CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15344/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 39714 /2024 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Ud. 26 marzo 2025 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Cortc di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione cl legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cu all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen. — è inammissibile dal momento che viene in gioco il pr ncipio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non sol ) quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino del a necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugn ato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Nel caso in esame, la censura sollevata non merita accoglimento in quanto la Corte territoriale ha riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. ) cod. pen. e non, come erroneamente sostenuto dalla difesa, l'aggravante di cui art. 625, c )mma 1, n.4, contro la quale insorge la parte nella prima sezione del suo ricorso. Sul punto — ;i aggiunge — i giudici di seconde cure hanno accuratamente e esaustivamente motivato i merito alle risultanze istruttorie rilevanti ai fini della sua applicazione (si veda pag. 3 c ella sentenza impugnata), tali da dimostrare con certezza come la condotta dell'odierno rio rrente rientri nella suddetta fattispecie. Ritenuto che tale motivo di ricorso — nella parte in cui lamenta la nullità ella sentenza per violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. — è altresì inammissibile perché la vi lazione della norma invocata, ammesso che vi fosse, avrebbe determinato una nullità a regir ìe intermedio verificatasi nel corso del giudizio di primo grado che, a norma dell'art. 180 cpp, andava dedotta entro il termine del giudizio di appello, cosa non avvenuta ; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, coi i la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre' iila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe e processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così, deciso il 26 marzo 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]:eli' [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA]