni tre di reclusione, con revoca della patente di guida, per il delitto previsto e punito dall'art. 589 bis comma 2 e comma 8 c.p. (omicidio stradale pluriaggravato) in relazione agli artt. 186 comma 2 lett. e) e 187 comma 1 decreto legislativo 285/1992, perché, po- nendosi alla guida dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA] in stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze ad ef- fetto stupefacente (con tasso alcolemico di 1,73 grammi/litro rilevato dall'esame del sangue e positività all'uso di cannabinoidi) percorreva la strada provinciale 54 che collega i comuni di Manduria e [OSCURATO:PERSONA] con direzione di marcia verso quest'ultimo centro allorquando, giunta in prossimità di una curva sinistrorsa posta al culmine di una intersezione con una strada poderale e poi con una linea ferroviaria e con un passaggio a livello da attraversare, e marciando ad una velo- cità di circa 79 km/h certamente non adeguata alle caratteristiche peculiari della strada e comunque eccedente il limite consentito di 70 km/h stabilito dall'ente gestore (benché inferiore alla velocità di massima percorrenza della curva calco- lata sulla base del raggio di curvatura) e, nonostante la presenza di adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale (con plurimi segnali che annunciavano, a varie distanze dal passaggio a livello, l'approssimarsi allo stesso, la presenza della curva e l'intersezione con la linea ferrata e prescrivevano il limite di velo- cità) assumeva una condotta di guida pericolosa e perdeva il controllo del veicolo che, fuoriuscendo dalla carreggiata, proseguiva per la tangente alla curva e colli- deva con un muro in cemento che era collocato a circa 3,8 metri dal ciglio della strada (a protezione del segnale luminoso del passaggio a livello e delle barriere); e pertanto, per colpa generica (imprudenza ed imperizia) e per colpa specifica: in violazione delle norme del codice della strada (ed in particolare in violazione dell'art. 140 comma 1 che prescrive l'obbligo di comportarsi in modo da non co- stituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale ed in modo da salvaguar- dare, in ogni caso, la sicurezza stradale ed in violazione dell'art. 141 commi 1, 2 e 3 che prescrivono al conducente del veicolo di regolare la velDcità in modo che, avuto riguardo alle condizioni della strada ed ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza e che prescrivono di conservare sempre il controllo del veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre di sicurezza necessarie nonché in violazione dell'art. 142 commi 1 e 5 che prescri- vono l'obbligo di rispettare il limite di velocità imposto dall'ente regolatore); ed in violazione degli artt. 186 comma 2 lett. e) e 187 comma 1 dello stesso codice della strada che prescrivono il divieto di porsi alla guida di veicoli a motore in condizioni di ebbrezza alcolica e di alterazione conseguente all'assunzione di sostanze ad effetto stupefacente, cagionava una collisione frontale dell'autovettura da lei con- dotta con il muro in cemento e quindi una decelerazione imprcvvisa ed una successiva rototraslazione del veicolo e conseguenze lesive immediate sui corpi dei passeggeri che si trovavano all'interno del veicolo; ed in particolare cagionava: - la morte di LACORTE Laura (che si trovava, con le cinture di sicurezza re- golarmente allacciate, sul sedile posteriore dell'autovettura) a seguito di violento trauma cervicale e toracico (morte avvenuta sul posto e nell'immediatezza dell'e- vento di sinistro); - lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA] Alessia (che si trovava sul sedile ante- riore a lato del posto di guida, con le cinture di sicurezza regolarmente allacciate) che rendevano necessario l'accesso al [OSCURATO:PERSONA] del presidio ospedaliero A. Penino di Brindisi ed il successivo ricoveropresso l'Unità di Ortopedia; come da re- ferti medici "trauma cranico non commotivo, ferita lacero contusa regione occipi- tale destra, trauma emitorace destro, frattura completa del pilastro anteriore e posteriore della cavità acetabolare destra"; con l'aggravante di aver cagionato per colpa la morte di una persona e lesioni personali ad altra persona, in Oria, in data 15/8/2021. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, il Procu- ratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, deducendo, quale unico mo- tivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., ccd. proc. pen. difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza. L'ufficio requirente lamenta che il G.I.P. del Tribunale di Brindisi, nel pronun- ciare la sentenza di applicazione della pena che viene impugnata con il presente ricorso, ha erroneamente assunto come richiesta delle parti quella (datata 7/9/2022 e depositata presso la cancelleria in data 12(9/2022), che era stata rigettata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non quella successiva del 23/1/2023. Evidenzia il PM ricorrente che l'art. 448 cc. 2 bis cod. proc. pen.. (comma introdotto dall'art. 1 comma 50 della legge 23.6.2017 n. 103) prevede che il pub- blico ministero ed il difensore dell'imputato possano proporre ricorso per cassa- zione nel caso di difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 484 comma 2 bis c.p.p., il pubblico ministero chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - ammissibile in quanto ex art. 448 co. 2 cod. proc. pen. ci si duole del difetto di correlazione tra richiesta e sentenza- è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribu- nale di Brindisi per nuovo giudizio. 2. Ed invero, come si evince dagli atti, cui questa Corte di legittimità ha rite- nuto di accedere in ragione della natura del vizio lamentato- 11 GIP brindisino ha erroneamente assunto come richiesta delle parti quella (datata 7/9/2022 e depositata presso la cancelleria G.I.P. in data 12/9/2022) con la quale il pubblico ministero ed il difensore dell'imputata avevano chiesto congiuntamente l'applicazione, per il delitto contestato di omicidio stradale pluriaggravato di cui all'art. 589bis co. 2 cod. pen., della pena finale di anni tre di reclusione, previo riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dal comma 7 bis della citata disposizione (non essendo l'evento conseguenza esclusiva dell'azione del colpevole) ed aumento della pena ai sensi del comma 8 (per la pluralità di eventi lesivi di morte di una persona e lesioni gravi di altra persona) con ulteriore riduzione per il rito. Tuttavia, quella richiesta congiunta delle parti era stata già oggetto di deliba- zione da parte di altro G.I.P. dello stesso Tribunale il quale, con ordinanza emessa in data 11/1/2023, aveva ritenuto che non fosse possibile riconoscere l'attenuante prevista dal comma 7 bis dell'art. 589 bis c.p. ed aveva quindi rigettato la richiesta di patteggiamento trasmettendo gli atti al pubblico ministero. Conseguentemente, il difensore dell'imputata riproponeva altra istanza di ap- plicazione della pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione previo riconosci- mento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. (per la gio- vane età e per lo stato di incensuratezza dell'imputata) ed aumento per la speciale ipotesi di concorso formale prevista dall'art. 589 bis comma 8 c.p. e riduzione per il rito. Su questa nuova istanza del difensore, depositata nella segreteria della Pro- cura della Repubblica in data 19/1/2023, interveniva in pari data il consenso del pubblico ministero con successiva trasmissione alla cancelleria del G.I.P. in data 23/1/2023. Con decreto in data 24/1/2023, il nuovo G.I.P. al quale veniva assegnato il procedimento, fissava udienza in camera di consiglio per la data del 28/2/2023. Alla predetta udienza il pubblico ministero presente ed il difensore si riporta- vano alla richiesta di applicazione pena (quella del 19/1/2023) e ne chiedevano l'accoglimento.Il G.I.P. pronunciava la sentenza oggi impugnata dalla cui lettura emerge con evidenza il vizio del difetto di correlazione tra la richiesta delle parti di applicazione della pena di anni tre e mesi otto di reclusione (depositata nella cancelleria del G.I.P. in data 23/1/2023) ed il contenuto della sentenza che applicava la pena di anni tre di reclusione (evidentemente assumendo per errore la precedente istanza di patteggiamento datata 7/9/2022 e depositata nella cancelleria del G.I.P. in data 12/9/2022 ma già rigettata dall'altro G.I.P. con l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brindisi per l'ulte
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