CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1959
Cassazione n. 17170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a CHIERI il 25/04/1959 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 10/7/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa il 14/1/2025 dal locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo assolto dal reato di cui al capo 7, perché il fatto non sussiste) con riguardo a numerose contestazioni di cui al d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], censurando il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile per tardività. 4. Evidenziato, in particolare, che la sentenza - pronunciata il 10/7/2025 - è stata depositata in cancelleria il 19/8/2025, dunque nel rispetto dei 60 giorni presi dal Collegio per la stesura della motivazione. Il termine per impugnare - pari a 45 giorni+15 (stante l'assenza dell'imputato in giudizio), ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. - decorreva, dunque, dal 9/9/2025 (non operando la sospensione nel periodo feriale, come da Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, D'Arcangelo) e scadeva 1'8/11/2025. Il ricorso, per contro, è stato depositato il 19/11/2025 (come da annotazione in calce alla sentenza impugnata), dunque tardivamente. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MMAG)2026 « Fun arta Al e Suritis