CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1962
Cassazione n. 09541/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/12/1962 avverso la sentenza del 20/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di RAVENNA"tateravvi9e-aftelrfarti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 811.1qs.74/2000, deducendo omessa applicazione dell'art. 129 cod. proc.pen. e Icon il secondoiolazione di legge con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 56 bis L.n.689/1981. Il ricorso, proposto il 05/07/2024, e quindi dopo il 03/08/2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. 23/06/2017, n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente