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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48569/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l /sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso ed in subordine il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 39523 del 17 giugno 2021, ha accolto le richieste di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullando, per carenza di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) ed a quello di cui all'art. 512-bis cod. pen, aggravato ai sensi dell'art. 416-.1.bis cod. pen. (capi 2, 5, 7 e 9).

2. Il Tribunale, dato atto che ai (fratelli) Filippo, Nicola e [OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere fatto parte dell'associazione di tipo camorristico denominata clan dei Casalesi, fazione Zagaria, operante prevalentemente nel territorio di Caserta, oltre ad ulteriori condotte di trasferimento fraudolento di valori volte ad agevolare l'attività del medesimo clan, rileva che, come già evidenziato nella precedente ordinanza di annullamento del titolo custodiale emessa in sede di riesame, la condotta di partecipazione al clan camorristico da parte di [OSCURATO:PERSONA], rilevante ai fini del procedimento di impugnazione in esame, andava circoscritta al periodo dal 28 novembre 2018 all'aprile 2019, operando, per la precedente condotta associativa, gli effetti preclusivi del giudicato di condanna per lo stesso reato o l'iniziale delimitazione temporale del G.i.p. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, dopo avere esposto le motivazioni della precedente decisione in sede di riesame e quelle della sentenza di annullamento, procedono al nuovo esame del compendio considerato da tali pronunzie, concludendo, all'esito di esame, per l'inidoneità delle acquisizioni, alla luce dell'apprezzamento di ciascun elemento e poi complessivo, ad integrare i gravi indizi di colpevolezza.

Il Tribunale, nel far ciò, estende lo scrutinio alle produzioni nel giudizio di rinvio con riguardo alla posizione di ciascuno dei fratelli Capaldo, svolgendo valutazioni che mantengono fermo il giudizio in ordine alla non gravità indiziaria.

3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento con riguardo a tutti e tre gli indagati limitatamente all'addebito del reato associativo.

3.1. I rilievi mossi con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]

3.1.1. Violazione dell'art. 416-bis cod. pen.

Il provvedimento impugnato è incorso negli stessi vizi di quello annullato, adottando una motivazione meramente apparente in risposta ai rilievi mossi in sede di legittimità, anzitutto, in ordine alla necessità di considerare correttamente l'accertamento della precedente partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo in particolare alla verifica relativa all'origine dellk disponibilità finanziarie oggetto delle conversazioni captate dopo la scarcerazione del predetto.

Il Tribunale, in proposito, continuando a proporre la stessa lettura parcelizzata censurata dalla Corte di cassazione, si è limitato a ribadire assertive interpretazioni dei dialoghi e ad ipotizzare apoditticamente entrate lecite e scopi personali, senza neppure considerare la valenza degli accertamenti patrimoniali intervenuti.

Facendo riferimento alla lettura congiunta degli elementi indiziari, i Giudici di merito hanno escluso la continuità delle iniziative imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle del periodo della condotta partecipativa di cui alla condanna, mancando di rapportarsi con le risultanze relative alla "vicenda" di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali invece la sentenza di annullamento con rinvio si era soffermata.

Non è stato considerato che in tale vicenda [OSCURATO:PERSONA] intervenne quale messaggero del fratello Filippo, consentendo a quest'ultimo di continuare a gestire la distribuzione del latte, nonostante la confisca della società EUROMILK.

Inoltre, il provvedimento ha contraddittoriamente sminuito la rilevanza delle risultanze (sopravvenute) relative all'accertamento, nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato, del sostentamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della famiglia camorristica di [OSCURATO:PERSONA], che era il leader del gruppo dei Bellagiò risultato dedito al narcotraffico e federato con il clan dei casalesi.

3.1.2. Manifesta illogicità della motivazione Il Tribunale, nell'ambito del percorso che lo ha portato ad eludere tutti gli approfondimenti indicati nella sentenza di annullamento con rinvio, ha impropriamente evocato l'assenza di elementi di novità ed una sorta di "parità di trattamento" fra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe imposta dalle pronunzie favorevoli intervenute per questi ultimi (la precedente decisione del riesame, tuttavia, aveva in proposito rilevato l'esistenza di fatti riconducili al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen.), mentre lo scrutinio qui richiesto riguardava [OSCURATO:PERSONA] e la sua posizione di rilievo associativo, come in effetti di nuovo manifestata successivamente alla scarcerazione, nel richiedere il rendiconto delle iniziative avviate agli imprenditori che le avevano condivise.

4. Le censure mosse relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 416-bis cod. pen. - illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale non ha risposto ai rilievi aventi ad oggetto la considerazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale "ambasciatore" del fratello Filippo detenuto, ampliando correttamente l'esame delle conversazioni acquisite e confrontandosi con le vicende relative ad [OSCURATO:PERSONA] nelle quali era comparso [OSCURATO:PERSONA].Anche in tal caso i Giudici di merito si sono limitati a rilevare l'assenza di elementi nuovi e per ciò solo a confermare l'iter argomentativo già censurato.

La motivazione adottata, contraddittoriamente, da un lato ha ritenuto provate le direttive impartite dal capo clan detenuto al fratello Nicola, dall'altro ha considerato "neutro" tale dato fornendo quale unica spiegazione quella dell'uniformità alle altre decisioni (nella specie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]).

Inoltre, le intercettazioni valorizzate con riguardo alla "vicenda Greco" non risultavano irrilevanti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi dell'addebito ad [OSCURATO:PERSONA] del concorso esterno nel reato associativo in un giudizio pendente in primo grado in cui figurava come coimputato [OSCURATO:PERSONA].

5. Le censure mosse con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 416-bis cod. pen. - illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale, esaminando la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è incorso nei medesimi errori commessi confrontandosi con le posizioni dei suoi due fratelli.

Nel fare ciò anche in tal caso ha contraddittoriamente escluso la rilevanza del ruolo di messaggero del fratello (Filippo) esponente di vertice del clan detenuto.

Illogicamente è stata attribuita valenza neutra a due consegne di denaro nel 2020 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta escludendosi assertivamente l'origine illecita delle somme veicolate.

L'episodio descritto dalle (sopravvenute) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Gaudi9iseppur ritenuto esternamente riscontrato dalle conversazioni intercettate, è stato catalogato come isolato e disancorato da logiche del controllo del territorio, nonostante il predetto collaboratore si fosse espresso in proposito diversamente.

Invece, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (pure sopravvenute) sono state ritenute prive di riscontro e per ciò solo anch'esse inconferenti.

6. Con memoria trasmessa in data 11 maggio 2022, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Filippo, Nicola e [OSCURATO:PERSONA] svolgono considerazioni in forza delle quali configurano in primo luogo l'assenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, introducendo esso mere rivalutazioni prive del corretto confronto con la completa motivazione adottata.

I difensori nel prosieguo richiamano, con riguardo alla posizione di ciascuno dei predetti, le motivazioni adottate dai giudici di merito, ribadendo che la loro completezza, precisione e logicità smentisce le diverse letture esposte nel ricorso, prima ancora di risultare coerenti con gli esiti finali delle altre decisioni cautelari.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, con riguardo alla posizione di tutti e tre gli indagati, deduce doglianze tutte infondate e va pertanto rigettato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Va in primo luogo rilevato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, come risulta dall'esame dei rilievi che lo hanno supportato testualmente richiamati dall'ordinanza impugnata (pagg. 13-16), è intervenuto per vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

In tal caso il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad operare una determinata valutazione delle risultanze processuali o a compiere una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (fra le altre, Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122-01).

Tale insegnamento va letto insieme a quello secondo cui il giudice del rinvio non rimane vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate in sede di legittimità con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali (da ultimo, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02).

3. La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, con riferimento alla posizione di tutti e tre gli indagati non è incorsa nelle stesse omissioni valutative e di approfondimento che erano state rilevate nel provvedimento annullato, ma le ha di volta in volta considerate, seguendo lo schema dell'esame di merito delineato dai giudici di legittimità, in modo da giungere a logiche conclusioni che risultano del tutto esenti dai vizi che erano stati individuati nella motivazione del provvedimento annullato.

4. Seguendo detto iter, il Tribunale si è misurato con le questioni poste dalla sentenza di annullamento avuto riguardo alla possibile rilevanza, ai fini della verifica del quadro indiziario in esame, della posizione associativa in precedenza assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel clan dei Casalesi, accertata con sentenza definitiva.

L'ordinanza rileva a tal proposito che andava tuttavia apprezzato l'ampio iato temporale tra l'epoca delle condotte considerata dalla suddetta sentenza e quella delle condotte da prendere in considerazione secondo le contestazioni e le risultanze rilevanti nel presente procedimento, sì che l'assenza di specifiche informazioni nel frattempo in ordine al mantenimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo dinamico nell'organizzazione camorristica, tanto più sminuiva la valenza probatoria delle interlocuzioni oggetto delle conversazioni del 2019, in cui, trattandosi di questioni economiche e non, mancava ogni riferimento al clan. 5.

Con riguardo al significato delle conversazioni intercettate, il Tribunale ha altresì considerato gli ulteriori rilievi mossi in sede di legittimità sul tema dell'origine delle risorse e delle iniziative economiche ritenute riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e intestate a terzi, soffermandosi a riesaminare i dialoghi di rilievo.

Le spiegazioni in proposito danno conto di precisi apprezzamenti secondo cui le risultanze relative alla precedente condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA], nei termini e nell'epoca in cui essa era rimasta accertata, non riuscivano a dimostrare l'esistenza di interlocuzioni in ordine ad attività economiche e alla gestione di risorse nell'interesse del clan o da destinare ai suoi associati, non potendosi perciò rilevare chiare indicazioni per ritenere la manifestazione della permanenza della partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] e più in generale l'attrazione di dette attività, nel periodo delle contestazioni, a condivise dinamiche associative.

A rafforzamento di tali considerazioni, la motivazione dei Giudici del riesame, misurandosi con i rilievi in sede di legittimità sul tema della possibile continuità fra le suddette attività e quelle che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto gestire ai fini associativi, mostra di ampliare l'esame alle modalità della sua precedente condotta associativa rilevando l'assenza di precisi collegamenti con l'oggetto dei dialoghi.

A ciò si aggiungono ulteriori apprezzamenti, ancorati sempre al confronto con il contenuto delle conversazioni di rilievo, che evidenziano la mancanza di affidabili informazioni per ritenere l'origine illecita delle risorse economiche da potere considerare, non risultando anzitutto che le attività alle quali esse dovrebbero riferirsi fossero state finanziate con proventi dell'attività delittuosa (al riguardo si è proceduto anche alla valutazione delle deduzioni difensive), fermo restando, comunque, che si trattava dell'impiego e della gestione di risorse che potevano riferirsi alla persona di [OSCURATO:PERSONA] al di fuori di chiare dinamiche associative.

Nello stesso senso si esprimono gli altri passi motivazionali che richiamano, in modo adesivo, le considerazioni svolte sugli stessi temi negli altri provvedimenti cautelari definitivi anch'essi emessi in sede di riesame, che avevano escluso, apprezzando le medesime risultanze, la riconducibilità al sodalizio delle condotte riferite dall'accusa, nel suddetto contesto, agli altri soggetti che di volta in volta si erano interfacciati con i Capaldo in relazione alle stesse vicende economiche.

Quanto alla particolare posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale invece l'accusa mossagli di concorso esterno nell'associazione di tipo camorristico aveva trovato definitiva conferma in sede di procedimento incidentale de libertate, il Tribunale ha svolto altre appropriate considerazioni, rispondendo anche in tal caso alle sollecitazioni di approfondimento rappresentate nella sentenza di annullamento.

I Giudici di merito hanno mostrato di esaminare criticamente le risultanze al riguardo, svolgendo ragionevoli apprezzamenti che ne hanno motivatamente svalutato il significato indicativo sotto diversi profili (v. pagg. 24 e 25 ordinanza).

6. Continuando ad esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha avuto cura di soffermarsi anche sulla documentazione prodotta dall'accusa in sede di giudizio di rinvio, rilevando anzitutto che risultava accertata solo una dazione di denaro in favore dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], dazione che però poteva collegarsi alle relazioni di comune detenzione fra i due e alle condizioni di difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA], il quale neppure risultava affiliato all'associazione di cui avrebbe continuato a far parte Capaldo.

Quanto ad altra documentazione prodotta dall'accusa attinente a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha osservato che si trattava di risultanze riferibili a quella stessa "vicenda D'Ausilio", che nulla toglievano alle precedenti considerazioni di merito - rimaste esenti da censure in sede di legittimità - tramite cui era stata esclusa la sussistenza di elementi per ritenere il coinvolgimento di Capaldo in detta vicenda.

7. Le considerazioni di cui sopra, poste in rapporto fra loro, all'esito di un ampio ed articolato percorso motivazionale, idoneo a non incorrere nuovamente in improprie valutazioni parcellizzate degli elementi di rilievo apprezzabili, hanno condotto il Tribunale ad escludere i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] non solo in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma anche - e sulla base di ulteriori diffuse argomentazioni - all'aggravante di cui all'art. 416- bis.l. cod. pen. con riguardo agli addebiti di trasferimento fraudolento di valori.

8. Le censure mosse nel ricorso, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], enunciate in due motivi, pur facendo riferimento nel primo di essi alla violazione dell'art. 416-bis cod. pen., sviluppano sempre argomentazioni critiche che sono riconducibili alla rappresentazione dell'esistenza di vizi della motivazione.

Il ricorrente, nel primo motivo, assume la mancata osservanza delle direttive fissate nella sentenza di annullamento con rinvio, richiamando passi del contenuto di quest'ultima per sostenerne l'inosservanza sulla base di rilievi tutti inconferenti.

Al riguardo, richiama ancora il tema della refluenza dell'accertamento della precedente condotta associativa, senza misurarsi con le specifiche risposte intervenute nell'ordinanza impugnataiche mostrano il puntuale esame di tale tema in ragione del confronto con la significatività delle precedenti e nuove emergenze, per escludere l'accertamento, in termini di gravità indiziaria, della continuità della condotta associativa avuto riguardo alle risultanze delle intercettazioni nel periodo in considerazione, poiché riferibili solo a relazioni economiche di cui non era dato apprezzare la reale funzionalità in rapporto all'intraneità associativa mafiosa.

Sotto quest'ultimo profilo, le censure si concentrano nell'opporre argomenti critici solo rivalutativi in seno ai quali si contesta la possibile origine lecita delle risorse, senza neppure considerare gli ulteriori sviluppi logici della motivazione che assumono, come obiezione in sé dirimente, l'interesse personale degli affari trattati, potendo così cogliersi sempre e solo iniziative riguardanti risorse che, a prescindere dalla modalità dell'acquisizione, appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e venivano da costui curate al di fuori di relazioni e interessi di natura associativa.

Da ciò è appunto derivata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., per le altre contestazioni, rimasta non impugnata dalla pubblica accusa.

Lo stesso motivo, inoltre, oppone altre critiche, anch'esse solo rivalutative, che contestano l'apprezzamento della vicenda relativa alla dazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] mancando di misurarsi con l'interezza delle risposte, dato che il ricorrente si limita a introdurre assertivi riferimenti a condanne di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup., aggravato dalla finalità di agevolare l'attività dei casalesi.

9. Le censure mosse con il secondo motivo, riguardante sempre la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sviluppano nella sostanza parte degli stessi rilievi di cui sopra, che mancano ugualmente di cogliere il punto essenziale della motivazione, laddove la stessa ha ritenuto di svalutare, nell'ambito dell'apprezzamento complessivo delle acquisizioni, la gestione delle attività economiche oggetto delle conversazioni captate nel tempo, non consentendo mai le relative vicende di desumere, sul piano dei gravi indizi, la continuità della condotta associativa a distanza di diverso tempo, stante l'assenza della comparsa in tale contesto di interlocuzioni con soggetti appartenenti al clan Zagaria e della cura di interessi riferibili a tale clan. 10.

La motivazione dell'ordinanza impugnata, esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], prende anche in tal caso in considerazione i rilievi in sede di annullamento, ampliando anzitutto, come indicato dai giudici di legittimità, l'esame delle conversazioni in carcere e considerando che nel periodo dei colloqui in carcere [OSCURATO:PERSONA] era risultato un esponente di vertice del clan Zagaria.

A tal proposito, i Giudici di merito, ponendo l'attenzione sulle modalità e sui contenuti delle comunicazioni fra i fratelli Capaldo e quelle con altri soggetti, rilevano che non emergevano riferimenti a far ritenere accertato che Filippo soleva rivolgersi a Nicola per curare i rapporti associativi con gli appartenenti al clan dei Casalesi, a fronte di direttive che potevano invece riferirsi alla gestione di interessi economici e non, di natura personale,attribuibili unicamente al congiunto detenuto.

Anche con riguardo a tali emergenze la motivazione richiama, in aggiunta, adesivamente le considerazioni nello stesso senso svolte, dinanzi alle medesime emergenze, nelle ordinanze rese nei giudizi cautelari di impugnazione definiti.

Né i Giudici di merito mancano di confrontarsi, secondo le direttive impartite, in sede di legittimità, con il nuovo esame delle vicende che avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA], ridimensionando motivatamente la rilevanza delle accuse di concorso esterno allo stesso rivolte sulla base di risultanze ancora da verificare giudizialmente, in altro procedimento in cui a [OSCURATO:PERSONA] era stata mossa la contestazione di trasferimento fraudolento di valori in un titolo cautelare caducato.

11. A fronte di tale appropriata motivazione in sede di giudizio di rinvio, le censure mosse nel ricorso a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA] continuano a sostenere il mancato esame delle risultanze secondo le direttive impartite, sovrapponendo alle valutazioni di merito ricostruzioni alternative che, in definitiva, si limitano ad asserire il ruolo di messaggero per conto del fratello Filippo senza specificare gli elementi da cui esso dovrebbe desumersi secondo interlocuzioni significative sul piano associativo, nonché a configurare l'origine ingiustificata e quindi presumibilmente illecita delle attività intestate a terzi da [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso in carcere avrebbe continuato a gestire, servendosi dei fratelli fino al momento di chiederne conto direttamente, essendo ritornato in stato di libertà.

Pertanto, come per le doglianze mosse con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non può risultare superata la dirimente obiezione, supportata dai motivati apprezzamenti di merito, secondo cui nessuno dei dati acquisiti consentiva di riferire affidabilmente gli interessi curati a finalità e ad interlocuzioni associative.

Si svolgono, inoltre, rilievi rivolti alla valutazione della vicenda Greco che si limitano a richiami delle accuse mosse nel relativo procedimento che, per la loro genericità, non possono smentire la correttezza dei nuovo esame al riguardo.

Le censure, dunque, non possono mai dimostrare vizi motivazionali inficianti il percorso che colloca le condotte dell'indagato fuori dalle relazioni di intraneità associativa, apprezzandone la plausibile riferibilità a interessi economici personali.

12. Quanto alle doglianze riguardanti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che ci si oppone, come avvenuto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], alle adeguate considerazioni di merito in risposta ai rilievi in sede di annullamento.

Tali considerazioni si fondano ancora sul nuovo mirato esame delle risultanze delle conversazioni intercettateiche ha condotto il Tribunale a rilevare l'assenza di collegamenti associativi riferibili alle interlocuzioni intervenute nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto fra l'altro che, in occasione dei colloqui in carcere con quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] era comparso solamente due volte.

Con riguardo al tema delle intercettazioni, le censure richiamano altresì il contenuto di alcune conversazioni del 2020 per rappresentare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto somme di denaro provenienti da [OSCURATO:PERSONA], ma nulla dicono sull'origine e sulla destinazione di tali somme, sicché non si vede come i fatti evocati potrebbero dimostrare, pur alla luce dell'intero quadro indiziario, veicolazioni indicative di organici rapporti associativi, in modo da potere smentire i motivati apprezzamenti nel senso invece della cura di interessi di altra natura.

A proposito della "vicenda Greco" si svolgono le stesse inconferenti censure già prospettate con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che ancora una volta si allude alla rilevanza associativa di tale vicenda senza illustrare con la dovuta specificità l'estensione e la valenza dei rapporti che non sarebbero stati considerati in occasione del nuovo motivato esame operato dai giudici del rinvio.

In ultimo, il ricorrente, con riguardo alle produzioni in sede di giudizio di rinvio, svolge rilievi che, a proposito delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], si oppongono genericamente al percorso motivazionale che ha condotto il Tribunale ad apprezzarle come accreditabili solamente nella parte in cui potevano considerarsi adeguatamente riscontrate, di modo che esse si riducevano a rappresentare soltanto un intervento di [OSCURATO:PERSONA], per ragioni riconducibili a rapporti personali, in favore di un ragazzo coinvolto in un litigio.

Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le censure non si rapportano minimamente alle risposte sul punto che pongono in evidenza la possibilità di individuare, nei fatti appresi da terzi/solamente comportamenti impulsivi e violenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA].

13. Alla st

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l /sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; uditi i difensori: avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso ed in subordine il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Napoli, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 39523 del 17 giugno 2021, ha accolto le richieste di riesame proposte nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullando, per carenza di gravi indizi di colpevolezza, l'ordinanza con la quale era stata loro applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (capo 1) ed a quello di cui all'art. 512-bis cod. pen, aggravato ai sensi dell'art. 416-.1.bis cod. pen. (capi 2, 5, 7 e 9). 2. Il Tribunale, dato atto che ai (fratelli) Filippo, Nicola e [OSCURATO:PERSONA] si contestava di avere fatto parte dell'associazione di tipo camorristico denominata clan dei Casalesi, fazione Zagaria, operante prevalentemente nel territorio di Caserta, oltre ad ulteriori condotte di trasferimento fraudolento di valori volte ad agevolare l'attività del medesimo clan, rileva che, come già evidenziato nella precedente ordinanza di annullamento del titolo custodiale emessa in sede di riesame, la condotta di partecipazione al clan camorristico da parte di [OSCURATO:PERSONA], rilevante ai fini del procedimento di impugnazione in esame, andava circoscritta al periodo dal 28 novembre 2018 all'aprile 2019, operando, per la precedente condotta associativa, gli effetti preclusivi del giudicato di condanna per lo stesso reato o l'iniziale delimitazione temporale del G.i.p. [OSCURATO:PERSONA] del riesame, dopo avere esposto le motivazioni della precedente decisione in sede di riesame e quelle della sentenza di annullamento, procedono al nuovo esame del compendio considerato da tali pronunzie, concludendo, all'esito di esame, per l'inidoneità delle acquisizioni, alla luce dell'apprezzamento di ciascun elemento e poi complessivo, ad integrare i gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale, nel far ciò, estende lo scrutinio alle produzioni nel giudizio di rinvio con riguardo alla posizione di ciascuno dei fratelli Capaldo, svolgendo valutazioni che mantengono fermo il giudizio in ordine alla non gravità indiziaria. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento con riguardo a tutti e tre gli indagati limitatamente all'addebito del reato associativo. 3.1. I rilievi mossi con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] 3.1.1. Violazione dell'art. 416-bis cod. pen. Il provvedimento impugnato è incorso negli stessi vizi di quello annullato, adottando una motivazione meramente apparente in risposta ai rilievi mossi in sede di legittimità, anzitutto, in ordine alla necessità di considerare correttamente l'accertamento della precedente partecipazione associativa di [OSCURATO:PERSONA] avuto riguardo in particolare alla verifica relativa all'origine dellk disponibilità finanziarie oggetto delle conversazioni captate dopo la scarcerazione del predetto. Il Tribunale, in proposito, continuando a proporre la stessa lettura parcelizzata censurata dalla Corte di cassazione, si è limitato a ribadire assertive interpretazioni dei dialoghi e ad ipotizzare apoditticamente entrate lecite e scopi personali, senza neppure considerare la valenza degli accertamenti patrimoniali intervenuti. Facendo riferimento alla lettura congiunta degli elementi indiziari, i Giudici di merito hanno escluso la continuità delle iniziative imprenditoriali di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle del periodo della condotta partecipativa di cui alla condanna, mancando di rapportarsi con le risultanze relative alla "vicenda" di [OSCURATO:PERSONA], sulle quali invece la sentenza di annullamento con rinvio si era soffermata. Non è stato considerato che in tale vicenda [OSCURATO:PERSONA] intervenne quale messaggero del fratello Filippo, consentendo a quest'ultimo di continuare a gestire la distribuzione del latte, nonostante la confisca della società EUROMILK. Inoltre, il provvedimento ha contraddittoriamente sminuito la rilevanza delle risultanze (sopravvenute) relative all'accertamento, nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato, del sostentamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] della famiglia camorristica di [OSCURATO:PERSONA], che era il leader del gruppo dei Bellagiò risultato dedito al narcotraffico e federato con il clan dei casalesi. 3.1.2. Manifesta illogicità della motivazione Il Tribunale, nell'ambito del percorso che lo ha portato ad eludere tutti gli approfondimenti indicati nella sentenza di annullamento con rinvio, ha impropriamente evocato l'assenza di elementi di novità ed una sorta di "parità di trattamento" fra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe imposta dalle pronunzie favorevoli intervenute per questi ultimi (la precedente decisione del riesame, tuttavia, aveva in proposito rilevato l'esistenza di fatti riconducili al reato di cui all'art. 648-ter cod. pen.), mentre lo scrutinio qui richiesto riguardava [OSCURATO:PERSONA] e la sua posizione di rilievo associativo, come in effetti di nuovo manifestata successivamente alla scarcerazione, nel richiedere il rendiconto delle iniziative avviate agli imprenditori che le avevano condivise. 4. Le censure mosse relativamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 416-bis cod. pen. - illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale non ha risposto ai rilievi aventi ad oggetto la considerazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale "ambasciatore" del fratello Filippo detenuto, ampliando correttamente l'esame delle conversazioni acquisite e confrontandosi con le vicende relative ad [OSCURATO:PERSONA] nelle quali era comparso [OSCURATO:PERSONA].Anche in tal caso i Giudici di merito si sono limitati a rilevare l'assenza di elementi nuovi e per ciò solo a confermare l'iter argomentativo già censurato. La motivazione adottata, contraddittoriamente, da un lato ha ritenuto provate le direttive impartite dal capo clan detenuto al fratello Nicola, dall'altro ha considerato "neutro" tale dato fornendo quale unica spiegazione quella dell'uniformità alle altre decisioni (nella specie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]). Inoltre, le intercettazioni valorizzate con riguardo alla "vicenda Greco" non risultavano irrilevanti con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi dell'addebito ad [OSCURATO:PERSONA] del concorso esterno nel reato associativo in un giudizio pendente in primo grado in cui figurava come coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 5. Le censure mosse con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] dell'art. 416-bis cod. pen. - illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale, esaminando la condotta di [OSCURATO:PERSONA] è incorso nei medesimi errori commessi confrontandosi con le posizioni dei suoi due fratelli. Nel fare ciò anche in tal caso ha contraddittoriamente escluso la rilevanza del ruolo di messaggero del fratello (Filippo) esponente di vertice del clan detenuto. Illogicamente è stata attribuita valenza neutra a due consegne di denaro nel 2020 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], ancora una volta escludendosi assertivamente l'origine illecita delle somme veicolate. L'episodio descritto dalle (sopravvenute) dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] Gaudi9iseppur ritenuto esternamente riscontrato dalle conversazioni intercettate, è stato catalogato come isolato e disancorato da logiche del controllo del territorio, nonostante il predetto collaboratore si fosse espresso in proposito diversamente. Invece, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (pure sopravvenute) sono state ritenute prive di riscontro e per ciò solo anch'esse inconferenti. 6. Con memoria trasmessa in data 11 maggio 2022, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di Filippo, Nicola e [OSCURATO:PERSONA] svolgono considerazioni in forza delle quali configurano in primo luogo l'assenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso, introducendo esso mere rivalutazioni prive del corretto confronto con la completa motivazione adottata. I difensori nel prosieguo richiamano, con riguardo alla posizione di ciascuno dei predetti, le motivazioni adottate dai giudici di merito, ribadendo che la loro completezza, precisione e logicità smentisce le diverse letture esposte nel ricorso, prima ancora di risultare coerenti con gli esiti finali delle altre decisioni cautelari.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, con riguardo alla posizione di tutti e tre gli indagati, deduce doglianze tutte infondate e va pertanto rigettato, per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va in primo luogo rilevato che l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, come risulta dall'esame dei rilievi che lo hanno supportato testualmente richiamati dall'ordinanza impugnata (pagg. 13-16), è intervenuto per vizi della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. In tal caso il giudice di rinvio - pur restando libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato - è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando vincolato ad operare una determinata valutazione delle risultanze processuali o a compiere una determinata indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione, con il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (fra le altre, Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255122-01). Tale insegnamento va letto insieme a quello secondo cui il giudice del rinvio non rimane vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate in sede di legittimità con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali (da ultimo, Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02). 3. La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, con riferimento alla posizione di tutti e tre gli indagati non è incorsa nelle stesse omissioni valutative e di approfondimento che erano state rilevate nel provvedimento annullato, ma le ha di volta in volta considerate, seguendo lo schema dell'esame di merito delineato dai giudici di legittimità, in modo da giungere a logiche conclusioni che risultano del tutto esenti dai vizi che erano stati individuati nella motivazione del provvedimento annullato. 4. Seguendo detto iter, il Tribunale si è misurato con le questioni poste dalla sentenza di annullamento avuto riguardo alla possibile rilevanza, ai fini della verifica del quadro indiziario in esame, della posizione associativa in precedenza assunta da [OSCURATO:PERSONA] nel clan dei Casalesi, accertata con sentenza definitiva. L'ordinanza rileva a tal proposito che andava tuttavia apprezzato l'ampio iato temporale tra l'epoca delle condotte considerata dalla suddetta sentenza e quella delle condotte da prendere in considerazione secondo le contestazioni e le risultanze rilevanti nel presente procedimento, sì che l'assenza di specifiche informazioni nel frattempo in ordine al mantenimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un ruolo dinamico nell'organizzazione camorristica, tanto più sminuiva la valenza probatoria delle interlocuzioni oggetto delle conversazioni del 2019, in cui, trattandosi di questioni economiche e non, mancava ogni riferimento al clan. 5. Con riguardo al significato delle conversazioni intercettate, il Tribunale ha altresì considerato gli ulteriori rilievi mossi in sede di legittimità sul tema dell'origine delle risorse e delle iniziative economiche ritenute riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e intestate a terzi, soffermandosi a riesaminare i dialoghi di rilievo. Le spiegazioni in proposito danno conto di precisi apprezzamenti secondo cui le risultanze relative alla precedente condotta associativa di [OSCURATO:PERSONA], nei termini e nell'epoca in cui essa era rimasta accertata, non riuscivano a dimostrare l'esistenza di interlocuzioni in ordine ad attività economiche e alla gestione di risorse nell'interesse del clan o da destinare ai suoi associati, non potendosi perciò rilevare chiare indicazioni per ritenere la manifestazione della permanenza della partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] e più in generale l'attrazione di dette attività, nel periodo delle contestazioni, a condivise dinamiche associative. A rafforzamento di tali considerazioni, la motivazione dei Giudici del riesame, misurandosi con i rilievi in sede di legittimità sul tema della possibile continuità fra le suddette attività e quelle che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto gestire ai fini associativi, mostra di ampliare l'esame alle modalità della sua precedente condotta associativa rilevando l'assenza di precisi collegamenti con l'oggetto dei dialoghi. A ciò si aggiungono ulteriori apprezzamenti, ancorati sempre al confronto con il contenuto delle conversazioni di rilievo, che evidenziano la mancanza di affidabili informazioni per ritenere l'origine illecita delle risorse economiche da potere considerare, non risultando anzitutto che le attività alle quali esse dovrebbero riferirsi fossero state finanziate con proventi dell'attività delittuosa (al riguardo si è proceduto anche alla valutazione delle deduzioni difensive), fermo restando, comunque, che si trattava dell'impiego e della gestione di risorse che potevano riferirsi alla persona di [OSCURATO:PERSONA] al di fuori di chiare dinamiche associative. Nello stesso senso si esprimono gli altri passi motivazionali che richiamano, in modo adesivo, le considerazioni svolte sugli stessi temi negli altri provvedimenti cautelari definitivi anch'essi emessi in sede di riesame, che avevano escluso, apprezzando le medesime risultanze, la riconducibilità al sodalizio delle condotte riferite dall'accusa, nel suddetto contesto, agli altri soggetti che di volta in volta si erano interfacciati con i Capaldo in relazione alle stesse vicende economiche. Quanto alla particolare posizione di [OSCURATO:PERSONA], per il quale invece l'accusa mossagli di concorso esterno nell'associazione di tipo camorristico aveva trovato definitiva conferma in sede di procedimento incidentale de libertate, il Tribunale ha svolto altre appropriate considerazioni, rispondendo anche in tal caso alle sollecitazioni di approfondimento rappresentate nella sentenza di annullamento. I Giudici di merito hanno mostrato di esaminare criticamente le risultanze al riguardo, svolgendo ragionevoli apprezzamenti che ne hanno motivatamente svalutato il significato indicativo sotto diversi profili (v. pagg. 24 e 25 ordinanza). 6. Continuando ad esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha avuto cura di soffermarsi anche sulla documentazione prodotta dall'accusa in sede di giudizio di rinvio, rilevando anzitutto che risultava accertata solo una dazione di denaro in favore dei familiari di [OSCURATO:PERSONA] su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA], dazione che però poteva collegarsi alle relazioni di comune detenzione fra i due e alle condizioni di difficoltà economiche di [OSCURATO:PERSONA], il quale neppure risultava affiliato all'associazione di cui avrebbe continuato a far parte Capaldo. Quanto ad altra documentazione prodotta dall'accusa attinente a [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha osservato che si trattava di risultanze riferibili a quella stessa "vicenda D'Ausilio", che nulla toglievano alle precedenti considerazioni di merito - rimaste esenti da censure in sede di legittimità - tramite cui era stata esclusa la sussistenza di elementi per ritenere il coinvolgimento di Capaldo in detta vicenda. 7. Le considerazioni di cui sopra, poste in rapporto fra loro, all'esito di un ampio ed articolato percorso motivazionale, idoneo a non incorrere nuovamente in improprie valutazioni parcellizzate degli elementi di rilievo apprezzabili, hanno condotto il Tribunale ad escludere i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] non solo in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ma anche - e sulla base di ulteriori diffuse argomentazioni - all'aggravante di cui all'art. 416- bis.l. cod. pen. con riguardo agli addebiti di trasferimento fraudolento di valori. 8. Le censure mosse nel ricorso, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], enunciate in due motivi, pur facendo riferimento nel primo di essi alla violazione dell'art. 416-bis cod. pen., sviluppano sempre argomentazioni critiche che sono riconducibili alla rappresentazione dell'esistenza di vizi della motivazione. Il ricorrente, nel primo motivo, assume la mancata osservanza delle direttive fissate nella sentenza di annullamento con rinvio, richiamando passi del contenuto di quest'ultima per sostenerne l'inosservanza sulla base di rilievi tutti inconferenti. Al riguardo, richiama ancora il tema della refluenza dell'accertamento della precedente condotta associativa, senza misurarsi con le specifiche risposte intervenute nell'ordinanza impugnataiche mostrano il puntuale esame di tale tema in ragione del confronto con la significatività delle precedenti e nuove emergenze, per escludere l'accertamento, in termini di gravità indiziaria, della continuità della condotta associativa avuto riguardo alle risultanze delle intercettazioni nel periodo in considerazione, poiché riferibili solo a relazioni economiche di cui non era dato apprezzare la reale funzionalità in rapporto all'intraneità associativa mafiosa. Sotto quest'ultimo profilo, le censure si concentrano nell'opporre argomenti critici solo rivalutativi in seno ai quali si contesta la possibile origine lecita delle risorse, senza neppure considerare gli ulteriori sviluppi logici della motivazione che assumono, come obiezione in sé dirimente, l'interesse personale degli affari trattati, potendo così cogliersi sempre e solo iniziative riguardanti risorse che, a prescindere dalla modalità dell'acquisizione, appartenevano a [OSCURATO:PERSONA] e venivano da costui curate al di fuori di relazioni e interessi di natura associativa. Da ciò è appunto derivata l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., per le altre contestazioni, rimasta non impugnata dalla pubblica accusa. Lo stesso motivo, inoltre, oppone altre critiche, anch'esse solo rivalutative, che contestano l'apprezzamento della vicenda relativa alla dazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] mancando di misurarsi con l'interezza delle risposte, dato che il ricorrente si limita a introdurre assertivi riferimenti a condanne di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 T.U. stup., aggravato dalla finalità di agevolare l'attività dei casalesi. 9. Le censure mosse con il secondo motivo, riguardante sempre la posizione di [OSCURATO:PERSONA], sviluppano nella sostanza parte degli stessi rilievi di cui sopra, che mancano ugualmente di cogliere il punto essenziale della motivazione, laddove la stessa ha ritenuto di svalutare, nell'ambito dell'apprezzamento complessivo delle acquisizioni, la gestione delle attività economiche oggetto delle conversazioni captate nel tempo, non consentendo mai le relative vicende di desumere, sul piano dei gravi indizi, la continuità della condotta associativa a distanza di diverso tempo, stante l'assenza della comparsa in tale contesto di interlocuzioni con soggetti appartenenti al clan Zagaria e della cura di interessi riferibili a tale clan. 10. La motivazione dell'ordinanza impugnata, esaminando la posizione di [OSCURATO:PERSONA], prende anche in tal caso in considerazione i rilievi in sede di annullamento, ampliando anzitutto, come indicato dai giudici di legittimità, l'esame delle conversazioni in carcere e considerando che nel periodo dei colloqui in carcere [OSCURATO:PERSONA] era risultato un esponente di vertice del clan Zagaria. A tal proposito, i Giudici di merito, ponendo l'attenzione sulle modalità e sui contenuti delle comunicazioni fra i fratelli Capaldo e quelle con altri soggetti, rilevano che non emergevano riferimenti a far ritenere accertato che Filippo soleva rivolgersi a Nicola per curare i rapporti associativi con gli appartenenti al clan dei Casalesi, a fronte di direttive che potevano invece riferirsi alla gestione di interessi economici e non, di natura personale,attribuibili unicamente al congiunto detenuto. Anche con riguardo a tali emergenze la motivazione richiama, in aggiunta, adesivamente le considerazioni nello stesso senso svolte, dinanzi alle medesime emergenze, nelle ordinanze rese nei giudizi cautelari di impugnazione definiti. Né i Giudici di merito mancano di confrontarsi, secondo le direttive impartite, in sede di legittimità, con il nuovo esame delle vicende che avevano coinvolto [OSCURATO:PERSONA], ridimensionando motivatamente la rilevanza delle accuse di concorso esterno allo stesso rivolte sulla base di risultanze ancora da verificare giudizialmente, in altro procedimento in cui a [OSCURATO:PERSONA] era stata mossa la contestazione di trasferimento fraudolento di valori in un titolo cautelare caducato. 11. A fronte di tale appropriata motivazione in sede di giudizio di rinvio, le censure mosse nel ricorso a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA] continuano a sostenere il mancato esame delle risultanze secondo le direttive impartite, sovrapponendo alle valutazioni di merito ricostruzioni alternative che, in definitiva, si limitano ad asserire il ruolo di messaggero per conto del fratello Filippo senza specificare gli elementi da cui esso dovrebbe desumersi secondo interlocuzioni significative sul piano associativo, nonché a configurare l'origine ingiustificata e quindi presumibilmente illecita delle attività intestate a terzi da [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso in carcere avrebbe continuato a gestire, servendosi dei fratelli fino al momento di chiederne conto direttamente, essendo ritornato in stato di libertà. Pertanto, come per le doglianze mosse con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non può risultare superata la dirimente obiezione, supportata dai motivati apprezzamenti di merito, secondo cui nessuno dei dati acquisiti consentiva di riferire affidabilmente gli interessi curati a finalità e ad interlocuzioni associative. Si svolgono, inoltre, rilievi rivolti alla valutazione della vicenda Greco che si limitano a richiami delle accuse mosse nel relativo procedimento che, per la loro genericità, non possono smentire la correttezza dei nuovo esame al riguardo. Le censure, dunque, non possono mai dimostrare vizi motivazionali inficianti il percorso che colloca le condotte dell'indagato fuori dalle relazioni di intraneità associativa, apprezzandone la plausibile riferibilità a interessi economici personali. 12. Quanto alle doglianze riguardanti la posizione di [OSCURATO:PERSONA], va rilevato che ci si oppone, come avvenuto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], alle adeguate considerazioni di merito in risposta ai rilievi in sede di annullamento. Tali considerazioni si fondano ancora sul nuovo mirato esame delle risultanze delle conversazioni intercettateiche ha condotto il Tribunale a rilevare l'assenza di collegamenti associativi riferibili alle interlocuzioni intervenute nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto fra l'altro che, in occasione dei colloqui in carcere con quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA] era comparso solamente due volte. Con riguardo al tema delle intercettazioni, le censure richiamano altresì il contenuto di alcune conversazioni del 2020 per rappresentare che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto somme di denaro provenienti da [OSCURATO:PERSONA], ma nulla dicono sull'origine e sulla destinazione di tali somme, sicché non si vede come i fatti evocati potrebbero dimostrare, pur alla luce dell'intero quadro indiziario, veicolazioni indicative di organici rapporti associativi, in modo da potere smentire i motivati apprezzamenti nel senso invece della cura di interessi di altra natura. A proposito della "vicenda Greco" si svolgono le stesse inconferenti censure già prospettate con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], posto che ancora una volta si allude alla rilevanza associativa di tale vicenda senza illustrare con la dovuta specificità l'estensione e la valenza dei rapporti che non sarebbero stati considerati in occasione del nuovo motivato esame operato dai giudici del rinvio. In ultimo, il ricorrente, con riguardo alle produzioni in sede di giudizio di rinvio, svolge rilievi che, a proposito delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], si oppongono genericamente al percorso motivazionale che ha condotto il Tribunale ad apprezzarle come accreditabili solamente nella parte in cui potevano considerarsi adeguatamente riscontrate, di modo che esse si riducevano a rappresentare soltanto un intervento di [OSCURATO:PERSONA], per ragioni riconducibili a rapporti personali, in favore di un ragazzo coinvolto in un litigio. Inoltre, con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], le censure non si rapportano minimamente alle risposte sul punto che pongono in evidenza la possibilità di individuare, nei fatti appresi da terzi/solamente comportamenti impulsivi e violenti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA]. 13. Alla st
Sentenza Cassazione n. 48569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris