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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:945
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0079_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 – Unión de [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑79/21) «Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) – Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale – Obbligo di informazione – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esigenze di buona fede, equilibrio e trasparenza – Conseguenze della dichiarazione di nullità»

1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola che fissa un tasso d’interesse variabile – Obbligo di trasparenza – Professionista esente dall’obbligo di fornire al consumatore l’informazione relativa al passato andamento dell’indice di riferimento del credito, ai sensi della legislazione e giurisprudenza nazionali – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 3 e 5) (v. punti 24-30, dispositivo 1)

2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Clausola che fissa un tasso d’interesse variabile – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale – Legislazione e giurisprudenza nazionali che considerano l’assenza di buona fede da parte del professionista quale presupposto per questa valutazione – Inammissibilità – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva 93/13 del Consiglio, considerando 16 e artt. 3, § 1, e 5) (v. punti 32-43, dispositivo 2)

3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva – Inammissibilità – Sostituzione di un indice legale ad una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo – Indici che producono gli stessi effetti – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 45-49, dispositivo 3)

4. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2, e 94) (v. punti 51-56, dispositivo 4) Dispositivo 1) L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’esigenza di trasparenza delle clausole contrattuali, nel contesto di un mutuo ipotecario, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che dispensano il professionista dal fornire al consumatore, all’atto di conclusione di un contratto di mutuo ipotecario, le informazioni relative al precedente andamento dell’indice di riferimento, quantomeno nel corso degli ultimi due anni, operando il confronto rispetto almeno a un diverso indice, quale l’indice Euribor, a condizione che tale normativa e tale giurisprudenza nazionali consentano tuttavia al giudice di accertare che, alla luce degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo dell’indice di riferimento e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali secondo cui l’assenza di buona fede del professionista è una condizione previa necessaria ai fini di qualsivoglia controllo del contenuto di una clausola non trasparente di un contratto concluso con un consumatore.

Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, debba ritenersi che il professionista abbia agito in buona fede, scegliendo un indice previsto dalla legge, e se la clausola che incorpora tale indice sia tale da creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 3) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici producano i medesimi effetti, purché siano rispettate le condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA] ( C‑125/18 , EU:C:2020:138 ). 4) La sedicesima questione posta dal Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n. 2 de Ibiza (tribunale di primo grado n. 2 di Ibiza, Spagna) è manifestamente irricevibile.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0079_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 17 novembre 2021 – Unión de [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑79/21) «Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Contratto di mutuo ipotecario – Tasso d’interesse variabile – Indice di riferimento fondato sui mutui ipotecari (IRMI) – Controllo della trasparenza da parte del giudice nazionale – Obbligo di informazione – Accertamento del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esigenze di buona fede, equilibrio e trasparenza – Conseguenze della dichiarazione di nullità» 1. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola che fissa un tasso d’interesse variabile – Obbligo di trasparenza – Professionista esente dall’obbligo di fornire al consumatore l’informazione relativa al passato andamento dell’indice di riferimento del credito, ai sensi della legislazione e giurisprudenza nazionali – Ammissibilità – Presupposto (Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 3 e 5) (v. punti 24-30, dispositivo 1) 2. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Clausola abusiva ai sensi dell’articolo 3 – Clausola che fissa un tasso d’interesse variabile – Valutazione del carattere abusivo da parte del giudice nazionale – Legislazione e giurisprudenza nazionali che considerano l’assenza di buona fede da parte del professionista quale presupposto per questa valutazione – Inammissibilità – Verifica spettante al giudice nazionale (Direttiva 93/13 del Consiglio, considerando 16 e artt. 3, § 1, e 5) (v. punti 32-43, dispositivo 2) 3. Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13 – Constatazione del carattere abusivo di una clausola – Portata – Revisione da parte del giudice nazionale del contenuto di una clausola abusiva – Inammissibilità – Sostituzione di un indice legale ad una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo – Indici che producono gli stessi effetti – Ammissibilità – Presupposti (Direttiva 93/13 del Consiglio, artt. 6, § 1, e 7, § 1) (v. punti 45-49, dispositivo 3) 4. Questioni pregiudiziali – Ricevibilità – Limiti – Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile – Irricevibilità manifesta (Art. 267 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 53, § 2, e 94) (v. punti 51-56, dispositivo 4) Dispositivo 1) L’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e l’esigenza di trasparenza delle clausole contrattuali, nel contesto di un mutuo ipotecario, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa e a una giurisprudenza nazionali che dispensano il professionista dal fornire al consumatore, all’atto di conclusione di un contratto di mutuo ipotecario, le informazioni relative al precedente andamento dell’indice di riferimento, quantomeno nel corso degli ultimi due anni, operando il confronto rispetto almeno a un diverso indice, quale l’indice Euribor, a condizione che tale normativa e tale giurisprudenza nazionali consentano tuttavia al giudice di accertare che, alla luce degli elementi di informazione disponibili al pubblico e accessibili, nonché delle informazioni fornite, eventualmente, dal professionista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e accorto, sia stato in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di calcolo dell’indice di riferimento e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intellegibili, le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una siffatta clausola sui suoi obblighi finanziari. 2) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa e a una giurisprudenza nazionali secondo cui l’assenza di buona fede del professionista è una condizione previa necessaria ai fini di qualsivoglia controllo del contenuto di una clausola non trasparente di un contratto concluso con un consumatore. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti del procedimento principale, debba ritenersi che il professionista abbia agito in buona fede, scegliendo un indice previsto dalla legge, e se la clausola che incorpora tale indice sia tale da creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto. 3) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che, nell’ipotesi di nullità di una clausola abusiva che fissa un indice di riferimento per il calcolo degli interessi variabili di un mutuo, il giudice nazionale sostituisca a tale indice un indice legale, applicabile in assenza di un diverso accordo tra le parti contraenti, ove questi due indici producano i medesimi effetti, purché siano rispettate le condizioni previste al punto 67 della sentenza del 3 marzo 2020, Gómez del [OSCURATO:PERSONA] ( C‑125/18 , EU:C:2020:138 ). 4) La sedicesima questione posta dal Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n. 2 de Ibiza (tribunale di primo grado n. 2 di Ibiza, Spagna) è manifestamente irricevibile.
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