CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2024
Cassazione n. 04688/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo motivo riguardanta la sussistenza del dolo specifico è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della consapevole condotta pericolosa posta in essere dall'imputato per opporsi al controllo da parte degli operanti; Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato le diverse e gravi violazioni poste in essere dall'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2024