CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 36270/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 2924/2025 CC - 21/10/2025 R.G.N. 22494/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Venezia udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 36270/2025 Roma, lì, 06/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14 maggio 2025 il Tribunale di Venezia, quale giudice del riesame, giudicando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza Sez. 5, n. 11244 del 21 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile, per la sopravvenuta revoca del sequestro, la richiesta di riesame originariamente presentata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di convalida di un sequestro disposto a suo carico, decreto che l'ordinanza poi cassata, emessa in data 04 dicembre 2024, aveva annullato, ordinando la restituzione beni sequestrati all'istante. Con l'ordinanza emessa in data 04 dicembre 2024 il Tribunale aveva annullato il decreto di convalida del sequestro di trentotto taniche contenenti prodotti petroliferi, rinvenute sull'auto di [OSCURATO:PERSONA], affermando la mancanza della descrizione del fatto di reato ipotizzato e le finalità probatorie del sequestro stesso, che appariva piuttosto avere finalità preventive, in quanto se ne ipotizzava la sottrazione in danno di persone ignote. Detta ordinanza era stata annullata dalla Corte di cassazione, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame, ritenendo la Corte che, al contrario, il provvedimento di convalida descrivesse quei beni come corpo del reato di furto ipotizzato, il cui sequestro era necessario per accertare le caratteristiche, la provenienza e il titolo di detenzione degli stessi, mentre non era chiaro il percorso argomentativo in base al quale il Tribunale aveva ritenuto che il sequestro avesse finalità preventive. Il Tribunale del riesame, fissata l'udienza per il giudizio di rinvio, ha però dichiarato inammissibile la richiesta di riesame «vista la sopravvenuta revoca del sequestro». 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione. La motivazione dell'ordinanza è inesistente e illogica. Il Tribunale, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, avrebbe dovuto valutare la correttezza del decreto di convalida del sequestro, impugnato dall'indagato, applicando i principi stabiliti dalla sentenza di annullamento. Ha, invece, affermato il venir meno della materia del contendere per una sopravvenuta revoca del sequestro, senza valutare se il provvedimento di convalida fosse legittimo o meno, e senza rendersi conto che la revoca del sequestro era stata disposta a seguito dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale del riesame, ma poi annullata dalla Corte di cassazione. Infatti il pubblico ministero, stante la previsione dell'art. 325, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui il ricorso in cassazione non sospende l'efficacia dell'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame, aveva necessariamente revocato il sequestro, essendo venuto meno il provvedimento di convalida, e restituito i beni all'indagato. La motivazione, poi, è del tutto assente, in quanto non sono evidenziate le ragioni per cui la sopravvenuta revoca del sequestro avrebbe fatto divenire inammissibile l'originaria richiesta di riesame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata è stata emessa in violazione del disposto di cui all'art. 627 cod. proc. pen., avendo il giudice omesso di valutare nuovamente la legittimità del decreto di convalida del sequestro, alla luce delle censure mosse dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 11244/2025, alla precedente decisione di annullamento di tale decreto, ritenuta errata per una pluralità di ragioni. La Corte di legittimità, infatti, ha annullato detta ordinanza e ha rinviato gli atti al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio, finalizzato ad emendare i vizi riconosciuti. Deve, pertanto, applicarsi il principio secondo cui «In materia di riesame delle misure cautelari, il giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è vincolato, al pari del giudizio di merito, al principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione ed è limitato, nell'indagine di merito devoluta, all'esame del "punto" della prima decisione attinto da annullamento, con divieto di estendere l'indagine a vizi di nullità o inammissibilità non riscontrati dalla Corte, salva, nella specifica materia, la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto, sempre valutabili nel giudizio allo stato degli atti» (Sez. 2, n. 16359 del 12/03/2014, Rv. 261611). Il Tribunale del riesame ha disatteso il suo compito di rivalutazione della legittimità del decreto di convalida del sequestro, limitandosi ad affermare che «vista la sopravvenuta revoca del sequestro, P.Q.M riesame». 2.1. Il provvedimento impugnato è altresì, con evidenza, privo di una valida e comprensibile motivazione, in quanto omette di precisare quando e per quali motivi il sequestro è stato revocato, e per quali motivi sarebbe venuto meno l'obbligo del Tribunale di rispettare la decisione della Corte di cassazione, di procedere al nuovo esame della originaria fondatezza della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro. Il riferimento alla «sopravvenuta revoca del sequestro» rende ipotizzabile che il Tribunale abbia ritenuto che sia venuto meno l'interesse delle parti alla decisione sulla richiesta di riesame. E' noto che «La disposizione di cui all'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen., secondo la quale nel giudizio di rinvio non possono rilevarsi le inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi, non si applica alla particolare causa di inammissibilità costituita dalla carenza di interesse all'impugnazione; tale interesse, infatti, costituisce il presupposto primario del gravame, la cui mancanza fa venir meno la possibilità stessa che la pronuncia su quest'ultimo assuma un significato ed un effetto giuridico, qualunque sia la fase o il grado del processo in cui dovesse essere adottata» (Sez. 2, n. 5320 del 05/12/1994, dep. 1995, Rv. 200981). Tale carenza di interesse, però, deve essere sopravvenuta e dovuta a cause diverse dal provvedimento annullato. Nel presente caso, invece, secondo quanto affermato dal pubblico ministero ricorrente, la revoca del sequestro è dovuta alla immediata esecutività dell'ordinanza che ha annullato il decreto di convalida dello stesso e ha ordinato la restituzione dei beni all'interessato: tale ordinanza, però, è stata annullata, ed i provvedimenti ad essa conseguenti sono a loro volta soggetti a revoca, qualora il giudice del rinvio ribalti la decisione annullata. 2.2. L'affermazione, implicita, di una carenza di interesse dell'indagato ad una nuova valutazione della legittimità del decreto di convalida del sequestro, pertanto, è infondata e illegittima: la decisione a lui favorevole, dalla quale deriva tale ipotetica carenza di interesse, è stata annullata, ed egli, pertanto, è in realtà interessato ad ottenere un nuovo provvedimento, che dichiari definitivamente la legittimità o meno del sequestro operato nei suoi confronti. La sussistenza di un interesse alla nuova decisione, inoltre, è evidente con riferimento al pubblico ministero, che ha visto accolta la sua impugnazione avverso quella ordinanza, dal momento che la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Tribunale del riesame, per una revoca del sequestro a suo dire conseguente alla immediata esecutività dell'ordinanza poi annullata, prevista dell'art. 325, comma 4, cod. proc. pen., lo priva del nuovo giudizio disposto dalla Corte di cassazione a seguito del suo ricorso. Questa Corte ha stabilito che «In tema di interesse a impugnare, permane l'interesse ad ottenere una decisione sulla legittimità della misura cautelare reale, anche in presenza della sua avvenuta revoca o sostituzione, allorché ciò abbia un'effettiva e attuale rilevanza sulla posizione complessiva del ricorrente» (Sez. 4, n. 27964 del 07/06/2001, Rv. 220043): nel presente caso, sussiste la rilevanza della decisione per la posizione del ricorrente, in quanto la dichiarazione di legittimità del sequestro operato consente l'utilizzo dell'atto, nel procedimento, al fine di fornire una prova dell'accusa, ovvero può incidere sulla decisione del pubblico ministero di emettere un nuovo decreto di sequestro. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale del riesame di Venezia per un nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, ma nel rispetto dei principi sopra puntualizzati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia sezione per il riesame. Così deciso il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]