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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 10782/2026

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[OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ricerca [OSCURATO:PERSONA]' in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.113/2022depositata il 08/02/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 17520/2022Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 10782/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, come da dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 23/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ricerca [OSCURATO:PERSONA]' in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n.113/2022depositata il 08/02/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 17520/2022Numero sezionale 354/2026Numero di raccolta generale 10782/2026Data pubblicazione 23/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, come da dispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento;Così deciso in Roma, il 23/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Guglielmo Cinque
Sentenza Cassazione n. 10782/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris