CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22615/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso e rappresentato per procura speciale dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –resistente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte , n . 629/02/2017, depositata il 15 marzo 2017. PREVIDENZA INTEGRATIVAUdita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 2 aprile 202 3 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] presentò istanza di rimborso Irpef per l’ anno 2006, per le somme trattenute in eccedenza sulla capitalizzazione della pensione integrativa corrisposta dai [OSCURATO:PERSONA].Int e Previndai, a seguito della riliquidazione operata dall’Agenzia delle entrate con avviso bonario del 2010 (all’esito del controllo automatizzato effettuato sulle somme percepite dal contribuente e dichiarate dal sostituto d’imposta), e per effetto dell ’erronea applicazione dell’abrogato art. 20 t.u.i.r. , sull’altrettanto erroneo presupposto che in tal senso disponesse l’art. 23 d.lgs. 5dicembre 2005, n. 252 . Successivamente il contribuente impugnò il silenzio rifiuto dell’amministrazione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che accolse il ricorso. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Piemonte ha accolto invece l’appello dell’Agenzia. In particolare, il giudice d ’ appello ha premesso che la prestazione è stata erogata al contribuente nel 2006, sulla base di montanti accumulati fino al 31 dicembre 2005, e che la tassazione doveva quindi avvenire a norma dell’art. 20 t.u.i.r., abrogato dal predetto d.lgs n. 252 del 2005 con efficacia dall’1 gennaio 2007. 3. Contro tale decisione ha proposto ricorso la contribuente, affidandolo ad un solo motivo. L’Agenzia delle entrate ha prodotto nota al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso il contribuente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 20 t.u.i.r. e dell’art. 23 d.lgs n. 252 del 2005, in connessione al principio tempus regit actumdi cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale. In sintesi, il contribuente sostiene che la tassazione non sarebbe potuta avvenire a norma dell’art. 20 t.u.i.r., norma che era stata già abrogata al momento(2006) in cui la prestazione è stata erogata, e tanto più al momento (2010) in cui l’Amministrazione ha riliquidato l’importo dovuto con l’avviso bonario. Ritiene il Collegio che sia necessario acquisire il fascicolo del giudizio di merito, con conseguente rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, disponendo l’acquisizione del fascicolo di merito dalla Commissione tributaria di secondo grado del Piemonte. Così deciso in Roma, n