CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 24103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25084/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 153 - [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], N.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 980/2021 depositata il17/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’avv. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere il compenso per le prestazioni professionali di avvocato svolte nell’ambito di diversi giudizi civili, aventi ad oggetto la domanda di reintegra del possesso e relativa riassunzione; una domanda di usucapione e una divisioneereditaria. All’esito dei giudizi di merito e, per quel che ancora rileva in sede di legittimità, la Corte d’appello di Palermo in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenne che la causa possessoria fosse di valore indeterminabile in quanto l’unico documento prodotto in giudizio era la ricevuta di accatastamento della proprietà dello Sgarito, che non indicava la rendita catastale del bene, atteso che essa riportava le dicitura n.c. (non censita): non era, pertanto, applicabile l’art.15 c.p.c. poiché non erano stati prodotti gli atti notarili ed altri documenti da cui ricavare la rendita catastale. La Corte territoriale rigettò quindi l’appello incidentale dello Sgarito, che aveva contestato la determinazione del valore della causa nel giudizio di divisione, ritenendo che dovesse farsi riferimento alla CTU, con cui era stato determinato il valore dei cespiti oggetto di divisione. Secondo la Corte di merito, il valore della causa di divisione doveva evincersi, non dalla CTU , ma dalla sentenza che aveva definito il giudizio, la quale, tuttavia, non era stata prodotta, sicché la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso il Garito sulla base di due motivi. Ha resistito concontroricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. Il relatoreha formulato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.24 Cost , 111 Cost e 2697 c.c., per avere la Corte d’appello invertito l’onere della prova in quanto era onere dell’avvocato, che aveva chiesto il pagamento delle competenze professionali, produrre le sentenze relative ai giudizi in cui aveva svolto la difesa per provare il valore dei cespiti. Il motivo è infondato. Ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraversol'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima (Cassazione civile sez. II, 03/06/2014, n.12416; Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, n.24644). Nel caso di specie, la Corte d’Appello non ha affatto invertito l’oneredella prova, ponendo a carico del cliente l’onere di provare il valore della causa ma, applicando correttamente l’art.15 .p.c.c., ha rilevato che dalla ricevuta di accatastamento non risultava la rendita catastale in quanto il bene non era censito e che non risultava prodotta la sentenza che aveva definito il giudizio di divisione. La Corte d’Appello ha aderito alla motivazione del Tribunale (pag.8 della sentenza impugnata), che, nell’ambito della valutazione degli elementi probatori, insindacabile in questa sede, non ha ritenuto decisiva la CTU per la determinazione dei cespiti nell’ambito del giudizio di divisione perché era stato prodotto solo uno stralcio dell’elaborato peritale, ma soprattutto perché il valore andava determinato sulla base della sentenza di divisione che, invece, non era stata prodotta. In assenza dell’indicazione del valore catastale e di ulteriori elementi emergenti dagli atti per l’immobile, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto la causa di valore indeterminabile. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omessa valutazione in ordine al valore effettivo della controversia posta a base della liquidazione in favore dell’avvocato, essendo risultato tale valore manifestamente diverso da quello presunto, in violazione dell’art.6, comma 2 del D.M.127/2004. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi , fondata sul rilievo che non era mai stato dedott o che “ il valore effettivo della controversiarisulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile,..….”(pag.8 della sentenza). La memoria non offre ulteriori elementi per un sovvertimento dell’esito del giudizio. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezi