CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1991
Cassazione n. 05634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 4/3/2025 la Corte di appello Napoli confermava la sentenza in data 27/5/2023 dal Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, riqualificando il fatto nella fattispecie delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e rideterminando la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi per assoluta genericità, integra la violazione dell'art. 581 lett. d) cod.proc.pen., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, "I motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, ai sensi dell'art. 591 comma 1, lett. e) cod.proc.pen., determina, per l'appunto, l'inammissibilità dell'impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2008, n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co