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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10426/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/02/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. DELLA VALLE Luigi, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. lamentando errore materiale o di fatto nella sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 20553 del 08.02.2022.

Con detta pronunzia la Corte regolatrice aveva rigettato, per quanto qui d'interesse, il ricorso presentato dallo stesso DELLA VALLE avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Fermo in relazione a delitto p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. e 10 d.

I.vo n. 74 del 2000, perché, quale amministratore di fatto della Della Valle s.r.I., unitamente al liquidatore e rappresentante legale della suddetta società, al fine di eludere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto occultavano le fatture emesse per finalità commerciali.

2. Il ricorso, corredato da una breve premessa narrativa, consta di due motivi. 2.1 Con il primo motivo si denuncia il grave errore di fatto nell'affermazione da parte della Corte di cassazione di non poter potuto prendere in considerazione il motivo di ricorso avente ad oggetto il travisamento del dato relativo all'uso esclusivo della abitazione del ricorrente.

La Terza Sezione di questa Corte accredita la tesi secondo la quale il travisamento di tale dato "non risulta proposto in sede di appello.

Lo stesso se commesso è avvenuto in primo grado e non in appello, senza che nei motivi di appello sia stato proposto il relativo motivo".

Deduce l'errore percettivo o la svista della Terza Sezione di questa Corte in ordine alla sentenza di primo grado, atteso che dalla motivazione della Corte di merito emergerebbe che il travisamento della proprietà dell'abitazione ove furono rinvenute le scritture contabili fosse stato operato dal giudice di primo grado, mentre in realtà non è indicato tra gli elementi addotti a sostegno della affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

Anzi, il Tribunale di Fermo aderiva in sentenza alla tesi della difesa, riconoscendo che l'abitazione in cui era stata rinvenuta la contabilità della società era di proprietà del padre dell'imputato, Della valle Gaetano, mentre solo nella sentenza della Corte di appello di Ancona si richiama la circostanza per affermare il ruolo di amministratore di fatto della società dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Rileva la difesa che, come risulta dagli atti, l'immobile in cui la Guardia di Finanza aveva rinvenuto la documentazione contabile della società Della Valle s.r.I., situato in Sant'Elpidio a Mare, in via Tanaro n. 56, era di proprietà del padre signor [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società medesima, dove il ricorrente viveva insieme alla propria famiglia di origine, e quindi non in uso esclusivo allo stesso.

Perciò, la sentenza emessa dalla Corte di legittimità commette, secondo il deducente, un errore percettivo nel recepire un elemento probatorio già travisato dalla Corte di merito.

3. Con il secondo motivo denuncia una ulteriore aporia manifestata nella sentenza rescindente circa l'erronea indicazione del periodo in cui il ricorrente avrebbe assunto la carica di amministratore di diritto della Della Valle s.r.I., laddove la Corte afferma che il [OSCURATO:PERSONA] "già dal 12 giugno 2001 al 28 dicembre 2016 era stato amministratore di diritto della società".

Assume come pacifico - e rilevante ai fini del percorso logico-argomentativo della Corte - l'errore atteso che dagli atti risulta incontrovertibile che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito tale carica sino al 2006, e non al 2016. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto questioni non qualificabili né come "errore materiale", né come "errore di fatto".

1.1. Si ricorda che l'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo.

Di contro, sono estranei a tali nozioni, ed esulano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non è emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisamento del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161).

1.2. Meritano altresì richiamo ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia.

In primo luogo, si rammenta che, secondo Sez.

U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis C.P.P..

Sempre in tema si ricorda che Sez.

U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 (così come, in senso conforme, Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), chiarisce che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso.

In detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha fra l'altro precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: principio, quest'ultimo, ripreso anche da Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161; e, ancor più recentemente, da Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060 e da Sez. 4, n. 622 del 20/12/2022, dep. 2023).

1.3. Merita infine di essere richiamata, perché particolarmente pertinente al caso di specie, Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293, che ha ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa: quanto precede in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza.

2. Venendo al caso di specie, quanto al primo motivo di ricorso, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali, è di palmare evidenza il profilo valutativo (dunque non meramente percettivo) dell'asserito errore di fatto di cui si duole l'odierno ricorrente.

2.1. L'errore si incentrerebbe sulla proprietà dell'abitazione di via Tanaro n. 56, in Sant'Elpidio a Mare, presso la quale sarebbe stata rinvenuta la documentazione contabile della società, intestata all'amministrazione di diritto della società, padre dell'odierno ricorrente, ed in uso, seppur in via non esclusiva, anche quest'ultimo, dove risulta peraltro risiedere.

Ne deriva che il segnalato errore non ha ad oggetto una inesatta percezione del contenuto dei provvedimenti impugnati, ma una valutazione dell'evidenza probatoria, come si è detto categoricamente escluso dall'orizzonte applicativo del ricorso straordinario.

2.2. Del resto, la Terza Sezione, al par. 4 del considerato in diritto, evidenzia la adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e della decisione di primo grado, trattandosi di doppia conforme, indicando, tra gli elementi per i quali i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente fosse amministratore di fatto della società, il dato del rinvenimento della documentazione contabile della società nell'accesso alla sua abitazione, oltre alla avanzata età del padre amministratore di diritto, alla avvenuta presentazione di varie denunce per conto della società ed all'aver rivestito in passato la carica di amministratore di diritto.

A fronte di tali emergenze, l'indicazione del rinvenimento nell'abitazione del ricorrente di documentazione contabile costituisce solo uno degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale.

In ordine al merito della vicenda, nei termini sopra rappresentati, deve constatarsi che l'oggetto della valutazione della Corte di legittimità non può spingersi a un riesame esteso allo sviluppo e alla valutazione delle acquisizioni probatorie, e che ciò è espressamente indicato anche nella sentenza della Terza sezione penale investita del ricorso avverso la sentenza d'appello, che ritiene l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto questione di merito insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01).

3. Per le medesime ragioni, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, attenendo ad uno degli indici valutativi della sussistenza della posizione del ricorrente di amministratore di fatto della società.

Inoltre, ad una attenta ed integrale lettura della sentenza, appare di tutta evidenza che non si tratta di errore percettivo ma di un mero "lapsus calami" nella trascrizione dell'anno ("2016", in luogo di "2006") in cui è venuta a cessare la carica di amministratore di diritto della società.

Comparando il passaggio motivazionale censurato dalla difesa (par. 4, primo cpv., del considerato in diritto) con la premessa in fatto (par. 1 del ritenuto in fatto), emerge come la contestazione mossa all'imputato facesse correttamente riferimento all'aver ricoperto tale carica formale fino "al 28 dicembre 2006".

Inoltre, la condotta di concorso del ricorrente con l'amministratore di diritto, contestata come permanente, è collocata temporalmente "fino al 16 settembre 2016".

Tali circostanze si presentano logicamente incompatibili con l'ipotizzato errore percettivo.

4. Quanto precede - per quanto detto, e sulla base della costante giurisprudenza di legittimità - esula dall'oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p., nel quale - si ripete - sono denunciabili unicamente errori "percettivi" (materiali o di fatto).

Diversamente opinando, si finirebbe per avallare una inaccettabile erosione del giudicato e per ammettere una sorta di ulteriore grado di giudizio, in spregio alla "straordinarietà" del rimedio approntato dall'art. 625- bis c.p.p..

6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Mare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 8/02/2022 della Corte di cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. DELLA VALLE Luigi, per il tramite del suo difensore di fiducia, ricorre ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. lamentando errore materiale o di fatto nella sentenza della Terza Sezione penale di questa Corte n. 20553 del 08.02.2022. Con detta pronunzia la Corte regolatrice aveva rigettato, per quanto qui d'interesse, il ricorso presentato dallo stesso DELLA VALLE avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Ancona aveva confermato la condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Fermo in relazione a delitto p. e p. dagli artt. 110 cod. pen. e 10 d. I.vo n. 74 del 2000, perché, quale amministratore di fatto della Della Valle s.r.I., unitamente al liquidatore e rappresentante legale della suddetta società, al fine di eludere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto occultavano le fatture emesse per finalità commerciali. 2. Il ricorso, corredato da una breve premessa narrativa, consta di due motivi. 2.1 Con il primo motivo si denuncia il grave errore di fatto nell'affermazione da parte della Corte di cassazione di non poter potuto prendere in considerazione il motivo di ricorso avente ad oggetto il travisamento del dato relativo all'uso esclusivo della abitazione del ricorrente. La Terza Sezione di questa Corte accredita la tesi secondo la quale il travisamento di tale dato "non risulta proposto in sede di appello. Lo stesso se commesso è avvenuto in primo grado e non in appello, senza che nei motivi di appello sia stato proposto il relativo motivo". Deduce l'errore percettivo o la svista della Terza Sezione di questa Corte in ordine alla sentenza di primo grado, atteso che dalla motivazione della Corte di merito emergerebbe che il travisamento della proprietà dell'abitazione ove furono rinvenute le scritture contabili fosse stato operato dal giudice di primo grado, mentre in realtà non è indicato tra gli elementi addotti a sostegno della affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Anzi, il Tribunale di Fermo aderiva in sentenza alla tesi della difesa, riconoscendo che l'abitazione in cui era stata rinvenuta la contabilità della società era di proprietà del padre dell'imputato, Della valle Gaetano, mentre solo nella sentenza della Corte di appello di Ancona si richiama la circostanza per affermare il ruolo di amministratore di fatto della società dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Rileva la difesa che, come risulta dagli atti, l'immobile in cui la Guardia di Finanza aveva rinvenuto la documentazione contabile della società Della Valle s.r.I., situato in Sant'Elpidio a Mare, in via Tanaro n. 56, era di proprietà del padre signor [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società medesima, dove il ricorrente viveva insieme alla propria famiglia di origine, e quindi non in uso esclusivo allo stesso. Perciò, la sentenza emessa dalla Corte di legittimità commette, secondo il deducente, un errore percettivo nel recepire un elemento probatorio già travisato dalla Corte di merito. 3. Con il secondo motivo denuncia una ulteriore aporia manifestata nella sentenza rescindente circa l'erronea indicazione del periodo in cui il ricorrente avrebbe assunto la carica di amministratore di diritto della Della Valle s.r.I., laddove la Corte afferma che il [OSCURATO:PERSONA] "già dal 12 giugno 2001 al 28 dicembre 2016 era stato amministratore di diritto della società". Assume come pacifico - e rilevante ai fini del percorso logico-argomentativo della Corte - l'errore atteso che dagli atti risulta incontrovertibile che [OSCURATO:PERSONA] ha rivestito tale carica sino al 2006, e non al 2016. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, avendo ad oggetto questioni non qualificabili né come "errore materiale", né come "errore di fatto". 1.1. Si ricorda che l'errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; mentre l'errore di fatto consiste in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo. Di contro, sono estranei a tali nozioni, ed esulano pertanto dal perimetro delle lagnanze che possono costituire oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p., gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 4, Sentenza n. 3367 del 04/10/2016, dep. 2017, Troise, Rv. 268953); per tali ragioni, ad esempio, non è emendabile con il procedimento di che trattasi il travisamento della prova (Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273060), così come, a fortiori, il travisamento del fatto (Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161). 1.2. Meritano altresì richiamo ulteriori arresti della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia. In primo luogo, si rammenta che, secondo Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis C.P.P.. Sempre in tema si ricorda che Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280 (così come, in senso conforme, Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), chiarisce che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. In detta sentenza il [OSCURATO:PERSONA] ha fra l'altro precisato che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie: principio, quest'ultimo, ripreso anche da Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Rv. 237161; e, ancor più recentemente, da Sez. 2, Sentenza n. 29450 del 08/05/2018, Rv. 273060 e da Sez. 4, n. 622 del 20/12/2022, dep. 2023). 1.3. Merita infine di essere richiamata, perché particolarmente pertinente al caso di specie, Sez. 3, n. 26635 del 26/04/2013, Bisogno, Rv. 256293, che ha ribadito che il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Corte di cassazione può avere ad oggetto l'omessa considerazione di una prova esistente, ma non il travisamento della stessa: quanto precede in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso con cui si era contestata la valenza probatoria riconosciuta ad una testimonianza. 2. Venendo al caso di specie, quanto al primo motivo di ricorso, sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali, è di palmare evidenza il profilo valutativo (dunque non meramente percettivo) dell'asserito errore di fatto di cui si duole l'odierno ricorrente. 2.1. L'errore si incentrerebbe sulla proprietà dell'abitazione di via Tanaro n. 56, in Sant'Elpidio a Mare, presso la quale sarebbe stata rinvenuta la documentazione contabile della società, intestata all'amministrazione di diritto della società, padre dell'odierno ricorrente, ed in uso, seppur in via non esclusiva, anche quest'ultimo, dove risulta peraltro risiedere. Ne deriva che il segnalato errore non ha ad oggetto una inesatta percezione del contenuto dei provvedimenti impugnati, ma una valutazione dell'evidenza probatoria, come si è detto categoricamente escluso dall'orizzonte applicativo del ricorso straordinario. 2.2. Del resto, la Terza Sezione, al par. 4 del considerato in diritto, evidenzia la adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata e della decisione di primo grado, trattandosi di doppia conforme, indicando, tra gli elementi per i quali i giudici di merito hanno ritenuto che il ricorrente fosse amministratore di fatto della società, il dato del rinvenimento della documentazione contabile della società nell'accesso alla sua abitazione, oltre alla avanzata età del padre amministratore di diritto, alla avvenuta presentazione di varie denunce per conto della società ed all'aver rivestito in passato la carica di amministratore di diritto. A fronte di tali emergenze, l'indicazione del rinvenimento nell'abitazione del ricorrente di documentazione contabile costituisce solo uno degli elementi valorizzati dalla Corte territoriale. In ordine al merito della vicenda, nei termini sopra rappresentati, deve constatarsi che l'oggetto della valutazione della Corte di legittimità non può spingersi a un riesame esteso allo sviluppo e alla valutazione delle acquisizioni probatorie, e che ciò è espressamente indicato anche nella sentenza della Terza sezione penale investita del ricorso avverso la sentenza d'appello, che ritiene l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto questione di merito insindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540-01). 3. Per le medesime ragioni, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, attenendo ad uno degli indici valutativi della sussistenza della posizione del ricorrente di amministratore di fatto della società. Inoltre, ad una attenta ed integrale lettura della sentenza, appare di tutta evidenza che non si tratta di errore percettivo ma di un mero "lapsus calami" nella trascrizione dell'anno ("2016", in luogo di "2006") in cui è venuta a cessare la carica di amministratore di diritto della società. Comparando il passaggio motivazionale censurato dalla difesa (par. 4, primo cpv., del considerato in diritto) con la premessa in fatto (par. 1 del ritenuto in fatto), emerge come la contestazione mossa all'imputato facesse correttamente riferimento all'aver ricoperto tale carica formale fino "al 28 dicembre 2006". Inoltre, la condotta di concorso del ricorrente con l'amministratore di diritto, contestata come permanente, è collocata temporalmente "fino al 16 settembre 2016". Tali circostanze si presentano logicamente incompatibili con l'ipotizzato errore percettivo. 4. Quanto precede - per quanto detto, e sulla base della costante giurisprudenza di legittimità - esula dall'oggetto del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis c.p.p., nel quale - si ripete - sono denunciabili unicamente errori "percettivi" (materiali o di fatto). Diversamente opinando, si finirebbe per avallare una inaccettabile erosione del giudicato e per ammettere una sorta di ulteriore grado di giudizio, in spregio alla "straordinarietà" del rimedio approntato dall'art. 625- bis c.p.p.. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eur
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