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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07041/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva del ricorrente, volta a contrastare la rilevata inammissibilità ed a sostenere la fondatezza dei motivi proposti; letta la memoria della parte civile che ha sostenuto l'inammissibilità o comunque il rigetto dei motivi proposti; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da profili di censura sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondati e comunque relativi a punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (correttamente la Corte di appello ha individuato l'ambito del giudizio di rinvio e comunque, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi ai fini della dosimetria della pena, considerato il consolidato principio di diritto, secondo cui non è necessario che il giudice di merito ai fini del trattamento sanzionatorio prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, cfr. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); ritenuto, quanto all'aumento per la continuazione, che il ricorso è viepiù generico, posto che non essendo la motivazione di tale componente della pena ad essere stata oggetto del ricorso originario, ben poteva la sentenza impugnata saldarsi sul punto con la motivazione della precedente pronuncia di merito (in ordine alla quale il ricorrente nulla dice); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 1/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presicie7ite Ersilia tnese [OSCURATO:PERSONA]:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva del ricorrente, volta a contrastare la rilevata inammissibilità ed a sostenere la fondatezza dei motivi proposti; letta la memoria della parte civile che ha sostenuto l'inammissibilità o comunque il rigetto dei motivi proposti; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da profili di censura sul trattamento sanzionatorio manifestamente infondati e comunque relativi a punti già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (correttamente la Corte di appello ha individuato l'ambito del giudizio di rinvio e comunque, ha indicato gli elementi ritenuti decisivi ai fini della dosimetria della pena, considerato il consolidato principio di diritto, secondo cui non è necessario che il giudice di merito ai fini del trattamento sanzionatorio prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, cfr. Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); ritenuto, quanto all'aumento per la continuazione, che il ricorso è viepiù generico, posto che non essendo la motivazione di tale componente della pena ad essere stata oggetto del ricorso originario, ben poteva la sentenza impugnata saldarsi sul punto con la motivazione della precedente pronuncia di merito (in ordine alla quale il ricorrente nulla dice); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 1/2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presicie7ite Ersilia tnese [OSCURATO:PERSONA]:
Sentenza Cassazione n. 07041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris