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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06964/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di ASSISE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 26 febbraio 2024 la Corte d'Assise d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26 giugno 2023 dalla Corte d'Assise di Salerno, riduceva la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 582, 585, 624-bis e 605 cod. pen., cosi riqualificati dal giudice di primo grado i fatti contestati.

In particolare, al Ferraiolo era stato contestato di avere privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA], prendendolo per il giubbotto e caricandolo a forza a bordo della propria autovettura, di averlo quindi percosso con pugni e con una mazza da baseball e minacciato anche di morte con l'ausilio di un coltello a scatto, di avergli sottratto il telefono cellulare e di avergli infine rappresentato che avrebbe dovuto dire al fratello [OSCURATO:PERSONA] di consegnargli la somma di euro 1.400,00.

2. Avverso detta sentenza di appello proponeva due distinti ricorsi per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, chiedendone l'annullamento.

3. Con il primo ricorso articolava quattro motivi di doglianza.

4. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen.

Assumeva in particolare che l'imputato aveva chiarito che la responsabilità del sinistro stradale che aveva dato origine al proprio credito era stata assunta da entrambi i fratelli Sica, Marco e Andrea, essendo Marco l'effettivo autore del danno in quanto conducente della vettura coinvolta nell'incidente, così che la pretesa del Ferraiolo doveva ritenersi legittima ed astrattamente tutelabile.

5. Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la prova testimoniale relativa alle modalità della condotta tenuta, nell'occorso, dal Ferraiolo, assumendo che la detta prova era rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della parte offesa.

6. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod, pen., assumendo che nell'occorso il Ferraiolo, pur sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato autorizzato ad uscire dalla propria abitazione per essere sottoposto a visita medica, sicché il giudice del merito non avrebbe dovuto ritenere la detta aggravante.

7. Con il quarto motivo deduceva omessa motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che in proposito la Corte territoriale si era affidata a formule di stile, concretatesi in un generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alle modalità del fatto.

8. Con il secondo ricorso la difesa del Ferraiolo articolava tre motivi di doglianza.

9. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione celia legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché illogicità della motivazione evidenziando quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso, articolato con il distinto atto sopra illustrato, ed ulteriormente assumendo che il fatto che la violenza fosse stata esercitata nei confronti di persona diversa dal ritenuto debitore non poteva valere ad escludere la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso dell'esistenza di una connessione diretta fra la violenza e il proposito di farsi giustizia arbitrariamente, connessione che nella specie la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente affermando che l'intenzione del Ferraiolo era "quella di utilizzare il sequestro del giovane Sica come ulteriore forma di violenza per indurre il fratello a saldare un debito pregresso già rivendicato".

10. Con il secondo motivo deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che sul punto la Corte territoriale non aveva dato adeguata risposta allo specifico motivo di appello, con il quale era stato valorizzato il corretto comportamento processuale dell'imputato, che aveva partecipato a tutte le udienze tenendo una condotta sempre rispettosa dell'autorità giudiziaria, e aveva reso spontanee dichiarazioni e redatto una memoria a chiarimento dei fatti.

11. Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale riguardo all'aumento di pena per i reati satellite di furto e lesioni personali in relazione alla ritenuta continuazione, nonché illogicità della motivazione sul punto e omesso scrutinio del corrispondente motivo di appello.

Assumeva, in particolare, che con il detto motivo la difesa aveva chiesto la riduzione dei detti aumenti di pena, ritenuti eccessivi, e che a fronte di ciò la Corte territoriale aveva ridotto la pena per il reato più grave lasciando invariati gli aumenti di pena per i reati satellite, in tal modo violando il canone di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, coincidente in entrambi i ricorsi depositati, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Ed invero, secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nell'ipotesi in cui la violenza o minaccia, finalizzata a ottenere l'adempimento di un credito, è rivolta non nei confronti del presunto debitore, bensì di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio (cfr., fra le altre, Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto e altri, Rv. 272017 - 01, secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa dì adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse inteso esercitare nei confronti della parte offesa una pretesa non azionabile davanti al giudice in ragione dell'estraneità alla detta pretesa del soggetto minacciato, evidenziando che ciò emergeva dal fatto che il Ferraiolo, per il tramite della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], aveva rivolto la richiesta di denaro al fratello di costui, Andrea, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e confermato anche da [OSCURATO:PERSONA], che aveva ascoltato al telefono le minacce rivolte dall'imputato al fratello Marco, tutte circostanze congruamente richiamate in seno alla motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto appare immune dai vizi denunciati.

2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo contenuto nel primo ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione di prova testimoniale, e tuttavia al riguardo neppure deduce la sussistenza del presupposto di tale rinnovazione, costituito dalla indispensabilità della prova dedotta ai fini della decisione, affermando, incongruamente, che la stessa sarebbe solo rilevante ai fini del decidere.

3. Diversamente, è fondato il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen., rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi.

Ed invero, la detta aggravante sussiste per "l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato".

Secondo l'orientamento di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 6), cod. pen. occorre che l'imputato sia gravato da un provvedimento coercitivo, che si sia sottratto all'esecuzione di tale provvedimento e che tale sottrazione sia volontaria, occorrendo che egli abbia la consapevolezza di essere ricercato (v. in tal senso Sez. 2, n. 49523 del 29/11/2019, Franconetti, Rv. 278243).Nel caso di specie il presupposto indicato non ricorre, considerato che il Ferraiolo ha commesso il reato non mentre era ricercato poiché si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento coercitivo, bensì mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si era allontanato dalla propria abitazione debitamente autorizzato dal giudice della cautela.

4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen., che deve essere eliminata, e con rinvio avanti la Corte di Appello di Napoli (Corte di Assise d'Appello) per la determinazione della pena; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e deve essere dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen. che elimina e con rinvio avanti la Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena.

Dichi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE di ASSISE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 26 febbraio 2024 la Corte d'Assise d'Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26 giugno 2023 dalla Corte d'Assise di Salerno, riduceva la pena inflitta all'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 629, comma 2, 582, 585, 624-bis e 605 cod. pen., cosi riqualificati dal giudice di primo grado i fatti contestati. In particolare, al Ferraiolo era stato contestato di avere privato della libertà personale [OSCURATO:PERSONA], prendendolo per il giubbotto e caricandolo a forza a bordo della propria autovettura, di averlo quindi percosso con pugni e con una mazza da baseball e minacciato anche di morte con l'ausilio di un coltello a scatto, di avergli sottratto il telefono cellulare e di avergli infine rappresentato che avrebbe dovuto dire al fratello [OSCURATO:PERSONA] di consegnargli la somma di euro 1.400,00. 2. Avverso detta sentenza di appello proponeva due distinti ricorsi per cassazione l'imputato, per il tramite dei propri difensori, chiedendone l'annullamento. 3. Con il primo ricorso articolava quattro motivi di doglianza. 4. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto ex art. 393 cod. pen. Assumeva in particolare che l'imputato aveva chiarito che la responsabilità del sinistro stradale che aveva dato origine al proprio credito era stata assunta da entrambi i fratelli Sica, Marco e Andrea, essendo Marco l'effettivo autore del danno in quanto conducente della vettura coinvolta nell'incidente, così che la pretesa del Ferraiolo doveva ritenersi legittima ed astrattamente tutelabile. 5. Con il secondo motivo deduceva omessa motivazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avente ad oggetto la prova testimoniale relativa alle modalità della condotta tenuta, nell'occorso, dal Ferraiolo, assumendo che la detta prova era rilevante ai fini del giudizio di attendibilità della parte offesa. 6. Con il terzo motivo deduceva violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod, pen., assumendo che nell'occorso il Ferraiolo, pur sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato autorizzato ad uscire dalla propria abitazione per essere sottoposto a visita medica, sicché il giudice del merito non avrebbe dovuto ritenere la detta aggravante. 7. Con il quarto motivo deduceva omessa motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che in proposito la Corte territoriale si era affidata a formule di stile, concretatesi in un generico riferimento ai precedenti penali dell'imputato e alle modalità del fatto. 8. Con il secondo ricorso la difesa del Ferraiolo articolava tre motivi di doglianza. 9. Con il primo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione celia legge penale in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen. nonché illogicità della motivazione evidenziando quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso, articolato con il distinto atto sopra illustrato, ed ulteriormente assumendo che il fatto che la violenza fosse stata esercitata nei confronti di persona diversa dal ritenuto debitore non poteva valere ad escludere la configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni nel caso dell'esistenza di una connessione diretta fra la violenza e il proposito di farsi giustizia arbitrariamente, connessione che nella specie la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente affermando che l'intenzione del Ferraiolo era "quella di utilizzare il sequestro del giovane Sica come ulteriore forma di violenza per indurre il fratello a saldare un debito pregresso già rivendicato". 10. Con il secondo motivo deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che sul punto la Corte territoriale non aveva dato adeguata risposta allo specifico motivo di appello, con il quale era stato valorizzato il corretto comportamento processuale dell'imputato, che aveva partecipato a tutte le udienze tenendo una condotta sempre rispettosa dell'autorità giudiziaria, e aveva reso spontanee dichiarazioni e redatto una memoria a chiarimento dei fatti. 11. Con il terzo motivo deduceva inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale riguardo all'aumento di pena per i reati satellite di furto e lesioni personali in relazione alla ritenuta continuazione, nonché illogicità della motivazione sul punto e omesso scrutinio del corrispondente motivo di appello. Assumeva, in particolare, che con il detto motivo la difesa aveva chiesto la riduzione dei detti aumenti di pena, ritenuti eccessivi, e che a fronte di ciò la Corte territoriale aveva ridotto la pena per il reato più grave lasciando invariati gli aumenti di pena per i reati satellite, in tal modo violando il canone di proporzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, coincidente in entrambi i ricorsi depositati, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nell'ipotesi in cui la violenza o minaccia, finalizzata a ottenere l'adempimento di un credito, è rivolta non nei confronti del presunto debitore, bensì di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio (cfr., fra le altre, Sez. 2, n. 5092 del 20/12/2017, Gatto e altri, Rv. 272017 - 01, secondo cui è configurabile il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quando ad un'iniziale pretesa dì adempimento di un credito effettuata con minaccia o violenza nei riguardi del debitore seguano ulteriori violenze e minacce di terzi estranei verso il nucleo familiare del debitore, sicché l'iniziale pretesa arbitraria si trasforma in richiesta estorsiva, sia a causa delle modalità e della diversità dei soggetti autori delle violenze, che per l'estraneità dei soggetti minacciati alla pretesa azionata). Nel caso di specie la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse inteso esercitare nei confronti della parte offesa una pretesa non azionabile davanti al giudice in ragione dell'estraneità alla detta pretesa del soggetto minacciato, evidenziando che ciò emergeva dal fatto che il Ferraiolo, per il tramite della parte offesa [OSCURATO:PERSONA], aveva rivolto la richiesta di denaro al fratello di costui, Andrea, come dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e confermato anche da [OSCURATO:PERSONA], che aveva ascoltato al telefono le minacce rivolte dall'imputato al fratello Marco, tutte circostanze congruamente richiamate in seno alla motivazione del provvedimento impugnato, che pertanto appare immune dai vizi denunciati. 2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo contenuto nel primo ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'assunzione di prova testimoniale, e tuttavia al riguardo neppure deduce la sussistenza del presupposto di tale rinnovazione, costituito dalla indispensabilità della prova dedotta ai fini della decisione, affermando, incongruamente, che la stessa sarebbe solo rilevante ai fini del decidere. 3. Diversamente, è fondato il terzo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen., rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi. Ed invero, la detta aggravante sussiste per "l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato". Secondo l'orientamento di questa Suprema Corte, che il Collegio condivide, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 6), cod. pen. occorre che l'imputato sia gravato da un provvedimento coercitivo, che si sia sottratto all'esecuzione di tale provvedimento e che tale sottrazione sia volontaria, occorrendo che egli abbia la consapevolezza di essere ricercato (v. in tal senso Sez. 2, n. 49523 del 29/11/2019, Franconetti, Rv. 278243).Nel caso di specie il presupposto indicato non ricorre, considerato che il Ferraiolo ha commesso il reato non mentre era ricercato poiché si sottraeva volontariamente all'esecuzione di un provvedimento coercitivo, bensì mentre era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e si era allontanato dalla propria abitazione debitamente autorizzato dal giudice della cautela. 4. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen., che deve essere eliminata, e con rinvio avanti la Corte di Appello di Napoli (Corte di Assise d'Appello) per la determinazione della pena; nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e deve essere dichiarato irrevocabile il giudizio di responsabilità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 6) cod. pen. che elimina e con rinvio avanti la Corte di Appello di Napoli per la determinazione della pena. Dichi
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