CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2000
Cassazione n. 22195/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/11/2000 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 25/06/2024, ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città del 20/07/2021 di condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110, 73, comma d.P.R. 309 del 1990 per aver detenuto, trasportato e ceduto sostanze stupefacenti del tipo cocaina e ftasiiish; --che l'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge per insussistenza dell'ipotesi delittuosa del concorso di persone nel reato contestato posto che, alcun elemento sarebbe emerso a sostegno dell'ipotesi concorsuale, se non il fatto che entrambi i ricorrenti fossero all'interno dello stesso parco cittadino ed entrambi avessero della sostanza stupefacente; --che il ricorso è inammissibile perché, oltre ad essere impostato in termini del tutto ipotetici e generici e ad essere una doglianza identica a quella devoluta con il primo motivo di appello, appare comunque volto, in contrasto con i principi più volti affermati da questa Corte (cfr Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, dep. P.G. in proc. Vignaroli, Rv. 236893), a pretendere una rilettura degli elementi probatori già correttamente e logicamente valutati dal giudice d'appello che, sul punto, ha ritenuto che i movimenti dei due imputati, osservati dalla P.G., sono stati assolutamente sintomatici di una comunione di attività e di intenti, tenuto anche conto del fatto che i due avessero involucri di sostanza "analoghi" anche per le stesso grado di purezza dell'identica sostanza; --che tale motivazione, in quanto logica ed esaustiva, non è qui sindacabile; --che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile; --che, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente a! pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favors2defla 'CaSSa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di considiie de? 28 febbraio 2025 Ii Consigliere estensore I! Presidente Andrea , ntiii - DEPOSITATA /L L 1(-() CAN L