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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37656/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19326-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7059/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/ 11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO Con sentenza n. 7059/02/2021 la CIR per la Regione Sicilia confermava la decisione della CTP di Siracusa, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente per carenza d'interesse per aver quest'ultimo impugnato l'avvenuta comunicazione di iscrizione di ipoteca legale, disposta dall'Agente della Riscossione, su beni di proprietà della sorella, né potendo egli proporre in proprio un ricorso per far valere un altrui diritto giusti gli artt. 81 e 100 c.p.c.

Il contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all'Agente della Riscossione e all'Amministrazione finanziaria che sola ha resistito con controricorso.

La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso.

CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma Ric. 2022 n. 19326 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19326-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7059/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA, depositata il 06/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/ 11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Con sentenza n. 7059/02/2021 la CIR per la Regione Sicilia confermava la decisione della CTP di Siracusa, con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal contribuente per carenza d'interesse per aver quest'ultimo impugnato l'avvenuta comunicazione di iscrizione di ipoteca legale, disposta dall'Agente della Riscossione, su beni di proprietà della sorella, né potendo egli proporre in proprio un ricorso per far valere un altrui diritto giusti gli artt. 81 e 100 c.p.c. Il contribuente ha notificato il ricorso per cassazione all'Agente della Riscossione e all'Amministrazione finanziaria che sola ha resistito con controricorso. La parte ricorrente non ha tuttavia depositato il ricorso. CONSIDERATO Questa Sezione (ord. n. 33270 e n. 33271 del 2022), in tema di improcedibilità del ricorso per cassazione per il mancato deposito in cancelleria entro i termini di cui all'art. 369 c.p.c., ha disposto la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini dell'eventuale rimessione alle Sezioni Unite, ex art. 374, comma 2, c.p.c., sulla questione oggetto di contrasto, ritenuta anche di massima di particolare importanza se, nel caso di ricorso per cassazione dichiarato improcedibile e di mancata iscrizione a ruolo ad opera del ricorrente, debba o meno trovare applicazione il disposto di cui all'art. 13, comma Ric. 2022 n. 19326 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, ai sensi del quale, quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte.
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