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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21839/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 11897-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2021 MICCICHE' RICCARDO, elettivamente domiciliato in 3855 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 7337/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2015 R.G.N. 7704/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 11897/2016 Premesso che

1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l'accertamento della illegittimità o nullità del termine apposto a tre contratti stipulati con il Dipartimento della Protezione Civile in data 16 giugno 2004 (contratto successivamente prorogato due volte, fino al 31 dicembre 2006), in data 31 gennaio 2007 e in data 8 maggio 2008, nonché per ottenere la conversione del primo di tali contratti in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il conseguente reinserimento in servizio, oltre al pagamento dell'indennità ex art. 32, c. 5,

I. n. 183/2010; in subordine, ha chiesto che, accertata e dichiarata la illegittimità o la nullità del termine apposto ai contratti in questione, la Presidenza del Consiglio fosse condannata al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18

I. n. 300/1970.

2. L'adito Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda subordinata, ritenuta la nullità dei termini, ma esclusa la convertibilità in rapporto a tempo indeterminato per il divieto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, ha riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno, secondo i criteri previsti dall'art. 32, commi 5 e 6,

I. n. 183/2010, concretamente determinandolo in misura pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto.

3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7337/2015, pubblicata il 9 novembre 2015, ha ritenuto inammissibile il primo motivo del gravame principale, con il quale la Presidenza del Consiglio aveva dedotto che, nel caso di specie, erano stati conferiti al [OSCURATO:PERSONA] incarichi con contratti di lavoro autonomo e non subordinato, rilevando come tale allegazione fosse nuova e del tutto incompatibile con le difese articolate nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ.; quanto all'ammontare del danno, ha ritenuto, in riforma della sentenza di primo grado, che esso dovesse liquidarsi nella misura di quindici mensilità e cioè nell'importo del diritto di opzione ex art. 18

I. n. 300/1970, trattandosi dell'unico parametro che consentisse di esprimere in termini monetari il valore del posto di lavoro.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con quattro motivi, cui ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Rilevato che

6. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 345 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale esaminato il primo motivo di appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla legittimità dei contratti a termine (in quanto relativi a rapporti di lavoro autonomo e non subordinato) e per averlo ritenuto inammissibile sul rilievo della novità dell'allegazione e della sua incompatibilità con le difese articolate nel giudizio di primo grado: pronuncia erronea ed illegittima, ad avviso della ricorrente, poiché emessa in violazione del principio iura novit curia, secondo il quale il giudice è tenuto ad individuare la norma applicabile alla controversia, indipendentemente dalle indicazioni fornite dalle parti, e poiché la Corte non aveva tenuto conto che con tale motivo di appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva proposto un'eccezione in senso stretto o una domanda nuova, precluse dalla norma di cui all'art. 345 cod. proc. civ., ma solo espresso mere difese a supporto della eccezione - già sollevata davanti al Tribunale e ribadita con il ricorso di secondo grado - di legittimità dei contratti a termine stipulati con il [OSCURATO:PERSONA].

In sostanza, era stata data, con tali difese, una più esatta qualificazione di detti contratti a termine che, in quanto relativi a situazioni contingenti ed eccezionali collegate ad eventi emergenziali, potevano essere più correttamente inquadrati come prestazioni di lavoro autonomo ed era stata ribadita l'inapplicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in virtù della circostanza che i contratti erano relativi ad effettive situazioni emergenziali e temporanee, mentre il divieto, di cui alla norma citata, vale soltanto per contratti a termine stipulati per far fronte ad esigenze "ordinarie" della [OSCURATO:PERSONA] o a esigenze "falsamente eccezionali": era, quindi, indifferente che in primo grado la Presidenza del Consiglio avesse solo argomentato sulla non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, mentre in appello aveva ipotizzato l'applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. citato.

7. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte ignorato gli atti difensivi di primo e secondo grado dell'Amministrazione, con i quali era stato posto in evidenza che tutti i contratti stipulati con il Miccichè trovavano la loro giustificazione in situazioni di emergenza, non affrontabili mediante il solo personale in ruolo della Presidenza del Consiglio, con conseguente insussistenza di un abusivo utilizzo dello strumento dei contratti a termine.

8. Con il terzo viene dedotta dalla ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001, nonché degli artt.1218 e 1223 cod. civ., per non avere la Corte considerato che è consentita la proroga dei contratti a termine per non più di cinque volte in trentasei mesi, purché essi si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, mentre nella specie tali condizioni erano del tutto assenti, avendo ciascuno dei contratti ad oggetto una diversa attività, relativa a situazioni emergenziali diverse.

9. Con il quarto (subordinato) motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18

I. n. 300/1970 e dell'art. 32, comma 5,

I. n. 183/2010, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere quantificato il danno in difformità dal principio affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016.Osservato che

10. Il primo motivo deve essere respinto.

11. Al riguardo si deve in primo luogo escludere la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale ha distintamente considerato il primo motivo di appello dell'Amministrazione (come risulta, con evidenza, dalle pp. 2-3), sia pure arrestando il proprio esame ad una valutazione di inammissibilità.

12. Quanto alla dedotta violazione del principio iura novit curia (art. 113, comma 1, cod. proc. civ.), deve riaffermarsi il principio, secondo il quale il giudice, in 'virtù di tale principio, "ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti" (Cass. n. 30607/2018; conforme n. 11103/2020): puntuale allegazbne o contestazione peraltro non dimostrate - nell'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1°, n.6 cod. proc. civ. - in sede di esposizione della censura in esame.

13. Il secondo motivo risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (c.d. doppia conforme), né la ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi, fra altre: n. 19001/2016; n. 26774/2016; n. 20994/2019).

14. Può anzi ritenersi che la Corte di appello, accertando il diritto al risarcimento del danno in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 (se pure con l'adozione di un criterio illegittimo per la determinazione del relativo ammontare, come si preciserà a proposito del quarto motivo di ricorso), abbia condiviso le ragioni di fatto, sulle quali si è fondata la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, e di conseguenza confermato la ricostruzione della vicenda già operata dal primo giudice.

15. Parimenti inammissibile risulta il terzo motivo.

16. Ed invero qualora, con il ricorso per cassazione, "siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio" (Cass. n. 20694/2018, conforme Cass. n. 15430/2018).

17. E' invece fondato, e deve essere accolto, il quarto motivo di ricorso, essendosi la Corte di appello discostata dal principio, ormai del tutto consolidato, per il quale "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del .2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della

I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come 'danno comunitario', determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (Sez.

U n. 5072/2016 e successive numerose conformi).

Ritenuto che

18. In conclusione, l'impugnata sentenza n. 7337/2015 della Corte di appello di Roma deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo di ricorso e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuova determinazione del danno, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigettato il primo, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 11897-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro 2021 MICCICHE' RICCARDO, elettivamente domiciliato in 3855 ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 73, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 7337/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2015 R.G.N. 7704/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 11897/2016 Premesso che 1. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l'accertamento della illegittimità o nullità del termine apposto a tre contratti stipulati con il Dipartimento della Protezione Civile in data 16 giugno 2004 (contratto successivamente prorogato due volte, fino al 31 dicembre 2006), in data 31 gennaio 2007 e in data 8 maggio 2008, nonché per ottenere la conversione del primo di tali contratti in contratto di lavoro a tempo indeterminato e il conseguente reinserimento in servizio, oltre al pagamento dell'indennità ex art. 32, c. 5, I. n. 183/2010; in subordine, ha chiesto che, accertata e dichiarata la illegittimità o la nullità del termine apposto ai contratti in questione, la Presidenza del Consiglio fosse condannata al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18 I. n. 300/1970. 2. L'adito Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda subordinata, ritenuta la nullità dei termini, ma esclusa la convertibilità in rapporto a tempo indeterminato per il divieto di cui all'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, ha riconosciuto all'attore il diritto al risarcimento del danno, secondo i criteri previsti dall'art. 32, commi 5 e 6, I. n. 183/2010, concretamente determinandolo in misura pari a sette mensilità della retribuzione globale di fatto. 3. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7337/2015, pubblicata il 9 novembre 2015, ha ritenuto inammissibile il primo motivo del gravame principale, con il quale la Presidenza del Consiglio aveva dedotto che, nel caso di specie, erano stati conferiti al [OSCURATO:PERSONA] incarichi con contratti di lavoro autonomo e non subordinato, rilevando come tale allegazione fosse nuova e del tutto incompatibile con le difese articolate nella memoria ex art. 416 cod. proc. civ.; quanto all'ammontare del danno, ha ritenuto, in riforma della sentenza di primo grado, che esso dovesse liquidarsi nella misura di quindici mensilità e cioè nell'importo del diritto di opzione ex art. 18 I. n. 300/1970, trattandosi dell'unico parametro che consentisse di esprimere in termini monetari il valore del posto di lavoro. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con quattro motivi, cui ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 5. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Rilevato che 6. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 345 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale esaminato il primo motivo di appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla legittimità dei contratti a termine (in quanto relativi a rapporti di lavoro autonomo e non subordinato) e per averlo ritenuto inammissibile sul rilievo della novità dell'allegazione e della sua incompatibilità con le difese articolate nel giudizio di primo grado: pronuncia erronea ed illegittima, ad avviso della ricorrente, poiché emessa in violazione del principio iura novit curia, secondo il quale il giudice è tenuto ad individuare la norma applicabile alla controversia, indipendentemente dalle indicazioni fornite dalle parti, e poiché la Corte non aveva tenuto conto che con tale motivo di appello la Presidenza del Consiglio dei Ministri non aveva proposto un'eccezione in senso stretto o una domanda nuova, precluse dalla norma di cui all'art. 345 cod. proc. civ., ma solo espresso mere difese a supporto della eccezione - già sollevata davanti al Tribunale e ribadita con il ricorso di secondo grado - di legittimità dei contratti a termine stipulati con il [OSCURATO:PERSONA]. In sostanza, era stata data, con tali difese, una più esatta qualificazione di detti contratti a termine che, in quanto relativi a situazioni contingenti ed eccezionali collegate ad eventi emergenziali, potevano essere più correttamente inquadrati come prestazioni di lavoro autonomo ed era stata ribadita l'inapplicabilità alla fattispecie concreta dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 in virtù della circostanza che i contratti erano relativi ad effettive situazioni emergenziali e temporanee, mentre il divieto, di cui alla norma citata, vale soltanto per contratti a termine stipulati per far fronte ad esigenze "ordinarie" della [OSCURATO:PERSONA] o a esigenze "falsamente eccezionali": era, quindi, indifferente che in primo grado la Presidenza del Consiglio avesse solo argomentato sulla non ricorrenza dei presupposti per l'applicazione del divieto ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, mentre in appello aveva ipotizzato l'applicazione alla fattispecie della disposizione di cui all'art. 7, comma 6, d.lgs. citato. 7. Con il secondo motivo viene dedotto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per avere la Corte ignorato gli atti difensivi di primo e secondo grado dell'Amministrazione, con i quali era stato posto in evidenza che tutti i contratti stipulati con il Miccichè trovavano la loro giustificazione in situazioni di emergenza, non affrontabili mediante il solo personale in ruolo della Presidenza del Consiglio, con conseguente insussistenza di un abusivo utilizzo dello strumento dei contratti a termine. 8. Con il terzo viene dedotta dalla ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 36, commi 2 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001, nonché degli artt.1218 e 1223 cod. civ., per non avere la Corte considerato che è consentita la proroga dei contratti a termine per non più di cinque volte in trentasei mesi, purché essi si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, mentre nella specie tali condizioni erano del tutto assenti, avendo ciascuno dei contratti ad oggetto una diversa attività, relativa a situazioni emergenziali diverse. 9. Con il quarto (subordinato) motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18 I. n. 300/1970 e dell'art. 32, comma 5, I. n. 183/2010, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere quantificato il danno in difformità dal principio affermato dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016.Osservato che 10. Il primo motivo deve essere respinto. 11. Al riguardo si deve in primo luogo escludere la nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., poiché la Corte territoriale ha distintamente considerato il primo motivo di appello dell'Amministrazione (come risulta, con evidenza, dalle pp. 2-3), sia pure arrestando il proprio esame ad una valutazione di inammissibilità. 12. Quanto alla dedotta violazione del principio iura novit curia (art. 113, comma 1, cod. proc. civ.), deve riaffermarsi il principio, secondo il quale il giudice, in 'virtù di tale principio, "ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti" (Cass. n. 30607/2018; conforme n. 11103/2020): puntuale allegazbne o contestazione peraltro non dimostrate - nell'inosservanza del requisito di cui all'art. 366, comma 1°, n.6 cod. proc. civ. - in sede di esposizione della censura in esame. 13. Il secondo motivo risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (c.d. doppia conforme), né la ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014; conformi, fra altre: n. 19001/2016; n. 26774/2016; n. 20994/2019). 14. Può anzi ritenersi che la Corte di appello, accertando il diritto al risarcimento del danno in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 (se pure con l'adozione di un criterio illegittimo per la determinazione del relativo ammontare, come si preciserà a proposito del quarto motivo di ricorso), abbia condiviso le ragioni di fatto, sulle quali si è fondata la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, e di conseguenza confermato la ricostruzione della vicenda già operata dal primo giudice. 15. Parimenti inammissibile risulta il terzo motivo. 16. Ed invero qualora, con il ricorso per cassazione, "siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio" (Cass. n. 20694/2018, conforme Cass. n. 15430/2018). 17. E' invece fondato, e deve essere accolto, il quarto motivo di ricorso, essendosi la Corte di appello discostata dal principio, ormai del tutto consolidato, per il quale "In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del .2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come 'danno comunitario', determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito" (Sez. U n. 5072/2016 e successive numerose conformi). Ritenuto che 18. In conclusione, l'impugnata sentenza n. 7337/2015 della Corte di appello di Roma deve essere cassata in accoglimento del quarto motivo di ricorso e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla stessa Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuova determinazione del danno, si atterrà al principio di diritto sopra richiamato. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto motivo, rigettato il primo, dichiarati inammissibili il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in
Sentenza Cassazione n. 21839/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris