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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2024

Cassazione n. 06498/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i RITENt_ IN--FATTb sì

1. Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, per il reato di cui alli art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale in ordine alla richiesta principale di proscioglimento, stante la detenzione dello stupefacente per affermato uso personale.

3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica.

Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non sarebbe stata accolta la richiesta di proscioglimento per essere lo stupefacente detenuto ad uso esclusivamente personale là dove non aveva devoluto nei motivi di appello alcuna censura sull'affermazione della responsabilità penale avendo formulato unicamente richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e di determinazione della pena nel minimo edittale.

Solamente in questa sede, pertanto, è stata avanzata per la prima volta istanza di proscioglimento nel merito del tutto generica.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i RITENt_ IN--FATTb sì 1. Con sentenza del 4 aprile 2023 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa, per il reato di cui alli art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, assumendo carenza motivazionale in ordine alla richiesta principale di proscioglimento, stante la detenzione dello stupefacente per affermato uso personale. 3. - Il ricorso è inammissibile, perché basato su una doglianza non sufficientemente specifica. Il ricorrente non opera alcun riferimento concreto, neanche a fini di critica, alla sentenza impugnata, limitandosi ad asserire che non sarebbe stata accolta la richiesta di proscioglimento per essere lo stupefacente detenuto ad uso esclusivamente personale là dove non aveva devoluto nei motivi di appello alcuna censura sull'affermazione della responsabilità penale avendo formulato unicamente richieste di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti e di determinazione della pena nel minimo edittale. Solamente in questa sede, pertanto, è stata avanzata per la prima volta istanza di proscioglimento nel merito del tutto generica. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024 [OSCURATO:PERSONA] nsore
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