CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25703/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano del 21 luglio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione con applicazione della sospensione della patente di guida per un anno e mesi sei, in relazione al reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, C.d.S. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità del sinistro, alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. Non è invero rilevante l'accertamento delle responsabilità del sinistro: la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite non è legato alla consumazione ed all'accertamento di un reato, ma al semplice verificarsi di un incidente stradale ricollegabile al comportamento dell'utente della strada (Sez. 4, n. 34356, 25/11/2020, Rv. 280153 - 01). In proposito, la sentenza impugnata ha coerentemente rilevato come sia stato lo stesso imputato ad ammettere di non aver osservato le disposizioni in merito alla distanza di sicurezza tra veicoli, ammettendo così il coinvolgimento nel sinistro in questione. Va inoltre ribadito che il reato di omissione di assistenza, di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, presuppone quale antefatto non punibile un incidente stradale da cui sorge l'obbligo di assistenza anche nel caso di assenza di ferite in senso tecnico, essendo sufficiente lo stato di difficoltà indicativo del pericolo che dal ritardato soccorso può derivare per la vita o l'integrità fisica della persona (Sez. 4, n. 21049, 06/04/2018, Rv. 273255 - 01). La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al comma 7 dell'art. 189 C.d.S. era agevolmente ricavabile dalle condizioni della persona offesa nei momenti successivi al sinistro e dalle sue richieste di aiuto rivolte all'imputato, rimaste inascoltate, onde quest'ultimo, in veste di conducente dell'autovettura che aveva tamponato l'auto della persona offesa, avrebbe agevolmente potuto rappresentarsi la presenza di persone ferite. L'imputato, peraltro, non ha contestato nel corso del giudizio di merito le dichiarazioni della persona offesa, giudicate - con argomentazioni incensurabili - pienamente attendibili dai giudici di merito. In relazione all'ultimo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. La Corte distrettuale, con motivazione del tutto esauriente ed adeguata, ha fatto riferimento all'intensità del dolo dell'imputato, emergente dal comportamento aggressivo e incurante sia delle condizioni della vittima che delle regole in materia di circolazione stradale. 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle amm