CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30768/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la memoria fatta pervenire in data 30 aprile 2026 con la quale sichiede la trattazione in camera di consiglio partecipata e si propongono motivinuovi.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitenuto, preliminarmente, che non può essere accolta l’istanza ditrattazione in camera di consiglio partecipata ex art. 127 cod. proc. pen. postoche il rito introdotto ex artt. 610 e 611 cod. proc. pen. per l’esame del ricorsonon prevede detta modalità.Rilevato che, con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro infunzione di giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di pronuncia di bis inidem parziale e, di conseguenza, di riconoscimento della continuazione, conriferimento alla sentenza della Corte d'appello di Chambery, del 20 ottobre 2004,riconosciuta dalla Corte di appello di Catanzaro con provvedimento del 12febbraio 2010, trattandosi, secondo l’istante [OSCURATO:PERSONA], di condotta giàgiudicata con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23 giugno 2020,divenuta irrevocabile il 9 marzo 2021, avente tra gli altri ad oggetto il delitto dicui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.[OSCURATO:PERSONA] che avverso l’ordinanza di rigetto è stato proposto ricorso percassazione affidato a un unico motivo (violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671del codice di rito: la motivazione fa riferimento al fatto che il giudicato in Francianon riguardava l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacentigestita da [OSCURATO:PERSONA], quale promotore, già giudicata in Italia ma esclusivamente lacondotta di importazione dall'Olanda alla Francia e l’attività di trasporto distupefacenti, eseguita da [OSCURATO:PERSONA] sempre nello Stato francese, in concorso conMinieri condotta mai giudicata In Italia; l'ordinanza reputa, poi, che l'attivitàgiudicata in Francia sia rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 73 TU Stup. e, invece,si tratta di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria e che,comunque, non tiene conto del fatto che l'istanza era finalizzata a richiedere ilriconoscimento della continuazione, trattandosi di fatto storico unitario, facenteparte dello stesso iter criminis, partito in uno Stato e proseguito nell'altro).Rilevato che, con memoria del 29 aprile 2026, sono stati proposti motivinuovi: il primo, con il quale si articola ulteriormente il motivo principale,affermando che l'operazione, relativa ai fatti commessi in Francia, riguardasegmenti esecutivi di un unico disegno criminoso finalizzatoall'approvvigionamento e distribuzione di sostanze stupefacenti in Italia, per laquale l'odierno ricorrente è stato già condannato come promotore e che i reaticommessi dal ricorrente in Francia e, successivamente, in Italia sono i medesimifatti naturalisticamente intesi, insistendo per l'applicazione dell'istituto dellacontinuazione; il secondo, con il quale si denuncia vizio di motivazione perché,da un lato, l’ordinanza valorizza le dichiarazioni del collaboratore di giustiziaPellicori per affermare il ruolo apicale del ricorrente, dall'altra, questedichiarazioni non vengono prese in considerazione per valutare la continuazione,pur avendo il collaboratore affermato che il gruppo operava, sin dagli anni 2000,mediante importazioni sistematiche di stupefacenti provenienti anche dallaRitenuto che il motivo principale prospettato appare versato in fatto,comunque, riproduttivo di profili di censura già vagliati con l'ordinanzaimpugnata la quale si palesa priva del ravvisato difetto di motivazione (v. p. 2 ess. dove si delinea, peraltro, l’intera peculiare vicenda processuale che hariguardato [OSCURATO:PERSONA] e le pronunce già adottate in sede esecutiva, anche coninterventi di questa Corte, nei suoi confronti).Reputato, peraltro, che il motivi nella parte che concerne l’invocatoriconoscimento della continuazione appare manifestamente infondato posto chel’ordinanza impugnata ha fatto buon governo del principio di diritto affermato daquesta Corte, anche in relazione all’odierno ricorrente, secondo il quale èinapplicabile in executivis la continuazione tra il reato giudicato in Italia e il reatogiudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano - comenel caso in esame - in quanto il vincolo della continuazione non rientra tra lecondizioni cui può essere finalizzato il riconoscimento delle sentenze penalistraniere, ex art. 12, comma primo, cod. pen. (Sez. 5, n. 8365 del 26/09/2013,dep. 2014, Rv. 259035); si è ancora chiarito, ribadendo il principio relativo asentenze straniere riconosciute in Italia, che il vincolo della continuazione non ècontemplato tra le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere, exart. 12, comma primo, cod. pen. e che si tratta di preclusione che non èsuperata dall'art. 3, d. lgs. 12 maggio 2016, n. 73, che ha esteso la possibilità divalutazione alle sentenze straniere non riconosciute che formano oggetto diinformazioni acquisite nell'ambito delle procedure comunitarie di assistenzagiudiziaria, reiterando però le indicazioni del citato art. 12, per quanto attienealle finalità per le quali detta valutazione è consentita (Sez. 5, n. 48059 del02/10/2019, Rv. 277650; Sez. 5, n. 41011 del 21/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmassimata, pronunciata nei confronti dell’odierno ricorrente nel giudiziorescissiorio a seguito di Sez. 1, n. 32212 del 15/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283565 –01 che ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro, infunzione di giudice dell’esecuzione, del 5 luglio 2021, e che ha ribadito la naturaillegale dell'aumento di pena disposto dal giudice della cognizione in applicazionedella continuazione tra il reato giudicato in Italia e altro reato satellite giudicatocon sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, sussistendo difetto disovranità dello Stato italiano e, quindi, di giurisdizione. V. anche Sez. 1, n.17502 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279364 – 01 secondo il quale èinapplicabile la continuazione in executivis tra il reato giudicato in Italia e quellogiudicato con sentenza emessa da uno Stato dell'Unione europea, nonriconosciuta nell'ordinamento italiano, in quanto detto vincolo non rientra inalcuna delle ipotesi in presenza delle quali dette sentenze assumono rilevanza aisensi dell'art. 3, d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73).[OSCURATO:PERSONA] che i motivi nuovi prospettati nell'articolata memoria non possonoessere esaminati per tardività della stessa e che, comunque, in caso diinammissibilità del ricorso principale, a mente dell'art. 585, comma 4, cod. proc.pen., norma di carattere generale applicabile anche al ricorso per cassazione,questa si estende anche ai motivi nuovi, con la conseguenza che l'inammissibilitàdell'atto di impugnazione rende inammissibile il proposto ricorso anche sesuccessivamente, come nel caso al vaglio, sono stati depositati motivi nuovi adintegrazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]