CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 39381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 settembre 2022, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle sentenze divenute irrevocabili emesse dalla stessa Corte nelle date 9 luglio 2008 e 11 luglio 2018. La pena veniva quindi rideterminata per i predetti reati in complessivi anni 14, mesi 10 di reclusione ed euro 3.600,00 di multa, come emerge anche dall'ordinanza del 31 ottobre 2022, di correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della prima ordinanza con riguardo al risultato della sommatoria dei segmenti di pena. Il calcolo corretto della pena era il seguente: pena base di anni 10, mesi 4 di reclusione ed euro 2400,00 di multa per i reati giudicati con la citata sentenza in data 9 luglio 2008; aumento di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1200,00 di multa, così determinato anche tenendo conto della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., per i reati giudicati con la menzionata sentenza in data 11 luglio 2018. 2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla determinazione della pena. Il ricorrente censura l'aumento di pena determinato sulla base del dato temporale che avrebbe connotato la condotta estorsiva giudicata con la citata sentenza in data 11 luglio 2018. Per la difesa, la motivazione offerta dal giudice dell'esecuzione, soprattutto con riguardo al dato relativo allo svolgimento temporale della condotta, risulta del tutto sganciata dai dati emergenti dalla lettura di tale sentenza, dalla quale dovrebbe evincersi come il Cirella abbia preso parte ad un'unica vicenda estorsiva, consumata nell'arco temporale individuato fra il 7 e il 13 aprile 2001. Inoltre, il decidente avrebbe dovuto offrire una motivazione in ordine all'incremento di pena per la recidiva, tenuto conto che, all'epoca in cui venne commesso il fatto, il disposto di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. prevedeva la facoltatività dell'aumento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, dunque inammissibile. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in tema di reato continuato, che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. È stato precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269-01). La giurisprudenza di legittimità, inoltre, ha stabilito che il limite minimo di aumento della pena, nel caso di più reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave, commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per la violazione più grave e deve essere riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non alla misura di ciascun aumento di pena successivo al primo (Sez. 2, n. 18092 del 12/04/2016, Rv. 266850-01). 1.2. Sulla base dei predetti principi, deve affermarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che le doglianze difensive non colgono nel segno, poiché il giudice dell'esecuzione ha reso adeguata motivazione anche in ordine alla determinazione della pena, ponendo l'accento sul ruolo tenuto dal Cirella nelle vicende estorsive e sulle modalità allarmanti della condotta, non solo sulla protrazione di quest'ultima. A fronte di valutazioni così chiare, risultano superati, perché marginali, i rilievi inerenti all'effettiva dimensione temporale della condotta estorsiva, punto sul quale la difesa ha lamentato erronea lettura della relativa sentenza di cognizione. Non ha pregio la censura sulla misura dell'aumento di pena ricollegabile alla recidiva reiterata, poiché l'art. 81, quarto comma, cod. pen., stabilisce un limite minimo, pari ad un terzo, all'aumento di pena per essa, prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen. Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, senza incorrere in alcuna violazione censurabile nel presente giudizio , ma rendendo congrua motivazione, ha espresso razionalmente la propria discrezionalità in proposito, determinando l'aumento di pena per la recidiva entro i limiti di legge e tenendo conto del ruolo del prevenuto e delle modalità di espressione dei reati.2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas