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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30175/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 13910-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4543/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in sede di rinvio da questa Suprema Corte, aveva accolto gli appelli riuniti dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese.

Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2005-2006; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 0 I n. 212/2000, con riguardo all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente legittimato gli avvisi di accertamento, notificati senza il rispetto del termine dilatorio; che, con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., si invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 D. Lgs. n. 546/1992: i giudici del rinvio sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente quanto esposto nei ricorsi in riassunzione; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il primo motivo è infondato; che la sentenza di questa Suprema Corte, n. 11670 del 7 giugno 2016, nel disporre la cassazione con rinvio, aveva così statuito: "Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.24823, depositata il 9 dicembre 2015, esaminando Ric. 2018 n. 13910 sez.

MT - ucl, 14-09-2021 -2- la questione, rimessa da questa sottosezione con ordinanza interlocutoria n.527/2015, hanno chiarito che le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7,

I. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni.

Orbene, la decisione impugnata, vertendosi pacificamente in tema di accertamenti fiscali su tributo PPEF compiuti cd. a tavolino e dunque presso gli Ufficio fiscali, non si è uniformata ai superiori principi rispetto al tributo oggetto del contendere In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità"; che, pertanto, la CTR si è perfettamente attenuta al principio di diritto espresso nella parte rescindente della pronunzia di legittimità, laddove è detto a chiare lettere, oltre ogni dubbio, che - trattandosi nella specie di accertamenti a tavolino di un tributo non armonizzato - il contribuente non avrebbe potuto legittimamente invocare il rispetto dell'art. 12 comma 70

I. n. 212/2000 (Sez. 6-5, n. 11560 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, al riguardo, la memoria contiene la produzione di documenti da considerare inammissibili, posto che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di nuovi atti e documenti, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno comunque prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile Ric. 2018 n. 13910 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -3- la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (Sez. 1, n. 28999 del 12 novembre 2018); che il secondo motivo è parimenti infondato; che, per un verso, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Sez. 6- 5, n. 12191 del 18/05/2018; Sez. 6-5, n. 30444 del 19/12/2017); che, per altro verso, anche nel processo tributario il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione, in contrasto con il giudicato implicito ed interno (Sez. 6-5, n. 18600 del 21/09/2015; Sez.

L, n. 19436 del 20/07/2018); che, pertanto, anche in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano (Sez. 5, n. 29976 del 19/11/2019; Sez. 5, n. 20166 del 07/10/2016); che l'oggetto del giudizio - diversamente da quanto sostiene il ricorrente nella sua memoria - è circoscritto dalla sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di Cassazione e trova i Ric. 2018 n. 13910 sez.

MT - ud. 14-09-2021 -4- suoi limiti nel parziale giudicato e nelle preclusioni che possono essersi verificate nel corso delle fasi precedenti del processo; che, in definitiva, del tutto correttamente la CTR - preso atto che il Ferrara, in fase di appello, non aveva riproposto specificamente questioni ed eccezioni non trattate dalla CTP - ha ritenuto rinunciate le stesse; che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo

13. Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13910-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4543/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in sede di rinvio da questa Suprema Corte, aveva accolto gli appelli riuniti dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Varese. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione del contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF, per gli anni 2005-2006; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria; che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 comma 7 0 I n. 212/2000, con riguardo all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente legittimato gli avvisi di accertamento, notificati senza il rispetto del termine dilatorio; che, con la successiva doglianza, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., si invoca la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 D. Lgs. n. 546/1992: i giudici del rinvio sarebbero stati tenuti a considerare esclusivamente quanto esposto nei ricorsi in riassunzione; che l'intimata ha resistito con controricorso; che il primo motivo è infondato; che la sentenza di questa Suprema Corte, n. 11670 del 7 giugno 2016, nel disporre la cassazione con rinvio, aveva così statuito: "Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n.24823, depositata il 9 dicembre 2015, esaminando Ric. 2018 n. 13910 sez. MT - ucl, 14-09-2021 -2- la questione, rimessa da questa sottosezione con ordinanza interlocutoria n.527/2015, hanno chiarito che le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, I. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente; ciò, peraltro, indipendentemente dal fatto che l'operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni. Orbene, la decisione impugnata, vertendosi pacificamente in tema di accertamenti fiscali su tributo PPEF compiuti cd. a tavolino e dunque presso gli Ufficio fiscali, non si è uniformata ai superiori principi rispetto al tributo oggetto del contendere In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità"; che, pertanto, la CTR si è perfettamente attenuta al principio di diritto espresso nella parte rescindente della pronunzia di legittimità, laddove è detto a chiare lettere, oltre ogni dubbio, che - trattandosi nella specie di accertamenti a tavolino di un tributo non armonizzato - il contribuente non avrebbe potuto legittimamente invocare il rispetto dell'art. 12 comma 70 I. n. 212/2000 (Sez. 6-5, n. 11560 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]); che, al riguardo, la memoria contiene la produzione di documenti da considerare inammissibili, posto che nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 372 c.p.c., non è ammesso il deposito di nuovi atti e documenti, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata, nel qual caso essi vanno comunque prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., rimanendo inammissibile Ric. 2018 n. 13910 sez. MT - ud. 14-09-2021 -3- la loro produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 c.p.c. (Sez. 1, n. 28999 del 12 novembre 2018); che il secondo motivo è parimenti infondato; che, per un verso, nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale (Sez. 6- 5, n. 12191 del 18/05/2018; Sez. 6-5, n. 30444 del 19/12/2017); che, per altro verso, anche nel processo tributario il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione, in contrasto con il giudicato implicito ed interno (Sez. 6-5, n. 18600 del 21/09/2015; Sez. L, n. 19436 del 20/07/2018); che, pertanto, anche in tema di contenzioso tributario, nel giudizio di rinvio, ai sensi degli artt. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, 125 disp. att. c.p.c., 392 e 394 c.p.c., l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale volto a riattivare la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata, ricollocando le parti nella posizione che già avevano (Sez. 5, n. 29976 del 19/11/2019; Sez. 5, n. 20166 del 07/10/2016); che l'oggetto del giudizio - diversamente da quanto sostiene il ricorrente nella sua memoria - è circoscritto dalla sentenza di annullamento pronunziata dalla Corte di Cassazione e trova i Ric. 2018 n. 13910 sez. MT - ud. 14-09-2021 -4- suoi limiti nel parziale giudicato e nelle preclusioni che possono essersi verificate nel corso delle fasi precedenti del processo; che, in definitiva, del tutto correttamente la CTR - preso atto che il Ferrara, in fase di appello, non aveva riproposto specificamente questioni ed eccezioni non trattate dalla CTP - ha ritenuto rinunciate le stesse; che il ricorso va dunque respinto; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo; che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 4.100, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1°bis, dello stesso articolo 13. Così deci
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