CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39977/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato l'affermazione di colpevolezza pronunciata, in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Frosinone in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. 2. Nello specifico, la polizia giudiziaria operante, mentre si accingeva al controllo dell'autovettura Peugeot 208, tg. [OSCURATO:TARGA], si avvedeva che il conducente della stessa lanciava, dal finestrino parzialmente aperto, verso la parte anteriore dell'auto, un involucro che veniva prontamente recuperato e al cui interno venivano rinvenuti grammi 68,90 di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Convalidato l'arresto, al prevenuto erano applicati gli arresti domiciliari. 3. Il ricorso si fonda su cinque motivi con cui si deducono: 3.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 546, comma 1, lett. e) e 192, comma 1, cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova. La Corte di appello ha fatto riferimento al medesimo materiale probatorio del primo Giudice, senza adeguatamente rispondere alle singole doglianze proposte dall'appellante, specie con riguardo alla diversa ricostruzione della vicenda. 3.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla sussistenza degli elementi posti a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Nulla è stato rinvenuto sulla persona del prevenuto, all'interno della sua autovettura e nella sua abitazione. L'involucro contenente la cocaina è stato attribuito al Mallone in difetto di alcuna prova, giacché il recupero dello stesso avveniva dopo l'identificazione del prevenuto e la perquisizione, con esito negativo, del conducente e del mezzo. 3.3. Erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Non sono ostativi alla invocata riqualificazione del fatto il tentativo dell'imputato di disfarsi dello stupefacente e la contabilità riportata nel block notes. 3.4. Erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva ex art. 99 cod. pen., contestata in ragione di un unico precedente risalente al 2013. Detta risalenza, unitamente all'occasionalità del fatto di cui al presente procedimento ed alle modalità di esecuzione, non costituiscono elementi tali da suscitare allarme sociale.3.5. Omessa motivazione, inosservanza, erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., 3 e 27 Cost., per violazione dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza della pena in concreto irrogata anche in ragione della finalità rieducativa della medesima. 4. In data 13/05/21 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi nuovi ed allegati, con cui, con riguardo all'invocata esclusione della recidiva, evidenzia l'intervenuta estinzione, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., del precedente che ne aveva comportato la rituale contestazione. Allega, all'uopo, ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, che dichiara estinto il reato di cui alla sentenza n. 38 del 2015, estinzione che si estende a tutti gli effetti penali di tale pronuncia, compresi i presupposti che avevano comportato la contestazione della recidiva. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 6. In data 21/06/21, il difensore ha fatto pervenire memoria difensiva riportante i motivi del ricorso originario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, giacché sviluppa motivi che non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata e che, come tali, risultano affetti da genericità. Più volte infatti questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Ry.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (in questi termini, Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). 2. Ciò posto, con riguardo ai primi tre motivi, relativi alla qualificazione giuridica del fatto e alla responsabilità dell'imputato, appare ineccepibile lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata, laddove ritiene certa l'attribuzione al Mallone della proprietà della droga sulla base del contenuto inequivoco del verbale di arresto del 10 dicembre 2018, nel quale i Carabinieri di Anagni riferiscono quanto direttamente osservato al momento del controllo dell'auto condotta dall'imputato, ovvero il tentativo di questi di disfarsi dell'involucro contenente la sostanza stupefacente, gettandolo dal finestrino di guida parzialmente aperto; del pari immune da censure la sussunzione della condotta nella fattispecie dell'art.73, comma 1, d.P.R. n.309/90, considerati congiuntamente il quantitativo non lieve di cocaina (pari a 68,90 grammi, con un principio da cui era possibile ricavare almeno 156 dosi medie singole), il comportamento tenuto dell'imputato al momento dell'intervento dei Carabinieri ed il rinvenimento all'interno dell'auto di un block notes con cifre, nominativi e numeri di telefono, riconducibili logicamente all'attività di spaccio, trattandosi di soggetto privo di attività lavorativa. 3. Per quanto attiene alla contestata e ritenuta recidiva, la motivazione della Corte territoriale appare congrua, atteso che è stato evidenziato come vi fosse stata una sorta di evoluzione della condotta criminosa dell'imputato, che aveva riportato una precedente condanna per fatti analoghi commessi nel 2013, riguardanti però sostanze "leggere". L'estinzione del reato ai sensi dell'art.445 cod. proc. pen., cui fa riferimento la difesa nei motivi aggiunti, costituisce elemento sopravvenuto di cui non può tenersi conto in questa sede di legittimità. 4. Infine, il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la conferma della pronuncia di primo grado sono frutto di un'attenta valutazione della Corte di Roma sia della gravità del fatto, sia della condotta dell'imputato, a fronte di una totale carenza di elementi di positiva valutazione, non prospettato neppure nell'odierno ricorso. Si tratta di una motivazione congrua, che non incorre nel denunciato vizio di violazione di legge, in particolare nei principi costituzionali di proporzionalità della pena e del suo fine rieducativo. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della