CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35710_22 Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 5 del D. Igs. 74/2000 con recidiva reiterata, deduce l'inosservanza della legge processuale penale con riguardo agli artt. 24, 111 cost., 521, 522, 178 lettera b) e 179 cod.proc.pen. e art. 5 del citato d. Igs. con riguardo all'effettiva conoscenza dell'avviso di accertamento. Ritenuto che il motivo è inammissibile perché risulta proposto in assenza di interesse concreto in quanto non viene in questione afimpugnazione dell'avviso avanti al giudice tributario, ma la sussistenza dell'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali con evasione di imposta superiore alla soglia di legge, ritenuta sulla scorta del testimoniale anche con riguardo all'ammontare dell'evasione di molto superiore alle soglia di legge. Inoltre, il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag.3). Rilevato che il secondo motivo il ricorrente che lamenta la violazione delle norme processuali e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio" ai sensi dell'art. 533 c. 1 cod.proc.pen. è inammissibile perché connotato da aspecificità estrinseca non coniugandosi con le ragioni della decisione fondata su elementi probatori solidi e su un apparato argomentativo congruo. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio