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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 05526/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28007/2021 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, reiterando questioni alle quali la Corte di appello ha già esaurientemente risposto, concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate dal ricorrente.

In particolare, per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha congruamente evidenziato come l'imputato si oppose, prima con le minacce e poi con la violenza , contro i pubblici ufficiali per impedire loro che gli sequestrassero il motociclo e, per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso, ha correttamente considerato che la volontarietà della condotta consistita nello spintonare l'assistente Militello basta a attribuirgli la responsabilità per le lesioni che ne derivarono.

2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] 1.1771-(- 58 202ii IL c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; n. 28007/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché, reiterando questioni alle quali la Corte di appello ha già esaurientemente risposto, concerne le convergenti valutazioni discrezionali sviluppate dai Giudici di merito sulla base di plausibili e pertinenti massime di esperienza senza incorrere in manifeste illogicità, del resto non evidenziate dal ricorrente. In particolare, per quel che riguarda il primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha congruamente evidenziato come l'imputato si oppose, prima con le minacce e poi con la violenza , contro i pubblici ufficiali per impedire loro che gli sequestrassero il motociclo e, per quel che riguarda il secondo motivo di ricorso, ha correttamente considerato che la volontarietà della condotta consistita nello spintonare l'assistente Militello basta a attribuirgli la responsabilità per le lesioni che ne derivarono. 2. Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021 Il Presidente estensore [OSCURATO:PERSONA] 1.1771-(- 58 202ii IL c
Sentenza Cassazione n. 05526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris